Notifica verbale alla vecchia residenza

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  1. KasperNapoli
     
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    Ovviamente immagino di essere sul forum giusto per avere un parere sulle regole di notificazione dei verbali.
    In sintesi la questione.
    Infrazione del cds rilevata 30/10/2012, accertata il 04/12/2012, decorrenza dei termini di notifica dal 08/04/2013 perchè solo in quella data la P.M. ha ricevuto informazioni sui miei dati.
    Ma il PRA ha fornito alla PM il vecchio indirizzo mentre io avevo correttamente ottenuto dalla data dell'8/02/2013 sia la variazione di residenza al Comune sia la variazione al PRA.
    Il 07/06/2013 il messo notifica il verbale al vecchio indirizzo e ovviamente questo viene rifiutato.
    Torna all' ente accertatore che provevde a emettere una nuova notifica con la dizione che a causa di mancata notifica la nuova decorrenza dei termini parte dal 07/6/2013 e mi viene correttemente notificata il 12 luglio 2013.
    Domanda.
    Alla luce di tutte le nuove sentenze dellaCassazione a Sezioni Riunite posso considerare nullo il verbale essendo trascorsi i 90gg dall'accertamento, o meglio dalla data in cui la Pm ritiene di aver ricevuto dati (errati ) dal PRA?
    Grazie a tutti e buona serata.
    Andrea
     
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  2. exenon99
     
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    CITAZIONE (KasperNapoli @ 17/7/2013, 19:49) 
    Domanda.
    Alla luce di tutte le nuove sentenze dellaCassazione a Sezioni Riunite posso considerare nullo il verbale essendo trascorsi i 90gg dall'accertamento, o meglio dalla data in cui la Pm ritiene di aver ricevuto dati (errati ) dal PRA?
    Grazie a tutti e buona serata.
    Andrea

    Io credo che hai un buon motivo per avviare un ricorso, ma non penso che puoi ritenere nullo il verbale per i motivi da te espressi.
    Forse ti ci vorrebbe un parere legale.
     
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    Personalmente ho dimestichezza della procedura dal momento che l'atto giunge nelle mani del Messo.
    Del prima o dopo, solitamente non mi sbilancio e forse possono farlo colleghi che hanno la doppia mansione di Messo e Agente, comunque mi allineo a quanto affermato Exenon sulla base di quanto hai scritto:

    CITAZIONE
    decorrenza dei termini di notifica dal 08/04/2013 perchè solo in quella data la P.M. ha ricevuto informazioni sui miei dati.

    Il fatto che abbiano ricevuto informazione sui tuoi dati in ritardo va a loro svantaggio, perchè credo che solo "il tentativo di notifica" blocca la decorrenza dei termini (anche in un indirizzo sbagliato) e fa ripartire un nuovo periodo.
    Da come si legge il tuo messaggio non avevano, nei 90 giorni, effettuato nulla...
    Quindi, secondo me, il verbale dovrebbe essere scaduto.

    P.S. Il tuo messaggio verrà spostato nella Sezione "Reclami/Ricorsi a notifiche" sottosezione "Riservato agli utenti" lascio qui un collegamento per qualche giorno affinchè tu non lo perda di vista.

    Buona giornata. :)
     
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  4. Alex da Sommacampagna
     
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    Sono agente di Polizia Municipale (da qui: "PM") oltre ad essere stato messo.

    L'accertamento di violazione a norme del codice della strada si ritiene completo una volta ottenuti i dati corretti riferiti al destinatario del relativo verbale (altrimenti non viene accertata la parte importante delle generalità del responsabile della violazione); tale dato è necessario ad individuare quale sia il luogo per la notificazione dell'atto di accertamento.

    Poiché non è nella disponibilità della P M poter aggiornare i pubblici registri automobilistici (MCTC, PRA), essa non è responsabile del ritardo con cui questi vengono aggiornati e quindi incolpevole del fallimento della notificazione tentata al vecchio indirizzo di residenza.

    Una volta che la PM avrà ottenuto il dato corretto della residenza o della sede legale del responsabile della violazione, solo allora, avrà completato l'atto di accertamento e da quel momento decorreranno i 90 gg. entro cui provvedere alla notificazione del verbale.

    Poiché il destinatario può facilmente conoscere la data della violazione commessa ma non gli può esser noto il giorno in cui la P M ha ottenuto il dato corretto riferito alla propria residenza, ad egli è direttamente precluso verificare il rispetto dei termini di notifica; qualora ritenesse voler accertare il rispetto di tale termine può comunque presentare al verbalizzante (la PM) una richiesta di accesso agli atti con specifica menzione della data di visura dei dati corretti della residenza/sede del responsabile della violazione.

    La data di visura è un dato registrato e tracciabile dal sistema informatico per la rilevazione degli intestatari delle targhe automobilistiche e la PM non può quindi comunicare una data non conforme in quanto incorrerebbe in "falso in atti d'ufficio".

    Alcuni comandi di P.M., prima di notificare il verbale, (pur non essendovene l'obbligo) lo aggiornano con le date di tentate notifiche e con le date delle visure finalizzate alla ricerca del corretto luogo dove eseguire la notificazione dello stesso.

    La richiesta di accesso agli atti appena menzionata non costituisce ricorso al verbale di accertamento e pertanto andrebbe chiesta ben prima dello scadere dei termini previsti in 60 gg. per produrlo formalmente (in questo caso) al Prefetto qualora si riscontrasse l'effettivo "sforamento" dei 90 gg. previsti per la notifica del verbale dall'avvenuto accertamento.

    E' rischiosissimo presentare ricorso per decorrenza dei termini in questione senza essere a conoscenza delle date di visura effettuate poiché la PM le potrà produrre al Prefetto con le proprie controdeduzioni e far rigettare il ricorso qualora gli stessi risultassero rispettati; in tal caso il Prefetto applicherebbe la sanzione nella sua forma "intera" che corrisponde al doppio della sanzione "ridotta" applicata dalla PM.

    Le motivazioni per cui il legislatore ha ritenuto di "tutelare" l'operato della PM estendendo il concetto di "accertamento" al reperimento delle corrette generalità del responsabile della violazione, va anche ricondotto alla accentuata "motilità" a cui molti sono costretti per motivi familiari e di lavoro in quanto indotti a continui e repentini cambi di residenza; tale fenomeno è attualmente in forte crescita al punto che il cambio di residenza può essere fatto anche una decina di volte l'anno specie ora che tale formalità può essere espletata on-line.

    Alex da Sommacampagna.
     
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    Una volta che la PM avrà ottenuto il dato corretto della residenza o della sede legale del responsabile della violazione, solo allora, avrà completato l'atto di accertamento e da quel momento decorreranno i 90 gg. entro cui provvedere alla notificazione del verbale.

    Tutto l'opposto alle mie convinzioni.

    Grazie Alex!
    Ancora una volta utile e puntuale. :)

    Cionostante trovo ingiusta questa disposizione perchè nell'era attuale le informazioni possono essere acquisite in tempo reale.
    Se non è colpa della P.L. ciò non puo' essere imputato ad altri se non agli Enti sopra citati... ma si sa come funzionano le cose :(
     
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  6. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (Borghetto @ 19/7/2013, 11:39) 
    Cionostante trovo ingiusta questa disposizione perchè nell'era attuale le informazioni possono essere acquisite in tempo reale.
    Se non è colpa della P.L. ciò non puo' essere imputato ad altri se non agli Enti sopra citati... ma si sa come funzionano le cose :( [/color]

    Eccoti una chicca che, forse, solo in seguito, servirà ad un miglioramento del servizio: le nuove patenti di guida non riportano più la residenza del loro titolare e pertanto l'agente che accerta la violazione si dovrà fidare della dichiarazione di residenza del trasgressore e solo poi di quanto riportato sulla carta di circolazione riferendosi al proprietario del veicolo.

    Attualmente, comunque, la PM deve già obbligatoriamente notificare il verbale all'intestatario della carta di circolazione quando egli non corrisponda al trasgressore stesso e pertanto il dato di residenza riportato sul "libretto" costituirà negli effetti l'unito dato CERTO verso cui indirizzare la notificazione del verbale.

    Alla luce di quanto detto il dato riportato sulla carta di circolazione è ancora più necessario che sia aggiornato, o almeno, che tale aggiornamento risulti agli strumenti di visura (MCTC-PRA); speriamo che in effeti ciò accada altrimenti ancora molti cittadini riceveranno gli atti che spettano loro ben oltre il tempo necessario per ricordarsi di avere o meno commesso la violazione ad essi imputata!

    bye
     
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  7. luigirai
     
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    CITAZIONE (Alex da Sommacampagna @ 19/7/2013, 11:09) 
    Sono agente di Polizia Municipale (da qui: "PM") oltre ad essere stato messo.

    L'accertamento di violazione a norme del codice della strada si ritiene completo una volta ottenuti i dati corretti riferiti al destinatario del relativo verbale (altrimenti non viene accertata la parte importante delle generalità del responsabile della violazione); tale dato è necessario ad individuare quale sia il luogo per la notificazione dell'atto di accertamento.

    Poiché non è nella disponibilità della P M poter aggiornare i pubblici registri automobilistici (MCTC, PRA), essa non è responsabile del ritardo con cui questi vengono aggiornati e quindi incolpevole del fallimento della notificazione tentata al vecchio indirizzo di residenza.

    Una volta che la PM avrà ottenuto il dato corretto della residenza o della sede legale del responsabile della violazione, solo allora, avrà completato l'atto di accertamento e da quel momento decorreranno i 90 gg. entro cui provvedere alla notificazione del verbale.

    Poiché il destinatario può facilmente conoscere la data della violazione commessa ma non gli può esser noto il giorno in cui la P M ha ottenuto il dato corretto riferito alla propria residenza, ad egli è direttamente precluso verificare il rispetto dei termini di notifica; qualora ritenesse voler accertare il rispetto di tale termine può comunque presentare al verbalizzante (la PM) una richiesta di accesso agli atti con specifica menzione della data di visura dei dati corretti della residenza/sede del responsabile della violazione.

    La data di visura è un dato registrato e tracciabile dal sistema informatico per la rilevazione degli intestatari delle targhe automobilistiche e la PM non può quindi comunicare una data non conforme in quanto incorrerebbe in "falso in atti d'ufficio".

    Alcuni comandi di P.M., prima di notificare il verbale, (pur non essendovene l'obbligo) lo aggiornano con le date di tentate notifiche e con le date delle visure finalizzate alla ricerca del corretto luogo dove eseguire la notificazione dello stesso.

    La richiesta di accesso agli atti appena menzionata non costituisce ricorso al verbale di accertamento e pertanto andrebbe chiesta ben prima dello scadere dei termini previsti in 60 gg. per produrlo formalmente (in questo caso) al Prefetto qualora si riscontrasse l'effettivo "sforamento" dei 90 gg. previsti per la notifica del verbale dall'avvenuto accertamento.

    E' rischiosissimo presentare ricorso per decorrenza dei termini in questione senza essere a conoscenza delle date di visura effettuate poiché la PM le potrà produrre al Prefetto con le proprie controdeduzioni e far rigettare il ricorso qualora gli stessi risultassero rispettati; in tal caso il Prefetto applicherebbe la sanzione nella sua forma "intera" che corrisponde al doppio della sanzione "ridotta" applicata dalla PM.

    Le motivazioni per cui il legislatore ha ritenuto di "tutelare" l'operato della PM estendendo il concetto di "accertamento" al reperimento delle corrette generalità del responsabile della violazione, va anche ricondotto alla accentuata "motilità" a cui molti sono costretti per motivi familiari e di lavoro in quanto indotti a continui e repentini cambi di residenza; tale fenomeno è attualmente in forte crescita al punto che il cambio di residenza può essere fatto anche una decina di volte l'anno specie ora che tale formalità può essere espletata on-line.

    Alex da Sommacampagna.

    a me capitò che a distanza di 7 anni dal cambio di residenza e dall'aggiornamento del libretto con l'applicazione dell'adesivo, mi fu tentata la notifica al vecchio indirizzo. la notifica andò in porto solo perchè per un fatto meramente di omonimia il postino recapitò il plico raccomandato a mio cugino ( stesso nome e cognome) ad un altro numero civico 76 invece di 78, consegnando il plico a SUA SORELLA che non è + ne nel suo stato di famiglia ne abita + la......... premesso che reo dell' infrazione andai subito a pagare, ma fossi stato pignolo secondio voi ::

    1) era contestabile per il fatto che era stata consegnata a persona totalmente estranea a casa mia in un altro luogo??

    2) se fossero passati i 90 giorni è la raccomandata fosse tornata indietro perchè io sconosciuto a quell'indirizzo ( ma perchè avrei dovuto essere riperibile all'indirizzo di 7-8 anni fa se oggi ho una nuova residenza con aggiornamento al pra) , sarebbero comunque ridecorsi i 90 giorni anche se c'era colpa da parte del comando?? cosa avrei dovuto scrivere nel ricorso al prefetto?

    sono dell'avviso che far decorrere i 90 giorni dalla data dell'accertamento e non dalla data dell'infrazione sia cosa estremamente idiota e barbara. se un comando dorme e piglia i pesci, dopo 4 anni e 364 giorni mi può venire un verbale a casa ed io oggi dovrei pagare per una multa di 5 anni fa ed essere magari pure obbligato anche a comunicare gli estremi della patente del trasgressore, di una infrazione di 5 anni fa! almeno che ci fosse un obbligo a pena di decadenza di ''tentare la notifica '' entro 90 giorni dal giorno dell'effettiva infrazione. E il comando avrebbe l'obbligo di verbalizzare i ''tentativi'' effettuati, e non dovrebbe oppormeli in controdeduzione se io non ne ero a conoscenza. caro prefetto il comune di vattela a pesca mi notifica il verbale a distanza di 4 anni dall'accertamento. il comando risponde : si ma noi abbiamo già tentato la notifica altre 3 volte .....(E IO CHE CAVOLO NE SAPEVO) e puff!! IL VERBALE SI RADDOPPIA!!

    Edited by luigirai - 20/7/2013, 20:08
     
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  8. daniele54
     
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    non concordo con l'ufficiale di PM, il termine di 90 gg decorre assolutamente dalla data di cambio di residenza attestata alla pa
     
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  9. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (daniele54 @ 7/3/2014, 11:17) 
    non concordo con l'ufficiale di PM, il termine di 90 gg decorre assolutamente dalla data di cambio di residenza attestata alla pa

    Magari! ... fossi ufficiale di PM, sono un semplice agente! apprendista e tirocinante :P
    Ti chiedo di spiegare meglio la tua affermazione poiché non l'hai né motivata né contestualizzata al mio post; io vorrei capire dove dici che sbaglio.
     
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8 replies since 17/7/2013, 18:49   2944 views
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