Deposito cartelle esattoriali per gg.1

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    Salve a tutti, richiedo una delucidazione in merito alla pubblicazione all'albo pretorio delle cartelle esattoriali emesse da Equitalia affidataria Poste italiane e\o Agenzia delle Entrate\Riscossione. La pubblicazione prevista per gg. 01 ai sensi degli articoli 26 e 60 del DPR 29/9/1973 NN. 602e E 600, viene fatta da molti enti comunali in maniera diversa:La domanda per procedere in maniera esatta e senza violare la privacy qual'e? o meglio per dirla in breve, si deve scansionare e pubblicare l'elenco nominativo completo o è preferibile , come fa qualche Comune, "coprire " l'elenco dei contribuenti?
    Nel ringraziare anticipatamente tutti coloro che vorranno rispondere, saluto tutti.
     
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    Beh, lo scopo della pubblicazione è di dare comunicazione ai destinatari delle cartelle esattoriali che queste sono in deposito presso la casa comunale, già è assai remota la possibilità che uno si prenda la briga in quell'esiguo solo giorno di pubblicazione di consultare l'albo on line, ma come farebbe a capire che in deposito c'è un atto a lui destinato se non appare nemmeno il suo nominativo? :wacko: :huh:
     
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    grazie per l'info , significa che va, comunque scansionat l'elenco?
     
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    Sì, sempre pubblicato come richiesto l'elenco con i nominativi dei destinatari delle cartelle esattoriali depositate (scansione dello stesso), ovvero l'avviso di deposito atti nella casa comunale.
     
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    gentilissimo grazie
     
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    A scanso di equivoci e problemi vari, io obbligatoriamente richiedo sempre l'elenco in pdf anche tramite email. Non devo fare altro che allegarlo alla pubblicazione. :)
     
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    Quando si deve pubblicare per 1 giorno e quando per 8?

    Grazie

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getA...o=Articolo%2026

    Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 - Articolo 26

    Nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune (1).

    http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getA...4E-7C0E87B9A568}

    Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 - Articolo 60

    e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno succesivo a quello di affissione;


    QUINDI: Irreperibilità relativa 1 giorno E irreperibilità assoluta 8 giorni?


    Grazie
     
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    Salve,
    non condivido tutto il ragionamento e le risposte date sin dal 21-02-2018 ad oggi per un’errata interpretazione delle norme vigenti attraverso i seguenti motivi :
    1) Violazione della privacy perché l’elenco dei nominativi delle cartelle porta a conoscenza sulla natura dell’atto, infatti, l’avviso del deposito “prescritto” dall'art.140/c.p.c. viene affisso in busta chiusa e sigillata, significando che sulla busta chiusa e sigillata può essere indicato solo il nominativo del destinatario dell’atto e la sua destinazione. Cosa ben diversa è quella di riportare l’Ente di Riscossione, il numero di ruolo e l’elenco dei nominativi a cui l'ufficio di riscossione sta procedendo per il recupero delle somme;
    2) Non esiste la pubblicazione di un giorno all’albo del comune;
    3) Non esiste la pubblicazione di un giorno nel caso venga eseguita la notifica della cartella ai sensi dell’art.140/c.p.c.
    Saluti

    Edited by ciampi - 6/5/2019, 21:13
     
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    In che senso non esiste la pubblicazione di un giorno?

    Il Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 - Articolo 26 - prevede:

    Nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune (1).

    e mi risulta sia ancora valido. Grazie
     
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    Salve,
    per comprendere il senso dovresti riportare dopo l’art.26 del d.P.R. 602/1973 anche la nota (1) omessa e leggerlo nella sua interezza.
    Saluti

    Edited by ciampi - 8/5/2019, 22:41
     
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    CITAZIONE (ciampi @ 6/5/2019, 19:50) 
    Salve,
    2) Non esiste la pubblicazione di un giorno all’albo del comune;
    3) Non esiste la pubblicazione di un giorno nel caso venga eseguita la notifica della cartella ai sensi dell’art.140/c.p.c.
    Saluti

    A seguito della sentenza n. 258/2012 emessa dalla Corte Costituzionale non si effettua più l'affissione all'albo pretorio per un giorno dell'avviso di avvenuto deposito nei casi di assenza (irreperibilità) temporanea.
    In applicazione della medesima sentenza si effettua, invece, l'affisione dell'avviso di deposito per un giorno nei casi di irreperibilità assoluta.
     
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    Salve,
    4marzo66 mi piacerebbe approfondire la discussione e, quindi, comprendere come sei giunto a questa conclusione pertanto ti chiedo di riportare i capi, la motivazione o il dispositivo della sentenza dove sono formulate le tue affermazioni.
    Ti comunico anticipatamentei che non è così.
    Saluti

    Edited by ciampi - 9/5/2019, 21:51
     
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    Concordo con 4Marzo66
     
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    CITAZIONE (ciampi @ 9/5/2019, 21:15) 
    Salve,
    4marzo66 mi piacerebbe approfondire la discussione e, quindi, comprendere come sei giunto a questa conclusione pertanto ti chiedo di riportare i capi, la motivazione o il dispositivo della sentenza dove sono formulate le tue affermazioni.
    Ti comunico anticipatamentei che non è così.
    Saluti

    Devi leggere l’art.26 del d.P.R. 602/1973, leggi anche la sentenza della Corte Costituzionale, cambia nell'articolo le parti dichiarate incostituzionali con quello che, invece, la Corte ha dichiarato costituzionalmente corretto e vedrai che le cose stanno come dico io.
     
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    Salve,
    ribadisco ancora che non è così. Ho notato che la Vostra interpretazione viaggia, purtroppo, lontano dalla mia pertanto ritiro quanto da me detto il giorno 06-05-2019 e mi scuso con tutti voi dell'accaduto.
    Chiudo qui il mio intervento.
    Cordialmente saluto.
     
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