Sentenza - sì all'art. 60, lett. e) a società irreperibile nel comune di domicilio fiscale

Con legale rappresentante residente in altro comune

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    Come già si è scritto più volte, qualora non sia possibile notificare un atto finanziario presso la sede legale della persona giuridica perchè inesistente all'indirizzo riportato presso l'anagrafe tributaria e presso la C.C.I.A.A., è corretta l'applicazione dell'art. 60 nel Comune dove ricade il domicilio fiscale della società nel caso in cui il legale rappresentante sia residente in un Comune diverso.
    QUI si può leggere un'importante sentenza emessa a Luglio 2012 dalla Corte di Cassazione.


    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    SEZIONE SESTA CIVILE
    SOTTOSEZIONE T
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
    Dott. CICALA Mario - Presidente -
    Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
    Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
    Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -
    Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -
    ha pronunciato la seguente:
    ordinanza
    sul ricorso 24233/2010 proposto da:
    Omissis - Agente della Riscossione per le Province di Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli, Padova, Rovigo, Salerno e Venezia appartenente al Gruppo Omissis in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell'avvocato Omissis, rappresentata e difesa dall'avvocato Omissis, giusta procura ad litem in calce al ricorso;
    - ricorrente -
    contro
    Omissis SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio degli avvocati Omissis e Omissis, che la rappresentano e difendono, giusta procura a margine del controricorso;
    - controricorrente -
    avverso la sentenza n. 166/41/2009 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 26.6.09, depositata il 17/07/2009;
    udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;
    E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.


    Svolgimento del processo - Motivi della decisione


    La Corte;
    - rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
    "Con sentenza n. 166/41/09, la CTR della Campania rigettava l'appello proposto dall'Omissis s.p.a. avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Omissis s.r.l. nei confronti della cartella di pagamento, emessa ai fini IRPEF per gli anni di imposta 2000 e 2001. Il giudice di appello riteneva, invero, affetta da nullità la notifica di tali atti, poichè effettuata in (OMISSIS), anzichè al n. civico (OMISSIS), corrispondente alla residenza effettiva del legale rappresentante della società.
    Avverso la suddetta decisione della CTR della Campania ha proposto ricorso per cassazione la Omissis s.p.a. articolando due motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell'art. 145 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.
    L'intimata ha replicato con controricorso.
    I due motivi di ricorso - che, attesa la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - si palesano manifestamente fondati.
    Ed invero, va osservato che la notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente dev'essere fatta nel comune dove quest'ultimo ha il domicilio fiscale.
    In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all'art. 145 c.p.c., comporta, pertanto, che, in caso d'impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, risiede nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58 (Cass. 3618/06, 6325/08).
    In caso contrario, non potrà che farsi ricorso al criterio di cui all'art. 60, lett. e) (affissione nell'albo del Comune del luogo un cui la società contribuente ha il domicilio fiscale), puntualmente seguito, nel caso, concreto, dall'amministrazione sia pure in concorso con il tentativo - non riuscito - di notifica presso il domicilio dell'amministratore della società.
    Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1";
    - che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
    - che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
    Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione. Pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, mentre vanno compensate le spese dei gradi di merito.
    La Corte Suprema di Cassazione

    P.Q.M.

    accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.600,00, oltre alle spese generali e accessori di legge; dichiara compensate le spese dei gradi di merito.


    Edited by Borghetto - 30/10/2012, 07:25
     
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  2. Alex da Sommacampagna
     
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    In effetti così è deciso! Ritengo però più attinente quanto scritto subito dopo la parte evidenziata dove specifica la legittimità dell'utilizzo del 60 e) (se pure in concorso col tentativo fallito di notifica al legale rappresentante).

    Il dubbio che instillo a tutti però è questo: se il tentativo di notifica al legale rappresentante fosse andato a buon fine, la società avrebbe ugualmente presentato ricorso <_< ?

    bye
     
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  3. messoo
     
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    A mio avviso, e sulla base di interpretazione dottrinarie,l'art. 58/dpr 600 del 29/09/1973 e succ. mod. ed int. impone una rigida perimetrazione del comune di domicilio fiscale. in parole povere intendo che la notifica al legale rappresentante della persona giuridica possa avvenire a condizioe che essoabbia un luogo (abitazioen e/o Ufficio etc)nel comue di domicilio fiscale della persona giuridica anziedetta.
    Diversamente trovo corretta ed applicabile la lett. e art. 60 dpr 600/73 ovvero rito irreperibili nei confronti della persona fisica che rappresenta la P.G.
    Messoo
     
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    CITAZIONE (messoo @ 29/2/2016, 10:20) 
    in parole povere intendo che la notifica al legale rappresentante della persona giuridica possa avvenire a condizione che esso abbia un luogo (abitazione e/o Ufficio etc) nel comune di domicilio fiscale della persona giuridica anzidetta.

    E... sempre nello stesso ambito territoriale, anche la possibile notificazione a mani proprie in luogo libero, es. in municipio c/o l'ufficio messi.
     
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3 replies since 29/10/2012, 16:45   1566 views
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