Verbali del C.d.S. - rigetto notifica

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. ISTRICE41
     
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Administrator
    Posts
    1,133
    Location
    Coenobium

    Status
    Offline
    allora... la risposta è lunga ma spero esaustiva.
    Tale comunicazione preventiva non ha senso. Secondo me dobbiamo partire sempre dal presupposto che il richiedente la notifica non può eseguire utilmente la notifica in altro modo.

    Il testo della norma citata dice testualmente: Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, OVVERO a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
    La parola OVVERO significa che si può fare in alternativa, non significa cioè. Non esiste nessun obbligo di usare preventivamente il servizio postale. La norma è chiarissima: il responsabile di procedimento può far eseguire la notifica secondo diverse possibilità.
    Se il funzionario/responsabile vuole usare il CPC può:
    - utilizzare gli organi indicati nell'art.12, tra i quali gli agenti di PL (andate a vedere quanti e quali sono che è divertente... c'è di tutto)
    - i Messi Comunali
    - un funzionario dell'amministrazione che ha accertato
    In alternativa può usare il servizio postale.

    NON E' ASSOLUTAMENTE UN OBBLIGO. E' una facoltà. E tale facoltà è esercitata dal RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO tenendo sempre a mente che l'azione amministrativa deve essere rapida, efficace, efficiente ed economica.

    Questa facoltà è ricordata nell'art. 10 comma 1 della Legge 265/1999: Le pubbliche amministrazioni ...omissis.... possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
    Al limite è questa la norma un poco più "obbligante"; eseguire utilmente significa che se posso fare più semplicemente ed efficacemente la notifica via posta, è bene usarla ma se non posso... e quali sono le cause di impossibilità di eseguire utilmente? non può certo saperle il messo comunale o l'ente che ha ricevuto la richiesta di notifica.

    Siccome l'art. 6 della legge 241/1990 dispone che il responsabile del procedimento CURA le notifiche, è il RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO a decidere quale sia la modalità di notifica che soddisfi tutti i requisiti sopra citati. Mi spiego meglio: per ogni singolo atto da notificare, il responsabile del procedimento che ha la cura di tale procedimento (cioè ne è responsabile anche dal punto di vista economico), decide in piena autonomia qual'è la possible modalità di notifica utile, rapida, efficace, efficiente ed economica.

    LA notifica diretta fatta dal funzionario tramite il servizio postale, ha valore di notifica sempre se la raccomandata è ritirata. Nel caso in cui la raccomandata non sia ritirata, la validità di notifica c'è solo nell'ambito del territorio di competenza.
    Cioè le raccomandate con busta verde fuori dal territorio comunale, sono inutilmente pagate 7.20 euro poiché valgono come una semplice raccomandata AR .
    La raccomandata AR ha il limite di non prevedere la compiuta giacenza e deve avere esito certo. Quindi se ritorna l’atto non consegnato occorre fare la NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE. Ti accorgi del problema dopo oltre 30 giorni.

    La posta raccomandata AR, pur essendo facile ed economica, comporta dei rischi ed è poco garantita. E’ onere dell’Ente trovare rimedio ai rischi.
    Come posso io contestare o impedire al responsabile di procedimento di CURARE una notifica? Come posso valutare io se il responsabile non ha già valutato l'utilità della notifica tramite posta? Devo, per forza, pensare che l'abbia già fatto, quindi dare soddisfazione alla richiesta, salvo che io voglia farmi carico di responsabilità non di mia competenza.

    Giusto come esempio... proprio ora sto inviando ad una altro comune richiesta di notifica di un atto di cui non è stata tentata la notifica via posta. E' un atto "peloso", economicamente molto consistente, destinato ad una ditta ed al suo rappresentante che si stanno inventando di tutto per evitare di ricevere notifiche. Secondo voi ha senso perdere tempo (almeno 30 giorni) ad attendere il sicuro esito negativo di una raccomandata? Il funzionario che ha deciso la modalità di notifica ha valutato non sia possibile eseguire utilmente la notificazione ricorrendo al servizio postale.
    Se il messo o l'ente destinatario della richiesta si rifiuta di fare la notifica, provocando un danno erariale, secondo voi chi pagherà?
     
    .
11 replies since 22/10/2014, 10:06   326 views
  Share  
.