Pubblicazioni per notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

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  1. Brunoant
     
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    RAGAZZI BUONGIORNO A TUTTI, MI SORGE UN DUBBIO. NEL MIO COMUNE C'E' UN "PERSONAGGIO" CHE HA AVUTO LA FELICE IDEA DI ANDARSENE DAL MIO COMUNE LASCIANDO LA RESIDENZA. ORA IN QUELLA CASA VI ABITA UN'ALTRA FAMIGLIA. HO FATTO RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE. ORA QUESTO NON RISOLVE IL MIO PROBLEMA PERCHE' LE NOTIFICHE AI SENSI DELL'ART. 143 C.P.C. OCCORRE FARLE NELL'ULTIMA RESIDENZA CONOSCIUTA. NELLE NOTIFICHE EX ART. 143 C.P.C. GLI ALTRI ENTI MI CHIEDONO LA NOTIFICA CON AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO. HO VISTO CHE MOLTI COMUNI, SULL'ALBO PRETORIO METTONO UNA TABELLA CON LE NOTIFICHE FATTE AI SENSI DELL'ART. 143 C.P.C. CHE TOLGONO DOPO IL 21° GIORNO. IO SINCERAMENTE NON L'HO MAI FATTO (LAVORO IN COMUNE DAL 2011). ORA MI STA SORGENDO IL DUBBIO: MA QUESTE PUBBLICAZIONI (O SEMPLICI AVVISI O TABELLE ECC.) BISOGNA FARLE O NO? SE NO QUAL'E' IL RIFERIMENTO NORMATIVO CHE HA TOLTO QUEST'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE. NON VORREI CHE NON AVENDO FATTO LE PUBBLICAZIONI MI ACCOLLASSERO TUTTE LE MULTE.
    AIUTATEMI PERFAVORE !!!!!!!!!!!!!!!!!
     
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    ciao Brunoant,
    benvenuto!!

    per le notifiche fatte ai sensi dell'art. 143 cpc non va affisso o pubblicato niente all'albo pretorio.
    La norma che ha tolto tale adempimento è il Dlgs 196/2003 art. 174.

    I comuni che pubblicano all'albo stanno sbagliando.
    ciao

    PS per favore non scrivere tutto maiuscolo ;)
     
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    Benvenuto Brunoant! :)

    143. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.


    Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [c.p.c. 8] (1) del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza [c.c. 43] o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (2).

    Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

    Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (3) (4).
    -----------------------

    (1) Vedi l'art. 1, L. 3 gennaio 1957, n. 4, di ratifica della Convenzione concernente la procedura civile, firmata a L'Aja il 1° marzo 1954.

    (2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

    (3) La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 3 marzo 1994, n. 69 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la notitificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e degli artt. 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

    (4) Articolo così sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a L'Aja il 15 novembre 1965. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.
    Dottrina



    E' probabile che molti comuni continuino a pubblicare, o continuano a richiedere (anche altri enti) la pubblicazione per le notifiche ai sensi dell'art. 143 c.p.c., poichè prendono in considerazione solo l'articolo tal quale dove si legge comunque tra parentesi quadre [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.] , senza leggere la nota (2) che ne precisa la soppressione dal 1° gennaio 2004. :huh: :wacko:
     
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  4. Brunoant
     
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    Grazie di cuore a tutti ragazzi per il benvenuto e per le competenti risposte. ora sono più sereno !!!! Ancora GRAZIE.
     
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    Ma quindi escluso anche l albo on line?
     
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    CITAZIONE (stefan77 @ 18/10/2022, 13:45) 
    Ma quindi escluso anche l albo on line?

    Beh!! :huh: :o:
     
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    Un altra domanda penso facile. Se una persona risulta residente nel comune. Ma andando a casa sua i vicini dicono che questa non sta più lì da diverso tempo, e forse nell' appartamento ci vive addirittura un altra persona ( non so se parente o estranea). Preciso che la residenza l interessata l ha sempre lì anagraficamente. Possiamo chiedere di farla cancellare e procedere con un 143? O sempre un 140?
     
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    Buongiorno bisogna effettuare solo la procedura che ti richiede il ruolo. Per quanto riguarda le cancellazioni non spettano a te. saluti
     
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    Quindi se il comune x mi chiede di notificare ai sensi 143 o 140 quale applico in questo caso?
     
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    La notifica per gli irreperibili è solitamente il 143 cpc. saluti
     
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    Si ma se la persona ha residenza anagrafica lì a un indirizzo , ma poi sul posto mi dicono dei vicini che questa é tanto che non viene più e forse nel suo appartamento ci abita altra persona ( a titolo gratuito o altro non so perché non rintracciata e non so se parente o estraneo). Cosa applico? 140 o 143?
     
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    Ti ripeto in questi casi se la persona che tu cerchi non è in quella casa (perché ci sono altre persone) e di fatto risulta irreperibile tu applichi il 143 cpc relazionando il tutto nella relata. Poi puoi inviare una email all'anagrafe dicendo la situazione che hai trovato. Saranno poi loro a fare degli accertamenti. Il fatto che comunque risulti residente a te non deve interessare. Tu in quel momento sei un pubblico ufficiale e applichi la procedura in base a quello che "fotografi" in quel momento.
     
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    Ecco quindi in quel caso se un vicino mi dice. He ci sta un altro posso considerarla irreperibilità assoluta. Era questo che non capivo in questo caso. Se non trovandola dovevo considerarla irreperibilità relativa e qui di 140 o assoluta qui di 143
     
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    il vicino va bene ma devi controllare tu stesso citofonando o suonando al campanello e facendotelo dire da chi ci vive adesso rispetto a chi cerchi!!non so se mi sono spiegato. Devi tu stesso appurare che chi cerchi era in quella casa e adesso non c'è più ma altra famiglia. saluti
     
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    Scusate se insisto ma sono un po' confuso. Mi é capitato di andare presso un indirizzo dove suonando nonnc era nessuno, anzi sulla cassetta delle lettere c era un nome diverso. Poco dopo apre una vicina che mi dice che li, quel nominativo che io cercavo lei non lo conosce. Dice che fino a qualche mese fa ci stava altra gente (quella del nome sulla cassetta) , e prima di loro per 2 anni circa é stato vuoto, come adesso che dice non c e nessuno. In questo caso debbo fare un 140 oppure un 143 magari scrivendo ciò che mi hanno riferito anche all' anagrafe per avviare una cancellazione?
    O meglio, in tutti quei casi in cui da info assunte dai vicini si evince che li la persona non c e da tanto o non c e più (anche se la residenza anagrafica c e sempre), quale art si fa?
     
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