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CITAZIONE (DuMaZone @ 17/9/2014, 13:35) Benissimo ma non vedo la correlazione CODICE l. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. a me non interessa chi paga o a chi deve chiedere i soldi, ma la sequenza con cui io devo fare le notifiche e qui si dice che i propri atti si notificano con i messi comunali se non è possibile ricorrere al servizio postale o eventuali altri forme previste per legge non specifica se il mio atto è nel mio stesso comune, e in quel caso allora no posta ma messo comunale Mah......., l'articolo di legge è da considerare in toto, non si può certo far riferimento solo al 1° comma (che più fa comodo) ed ignorare tutti gli altri commi, comunque come detto in precedenza "Teoricamente tutti sarebbero notificabili a mezzo posta" nulla vieta al comune di notificare i propri atti per posta anzichè tramite proprio messo (per alcuni già sopra citati la vedo un pò difficile ), dipende sempre dall'organizzazione che l'ente si è dato!
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