-
MapiAlways
| .
|
Member
- Group
- Member
- Posts
- 416
- Status
- Offline
|
|
Ciao a tutti, ci e' pervenuta una comunicazione preventiva da parte di un Ente che lo stesso restituirà / rigetterà le richieste di notifica relative al C.D.S. sulla base di una norma che sotto vi illustro con la dicitura usata pervenuta ..ovviamente gettando malumore e rabbia al comando di P.L. .....secondo voi e' lecito un rigetto ... che ne dite ???? ........ecco la dicitura arrivata
................ Rivelato che il comma 3 dell’art. 201 del d.l.g.s. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che testualmente dispone “alla notificazione si procede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12 (….)ovvero a mezzo della posta secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale (…)”,precisa,inoltre, che le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione o dell’archivio nazionale dei veicoli, istituito presso il Dipartimento per i Trasportio Terrestri o dal P.R.A. o dalla patente del conducente. Considerato anche le disposizioni recate dalla legge 20/11/1982 n. 890 e s.m.i. “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni connesse con la notificazioni di atti giudiziari “, nel disciplinare l’intera procedura di notificazione a mezzo servizio postale nel dettare,tra l’alro, gli art. 7 e 8 la dispcfiplina relativa al recapito della notifica , stabiliscono, all’art. 12 che : le norme sulla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1995 n . 29 e successive notificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso “. Pertanto ,per le ragioi suesposte, si invita gli enti a non trasmettere piu’ ai fini della notificazione,all’ufficio messi, i verbali per violazione del codice della strada- nel caso in cui giungano verranno resituiti al ai mittenti con la specifica di cui sopra.
|
|
| .
|
11 replies since 22/10/2014, 10:06 326 views
.