Notifica rifiutata

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  1. omesso
     
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    salve a tutti, sono nuovo del forum e parto subito con una domanda. Ho ricevuto da parte di un Ente la richiesta di una notifica per un verbale. Però sulla busta verde ben evidenziata il postino ha scritto RIFIUTATO. Come pure la cartolina che l'accompagna nella parte della mancata consegna per rifiuto del destinatario e con la firma del postino. Adesso l'ente mi scrive e dice: Il competente ufficio p.t. ha restituita, non notificata, l'allegata raccomandata contenente il verbale di contravvenzione, per rifiuto del destinatario. Onde consentire il perfezionamento dell'atto amministrativo, si prega di voler procedere alla notifica del verbale nel rispetto e nelle norme che ne disciplinano la nitificazione. Poi cita il 140 e il 143. Io so per certo che il tizio abita e risiede dove lo stesso ha rifiutato l'atto. Ora la mia domanda è: e se io rispondessi che la notifica già è stata effettuata dalle poste e che le poste devono chiudere l'iter burocratico della notifica, io incapperei in un provvedimento disciplinare o cos'altro. Oppure devo fare la notifica nei termini stabiliti? grazie e buon ferragosto a tutti.
     
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    Giustamente con il rifiuto del destinatario, come previsto dall'art. 8, 1° comma della L. 890/1982 la notificazione si ha per regolarmente eseguita e di certo è inutile ulteriore notifica tramite messo.
    Se gli restituisci l'atto senza notifica evidenziando la normativa di riferimento non vedo problemi di provvedimento disciplinare o altro, ma a mio avviso le prospettive future sono 2:
    1) recepiscono e considerano l'atto notificato tramite posta; ;)
    2) non recepiscono (più probabile :wacko: ) ti rimandano l'atto con il rinnovo di richiesta di notifica.

    Consiglierei comunque un preventivo chiarimento telefonico o per PEC/email e forse se non sono proprio "ottusi" si risolve la questione! <_<

    P.S. Benvenuto nel forum!! :)
     
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    Benvenuto Omesso. Il nome che hai scelto mi piace molto. -_-

    Condivido appeno il consiglio di Cursor di telefonata preventiva...... ma vedrai che ti toccherà fare la notifica :lol: :lol:
     
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  4. omesso
     
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    Grazie per il benvenuto,
    spero che con la telefonata sarò molto persuasivo, magari dicendogli che l'iter delle p.t. non è concluso in quanto il destinatario non è a conoscenza della natura dell'atto e il postino a quanto pare a lume di naso non gli abbia fatta ulteriore craccomandata con l'iter del 138 c. 2, almeno io in altri casi ho fatto così.
    Buona giornata a tutti
     
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    CITAZIONE (omesso @ 13/8/2014, 08:22) 
    Grazie per il benvenuto,
    spero che con la telefonata sarò molto persuasivo, magari dicendogli che l'iter delle p.t. non è concluso in quanto il destinatario non è a conoscenza della natura dell'atto e il postino a quanto pare a lume di naso non gli abbia fatta ulteriore craccomandata con l'iter del 138 c. 2, almeno io in altri casi ho fatto così.
    Buona giornata a tutti

    Ma come l'iter delle poste non è concluso? :huh:

    L. 20-11-1982 n. 890
    Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

    8. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

    Nella notifica a mezzo posta in caso di rifiuto del destinatario non è prevista nessuna ulteriore raccomandata informativa, così come non lo è nella notifica "a mani" nel caso di applicazione dell'art. 138 c.p.c., 2° comma! ;)

    Codice di Procedura Civile
    138. Notificazione in mani proprie.

    L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'àmbito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

    Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
     
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  6. omesso
     
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    Buongiorno,
    Ho chiamato il responsabile dell'ente spiegandogli la legge 890/82.
    Sono caduto dal cielo??? :o:
    buona giornata e buona domenica
     
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  7. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (omesso @ 16/8/2014, 09:51) 
    Buongiorno,
    Ho chiamato il responsabile dell'ente spiegandogli la legge 890/82.
    Sono caduto dal cielo??? :o:
    buona giornata e buona domenica

    Seppur vero quanto riferito in ordine alla validità della notificazione a mezzo posta, alcuni enti preferiscono non rischiare ricorsi (non si sa infatti se a rifiutare l'atto è stato il destinatario o altra persona) e pertando giocano l'ultima carta (quella vincente!) del messo comunale. In tali casi io procedevo comunque a notificare nelle forme del cpp perché ciò costituisce maggior garanzia tanto per l'ente che per il destinatatario.
    Bye

    Edited by cursorTV - 21/9/2014, 16:44
     
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    CITAZIONE (Alex da Sommacampagna @ 20/9/2014, 16:07) 
    Seppur vero quanto riferito in ordine alla validità della notificazione a mezzo posta, alcuni enti preferiscono non rischiare ricorsi (non si sa infatti se a rifiutare l'atto è stato il destinatario o altra persona) e pertando giocano l'ultima carta (quella vincente!) del messo comunale. In tali casi io procedevo comunque a notificare nelle forme del cpp perché ciò costituisce maggior garanzia tanto per l'ente che per il destinatatario.
    Bye

    Beh........ :huh: dall'operato svolto e da quanto relazionato dall'agente postale come previsto dall'art. 8, nel 1°comma (già sopra riportato) per il destinatario e nel 2° comma della L. 890/1982, non ci dovrebbero essere dubbi su chi ha rifiutato l'atto:


    Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.


    e poi, se si procede con una seconda notifica tramite messo comunale, a chi vanno addebitati gli ulteriori costi? <_<
     
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7 replies since 12/8/2014, 10:06   1415 views
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