Validità notifica verbale del Codice della Strada

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  1. Anisia2016
     
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    Secondo voi è giusta la procedura di notifica?

    In data 11/08/2015 è stata accertata violazione per divieto di sosta.

    in data 05/10/2015 il verbale è stato consegnato a poste italiane per la notifica tramite raccomandata.

    il plico viene restituito per indirizzo inesistente: irreperibilità.

    Verifico che al pra anzicchè Via Roma riporta via Cagliari: Tramite fax invio richiesta in data 19/10/2015 all'ufficio anagrafe per conoscere l'indirizzo esatto di residenza. in data 22/10/2015 Attesta che abita il Via Cagliari.


    Trasmetto di nuovo il verbale, consegno alla posta in data 03/11/2015 per la notifica tramite messi comunali.

    Notifica effettuata in mani proprie in data 23/11/2015......

    Il trasgressore ha presentato ricorso per tardiva notifica. Ha ragione?

    Comunque il primo tentativo non è andato a buon fine....
     
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    Ma il primo indirizzo dov'è stata tentata la notifica "Via Roma" da dove è stato ricavato? <_<
    C'è forse stato un cambio di residenza in "Via Cagliari" successivo all'accertamento? :huh:
    Se fosse così, una variazione d'indirizzo successiva all'accertamento determina una nuova decorrenza dei termini per l'effettuazione della notificazione, :) se invece il destinatario è sempre stato residente in "Via Cagliari", mi sà che è stata effettuata fuori termine. :sick:
     
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  3. Anisia2016
     
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    Via Roma risulta dalla visura del pra. Visto che la notifica tramite posta non s'è perfezionata e il plico è stato restituito (sul plico c'è scritto indirizzo inesistente irreperibile) invio richiesta all'ufficio anagrafe per conoscere l'indirizzo esatto di residenza. Trasmettono il certificato di residenza.
    Credo che l'errore sia al PRA perché non c'è stato alcun cambio di residenza neanche all'interno dello stesso comune (residente da 15 anni). dal momento del ricevimento del suddetto certificato anagrafico, decorrono i termini per la rinotifica? non è il momento in cui l'amministrazione è posta in grado di conoscere i dati?
     
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    CITAZIONE (Anisia2016 @ 9/2/2016, 19:38) 
    Via Roma risulta dalla visura del pra. Visto che la notifica tramite posta non s'è perfezionata e il plico è stato restituito (sul plico c'è scritto indirizzo inesistente irreperibile) invio richiesta all'ufficio anagrafe per conoscere l'indirizzo esatto di residenza. Trasmettono il certificato di residenza.
    Credo che l'errore sia al PRA perché non c'è stato alcun cambio di residenza neanche all'interno dello stesso comune (residente da 15 anni). dal momento del ricevimento del suddetto certificato anagrafico, decorrono i termini per la rinotifica? non è il momento in cui l'amministrazione è posta in grado di conoscere i dati?

    Se la situazione è questa direi di sì, notifica (rinotifica) valida. :rolleyes:
     
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  5. Anisia2016
     
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    Scusa ho sbagliato a scrivere, mi spiego meglio:

    al pra il ricorrente risulta essere residente in Via Roma. Il responsabile dell'ufficio anagrafe attesta che abita in Via Cagliari

    alla luce di quanto sopra l'indirizzo al Pra è sbagliato, il ricorrente non ha cambiato indirizzo anzi Via Roma in quel comune non esiste proprio!!!
    quindi la rinotifica all'indirizzo esatto in Via Cagliari (diverso da quello risultante al pra e acquisito dall'ufficio anagrafico successivamente) è valida?
     
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    CITAZIONE (Anisia2016 @ 10/2/2016, 09:22) 
    quindi la rinotifica all'indirizzo esatto in Via Cagliari (diverso da quello risultante al pra e acquisito dall'ufficio anagrafico successivamente) è valida?

    A mio avviso sì, in quanto il primo tentativo di notifica è stato regolarmente effettuato come prevede l'art. 201 del C.d.S. all'indirizzo risultante dai pubblici registri, poi è chiaro ma appurato successivamente che il dato al P.R.A. non era corretto, quindi ripristinando i termini da quando si è potuto accertare il vero indirizzo di residenza del destinatario.
     
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  7. messoo
     
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    Non penso che vi sia stato ripristino dei termini, anche se il I tentativo di notifica è stato fatto nel luogo indicato, poi smentito dagli accertamenti successivi. Il processo notificatorio si deve a mio avviso concludere entro il 90° giorno
    Nel I caso nonc'è stata notifica
    Nel II caso c'è stata ma fuori dai termini
    Purtroppo qaunto sopra è una carenza del -Codice della strada- e del cpc che non prevedeono nessun ripristino dei termini di notifica in casi del genere.
    messoo
     
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    Certo sarebbe da capire come è interpretata/interpretabile questa disposizione inserita nel 1° comma nell'art. 201 del C.d.S.:

    Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

    In questo caso il destinatario è stato indentificato con i dati del PRA, ma l'indirizzo di residenza era sbagliato, è da considerarsi comunque identificato?
    O la data d'identificazione è da considerarsi dalla successiva acquisita certificazione anagrafica, ovvero da quando la pubblica amministrazione è stata in grado di avere i dati identificativi completi/esatti?
     
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  9. messoo
     
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    La questione che il collega ha posto non è l'identificazione del contravventore ma il suo indirizzo, già sin dal ricevimento del plico inesitato il spv al cds poteva essere trasmesso ai Messi Comunali competenti che previo accertamento anagrafico avrebbero regolarmente notificato l'atto, senza perdere quel tempo prezioso . Tuttavia, mi pare di capire che la scadenza del spv era all'incirca il 10/11/2016 (essendo il spv elevato il 11/8) A questo riguardo la corte costituzionale con sentenza 477 del 2002 e con la successiva del 2004 n° 28 ha scisso i 2 momenti della notifica nell'interesse del notificante al momento della consegna al notificatore (interruttivo del termine) ed ai fini dellimpugnativa e/o pagamento al momento dell'effettiva consegna.
    A fronte di quanto suesposto consiglierei alla collega Anisia 2016 di verificare la data di consegna dell'atto al Messo Comunale competente, se costui lo ha ricevuto prima dei prescritti 90 gg è nei termini, deve avere cura però di farsi rilasciare la ricevuta prevista ( per analogia) dall'ordinamento degli Ufficiali Giudiziari.-
    messoo
     
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  10. Alex da Sommacampagna
     
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    Secondo quanto riportato ritengo da rigettarsi il ricorso del destinatario in quanto i termini di notifica dell'atto decorrono a partire dal momento in cui il notificante é venuto a conoscenza delle esatte generalità del destinatario; e per generalità intendo anche la effettiva dimora, domicilio, o residenza dello stesso.
     
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  11. messoo
     
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    Ribadisco che non si tratta di diversità di persona quale destinatario ovvero errata individuazione del contravventore ma solo di diversità di indirizzo, come si evince dal caso esposto dalla Collega interessata.
    Ritengo che l'unica cosa che può far ritenere nei termini il s.p.v. è la consegna ovvero l'acquisizioen a cronologico dell'atto al Messo Comunale competente per territorio.
    Messoo
     
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    Mah, è vero che i dati quali cognome e nome, luogo e data di nascita, praticamente sarebbero sufficenti a indentificare una persona, ma nel caso dell'art. 201 del C.d.S. "Notificazione delle violazioni." il fine dei dati acquisiti è come dice il titolo dell'articolo la " notificazione" che di certo non sarebbe esperibile (escluse casistiche del 143 c.p.c.) senza un indirizzo dove effettuarla.

    Concordo che nel caso specifico a seguito del primo tentativo di notifica postale con esito negativo si poteva agire più celermente e l'eventuale dubbio del rispetto del termine dei 90 giorni non si sarebbe posto, resto comunque dell'avviso che i dati d'identificazione completi del destinatario, quindi comprendenti l'esatto indirizzo sono stati acquisiti solo a seguito della successiva certificazione anagrafica, ovvero rientrando nella casistica prevista dall'art. 201 del C.d.S.:

    Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
     
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  13. Anisia2016
     
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    Grazie a tutti. Comunque in sintesi: la violazione è stata commessa il 11/09/2015;
    in data 05/10/2015 il verbale è stato consegnato a poste italiane per la notifica tramite raccomandata poi restituita;
    il 19/10/2015 inoltro la richiesta al Responsabile dell’ufficio anagrafe
    il 22/10/2015 il comune trasmette il certificato anagrafico
    in data 03/11/2015 il verbale è stato consegnato a poste italiane per l’ulteriore notifica a mezzo dei messi comunali, è stato registrato il 11/11/2015 e notificato in data 23/11/2015
     
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    CITAZIONE (Anisia2016 @ 18/2/2016, 10:06) 
    Grazie a tutti. Comunque in sintesi: la violazione è stata commessa il 11/09/2015;
    in data 05/10/2015 il verbale è stato consegnato a poste italiane per la notifica tramite raccomandata poi restituita;
    il 19/10/2015 inoltro la richiesta al Responsabile dell’ufficio anagrafe
    il 22/10/2015 il comune trasmette il certificato anagrafico
    in data 03/11/2015 il verbale è stato consegnato a poste italiane per l’ulteriore notifica a mezzo dei messi comunali, è stato registrato il 11/11/2015 e notificato in data 23/11/2015

    Ma...... nel primo post dicevi: <_<

    CITAZIONE
    In data 11/08/2015 è stata accertata violazione per divieto di sosta.

    Se la data dell'infrazione è invece l' 11 settembre 2015, con la notificazione effettuata il 23 novembre 2015 siamo abbondantemente entro i termini dei 90 giorni! :huh:
     
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  15. Anisia2016
     
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    Scusa violazione commessa in data 11/08/2015
     
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