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cursorTV
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La situazione è nota, anche se ufficiale giudiziario applicando la giusta procedura dettata dall'art. 140 c.p.c. e agente postale applicando quanto regolato dalla L. 20-11-1982 n. 890 (vedi art. 9 e 10) per la comunicazione a mezzo posta connessa con la notificazione quale è la prevista raccomandata A.R. hanno agito correttamente, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con ordinanza n° 458 del 13/01/2005, la notificazione è potenzialmente nulla e purtroppo il problema della validità dell'art. 140 c.p.c. in mancanza di ricezione della raccomandata non è ancora stato risolto, ma andrebbe affrontato a livello legislativo o giurisprudenziale.
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