Pubblicazioni per notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

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  1. cursorTV
     
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    Benvenuto Brunoant! :)

    143. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.


    Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [c.p.c. 8] (1) del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza [c.c. 43] o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (2).

    Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

    Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (3) (4).
    -----------------------

    (1) Vedi l'art. 1, L. 3 gennaio 1957, n. 4, di ratifica della Convenzione concernente la procedura civile, firmata a L'Aja il 1° marzo 1954.

    (2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

    (3) La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 3 marzo 1994, n. 69 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la notitificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e degli artt. 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

    (4) Articolo così sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a L'Aja il 15 novembre 1965. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.
    Dottrina



    E' probabile che molti comuni continuino a pubblicare, o continuano a richiedere (anche altri enti) la pubblicazione per le notifiche ai sensi dell'art. 143 c.p.c., poichè prendono in considerazione solo l'articolo tal quale dove si legge comunque tra parentesi quadre [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.] , senza leggere la nota (2) che ne precisa la soppressione dal 1° gennaio 2004. :huh: :wacko:
     
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22 replies since 24/9/2014, 07:26   2890 views
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