Art. 140 c.p.c. e seguimi postale

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    Buon pomeriggio, vorrei chiedervi un consiglio su un atto pervenuto in ufficio perche' da tentata notifica il postino lo ha rimandato indietro con la dicitira "irreperibile" e l'indirizzo "seguimi". La domanda e' questa: se all' indirizzo, come penso, applico l'art. 140 in quanto e' lì che la destinataria ha la residenza e la casa, se mi ritornasse indietro la raccomandata l' atto risulterebbe sempre notificato?
     
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    Messo MALISSIMO

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    Per la procedura art. 140 sono fondamentali tre passaggi e la notifica è eseguita correttamente. Avviso alla porta dell'abitazione, avviso tramite raccomandata AR e deposito presso la casa comunale della copia dell'atto.
     
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    Il servizio seguimi di Poste Italiane per le notifiche a mezzo posta (busta e A.R. di colore verde per intendersi) non è applicabile se l'indirizzo a cui recapitare la corrispondenza è in altro comune, mentre invece "segue" il destinatario con le normali raccomandate A.R. come quelle previste in caso di applicazione dell'art. 140 c.p.c.
     
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    Fatemi capire, fino ad oggi ho sempre effettuato la raccomandata art.140 utilizzando AG (buste verdi per intendersi) e nessuno in 12 anni di servizio ha mai eccepito nulla. Anche perche' il codice non esclude questa possibilita' e la notifica e' piu' sicura. Dovrei fare la raccomandata normale (busta bianca) con ricevuta di ritorno per la corretta procedura?
     
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    Certo per il 140 c.p.c. si può utilizzare anche la raccomandata A.G. (busta e A.R. di colore verde), pur sempre di raccomandata A.R. trattasi, ma a parte i costi di spedizione sicuramente superiori, si potrebbe riscontrare questo problema se il destinatario ha attivato il servizio seguimi ad un indirizzo sito in un'altro comune, e in un caso come quello citato dove la notifica postale è già stata restituita con dicitura "irreperibile" con indicato l'indirizzo del seguimi attivato dal destinatario, applicare il 140 c.p.c. spedendo l'avviso di deposito tramite raccomandata A.G. avrebbe il medesimo "esito negativo". :huh:
    Personalmente non ho mai usato la raccomandata A.G. applicando l'art. 140 c.p.c., mi sono anche capitati diversi casi come quello citato e spedendo l'avviso di deposito tramite semplice raccomandata A.R. le notifiche sono sempre andate a buon fine. ;)
     
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    CITAZIONE (messogaeta @ 5/10/2014, 15:43) 
    Buon pomeriggio, vorrei chiedervi un consiglio su un atto pervenuto in ufficio perche' da tentata notifica il postino lo ha rimandato indietro con la dicitira "irreperibile" e l'indirizzo "seguimi". La domanda e' questa: se all' indirizzo, come penso, applico l'art. 140 in quanto e' lì che la destinataria ha la residenza e la casa, se mi ritornasse indietro la raccomandata l' atto risulterebbe sempre notificato?

    M riallaccio al collega Messo Gaeta chiedendo, - qualora nel dubbio notificassi ai sensi dell'art.140 c.p.c. ed il portalettere restituisse il plico con la dicitura "sconosciuto-irreperibile" - l'atto risulterebbe comunque REGOLARMENTE notificato ? Posso restituirlo all'ente richiedente, nonostante ciò.......Leggevo tra l'altro altrove che "l’art. 143 c.p.c. deve essere sempre richiesta dalla parte istante e non può essere effettuata dall’ufficiale giudiziario"..... Vi risulta qualcosa in merito?
    Un saluto da ClaudioPuglia :blink:
     
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    CITAZIONE (ClaudioPuglia @ 7/10/2014, 18:58) 
    M riallaccio al collega Messo Gaeta chiedendo, - qualora nel dubbio notificassi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed il portalettere restituisse il plico con la dicitura "sconosciuto-irreperibile" - l'atto risulterebbe comunque REGOLARMENTE notificato? Posso restituirlo all'ente richiedente, nonostante ciò

    Beh, il caso postato dal collega è diverso, il portalettere ha restituito l'atto (notifica a mezzo posta - A.G.) sì con dicitura "irreperibile" ma ha anche specificato che il destinatario ha attivo il servizio seguimi ad un ben determinato indirizzo in altro comune, quindi l'atto non è certo notificato, tanto che è stato richiesto il successivo intervento del messo, che però se ricorrerà all'applicazione dell'art. 140 c.p.c. spedendo la prevista raccomandata come A.G. (busta e A.R. di colore verde) avrà il medesimo esito negativo.
    Se invece in applicazione dell'art. 140 c.p.c. la raccomandata A.R. viene restituita con dicitura "sconosciuto/irreperibile", la notificazione è sì potenzialmente nulla, ma regolarmente eseguita dal messo, io uso restituirla al mittente con questa dicitura:

    "Nonostante la raccomandata sia stata inviata correttamente all’indirizzo di effettiva residenza riscontrata del destinatario, la restituzione della stessa potrebbe creare problemi di validità della notifica a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con ordinanza n° 458 del 13/01/2005."

    vedi anche:questa discussione.

    CITAZIONE
    Leggevo tra l'altro altrove che "l’art. 143 c.p.c. deve essere sempre richiesta dalla parte istante e non può essere effettuata dall’ufficiale giudiziario"..... Vi risulta qualcosa in merito?

    Non credo proprio, :o: ma non solo per l'art 143 c.pc. è l'ufficiale giudiziario/messo o in generale agente notificatore che decide l'articolo da applicare!!
     
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    Grazie Cursor e colleghi,
    cortesemente -data la mia scarsa possibilità di connettermi- ricordami:...qualora eseguissi il 143 (o art.60 lett.e) dpr 600/73) presso una abitazione (appartamento rimasto vuoto - in seguito ad informazioni avute dai coinquilini, nonché dal proprietario dell'immobile) rischierei (in caso di ricomparsa del destinatario a quell'indirizzo (entro l'anno di indagini del vigile accertatore) ? Motivo per io quale taluni agenti notificatori, se non hanno un evidente riscontro anagrafico circa la irreperibilità, non si azzardano con il 143. O la mia notifica resta valida, per -come si dice- aver fotografato il momento?
    http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esr....76943099,d.bGQ E' da qui che ho rilevato quanto postato nella precedente.
    Un saluto da Claudio
     
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    CITAZIONE (ClaudioPuglia @ 8/10/2014, 08:25) 
    O la mia notifica resta valida, per -come si dice- aver fotografato il momento?

    Direi proprio di sì, è chiaro che per procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (o art. 60, 1° comma, lettera e) del D.P.R. 600/1973 per gli atti finanziari), indipendentemente dalla residenza anagrafica del destinatario, la situazione riscontrata dev'essere adeguatamente motivata in relata.
    Certo la situazione potrà successivamente cambiare, ma la notifica riporta una data certa a cui far riferimento. ;)


    L’art. 143 c.p.c. necessita per la sua applicazione che si alleghi alla richiesta di notificazione:

    a) la relazione negativa dell’ufficiale giudiziario nell’ultimo indirizzo conosciuto del destinatario;

    b) un certificato di residenza aggiornato, ovvero emesso dopo la data indicata nella relazione negativa;

    c) dichiarazione, firmata della parte richiedente la notifica, di non conoscere un indirizzo del destinatario diverso da quello indicato nel certificato di residenza;

    Ragion per cui l’applicazione dell’art. 143 c.p.c. deve essere sempre richiesta dalla parte istante e non può essere effettuata dall’ufficiale giudiziario
    in quanto la parte istante potrebbe conoscere altri indirizzi, o altri luoghi ove reperire il destinatario, che l’ufficiale giudiziario ignora.


    Mi piacerebbe sapere la norma che prevederebbe questo! <_< :o: :D :lol:
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 8/10/2014, 22:15) 
    L’art. 143 c.p.c. necessita per la sua applicazione che si alleghi alla richiesta di notificazione:

    a) la relazione negativa dell’ufficiale giudiziario nell’ultimo indirizzo conosciuto del destinatario;

    b) un certificato di residenza aggiornato, ovvero emesso dopo la data indicata nella relazione negativa;

    c) dichiarazione, firmata della parte richiedente la notifica, di non conoscere un indirizzo del destinatario diverso da quello indicato nel certificato di residenza;

    Ragion per cui l’applicazione dell’art. 143 c.p.c. deve essere sempre richiesta dalla parte istante e non può essere effettuata dall’ufficiale giudiziario
    in quanto la parte istante potrebbe conoscere altri indirizzi, o altri luoghi ove reperire il destinatario, che l’ufficiale giudiziario ignora.


    Mi piacerebbe sapere la norma che prevederebbe questo! <_< :o: :D :lol:

    Togliete il vino all'avv. M.... :woot:
     
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