Chiarimento su notifiche postali

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  1. 4marzo66
     
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    Legge 265/1999

    ART. 10.

    (Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni).

    l. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
    modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri
    atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire
    utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle
    altre forme di notificazione previste dalla legge.

    2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione
    richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di
    spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una
    somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e
    della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.
    3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole
    Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle
    somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle
    stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa.
    Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le
    notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello
    Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio
    periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente
    locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono
    interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al
    finanziamento delle spese correnti.
    4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative
    alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le
    notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie
    effettuate per conto dello Stato, della regione e della provincia,
    sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i
    referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del
    finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del
    bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8
    dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
    5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982,
    n.890, e' sostituito dal seguente:
    "Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della
    posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle
    pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
    legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, da
    parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".

    6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre
    1981, n.689, e' inserito il seguente:
    "La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita
    dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla
    legge 20 novembre 1982, n.890".
    7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unita'
    previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti
    dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative
    dotazioni di bilancio.
     
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15 replies since 28/8/2014, 13:27   433 views
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