Notifica verbale alla vecchia residenza

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  1. Alex da Sommacampagna
     
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    Sono agente di Polizia Municipale (da qui: "PM") oltre ad essere stato messo.

    L'accertamento di violazione a norme del codice della strada si ritiene completo una volta ottenuti i dati corretti riferiti al destinatario del relativo verbale (altrimenti non viene accertata la parte importante delle generalità del responsabile della violazione); tale dato è necessario ad individuare quale sia il luogo per la notificazione dell'atto di accertamento.

    Poiché non è nella disponibilità della P M poter aggiornare i pubblici registri automobilistici (MCTC, PRA), essa non è responsabile del ritardo con cui questi vengono aggiornati e quindi incolpevole del fallimento della notificazione tentata al vecchio indirizzo di residenza.

    Una volta che la PM avrà ottenuto il dato corretto della residenza o della sede legale del responsabile della violazione, solo allora, avrà completato l'atto di accertamento e da quel momento decorreranno i 90 gg. entro cui provvedere alla notificazione del verbale.

    Poiché il destinatario può facilmente conoscere la data della violazione commessa ma non gli può esser noto il giorno in cui la P M ha ottenuto il dato corretto riferito alla propria residenza, ad egli è direttamente precluso verificare il rispetto dei termini di notifica; qualora ritenesse voler accertare il rispetto di tale termine può comunque presentare al verbalizzante (la PM) una richiesta di accesso agli atti con specifica menzione della data di visura dei dati corretti della residenza/sede del responsabile della violazione.

    La data di visura è un dato registrato e tracciabile dal sistema informatico per la rilevazione degli intestatari delle targhe automobilistiche e la PM non può quindi comunicare una data non conforme in quanto incorrerebbe in "falso in atti d'ufficio".

    Alcuni comandi di P.M., prima di notificare il verbale, (pur non essendovene l'obbligo) lo aggiornano con le date di tentate notifiche e con le date delle visure finalizzate alla ricerca del corretto luogo dove eseguire la notificazione dello stesso.

    La richiesta di accesso agli atti appena menzionata non costituisce ricorso al verbale di accertamento e pertanto andrebbe chiesta ben prima dello scadere dei termini previsti in 60 gg. per produrlo formalmente (in questo caso) al Prefetto qualora si riscontrasse l'effettivo "sforamento" dei 90 gg. previsti per la notifica del verbale dall'avvenuto accertamento.

    E' rischiosissimo presentare ricorso per decorrenza dei termini in questione senza essere a conoscenza delle date di visura effettuate poiché la PM le potrà produrre al Prefetto con le proprie controdeduzioni e far rigettare il ricorso qualora gli stessi risultassero rispettati; in tal caso il Prefetto applicherebbe la sanzione nella sua forma "intera" che corrisponde al doppio della sanzione "ridotta" applicata dalla PM.

    Le motivazioni per cui il legislatore ha ritenuto di "tutelare" l'operato della PM estendendo il concetto di "accertamento" al reperimento delle corrette generalità del responsabile della violazione, va anche ricondotto alla accentuata "motilità" a cui molti sono costretti per motivi familiari e di lavoro in quanto indotti a continui e repentini cambi di residenza; tale fenomeno è attualmente in forte crescita al punto che il cambio di residenza può essere fatto anche una decina di volte l'anno specie ora che tale formalità può essere espletata on-line.

    Alex da Sommacampagna.
     
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8 replies since 17/7/2013, 18:49   2946 views
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