Deposito cartelle esattoriali per gg.1

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    Grazie!

    Ecco la nota 1

    (1) Con sentenza 22 novembre 2012 n. 258 (in G.U n. 47 del 28.11.2012) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale,in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., del presente comma nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalita' stabilite dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziche' "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalita' stabilite dall'articolo 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".
     
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  2. Mario Russo5
     
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    Gcartelle esattoriali e notifica ex 140 cpc: affissione di avviso alla porta del contribuente,deposito della cartella (e non affissione) nella casa comunale,invio di raccomandata con ricevuta di ritorno al contribuente. Perfezionamento della notifica: dieci giorni dopo l'invio della raccomandata,prima dei dieci giorni se il contribuente ritira prima detta raccomandata oppure ritira prima la cartella presso la casa comunale dopo aver letyo l'avviso affisso alla porta della sua abitazione
     
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    CITAZIONE (Mario Russo5 @ 23/10/2019, 07:08) 
    Perfezionamento della notifica: dieci giorni dopo l'invio della raccomandata, prima dei dieci giorni se il contribuente ritira prima detta raccomandata oppure ritira prima la cartella presso la casa comunale dopo aver letto l'avviso affisso alla porta della sua abitazione

    Più che di perfezionamento della notifica, si tratta di effetti della notifica per il destinatario, tuttavia se ritira la cartella prima dei 10 giorni dopo l'invio della raccomandata senza ritirare quest'ultima, gli effetti restano dopo i 10 giorni dal suo invio! ;)
     
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  4. Mario Russo5
     
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    Non sono per niente d'accordo perché si parla sempre di conoscenza legale dell'atto che nel caso citato avviene prima dei dieci giorni se il destinatario ritira appunto prima di questo termine l'atto

    E tanto è vero che la conoscenza legale può avvenire anche prima di 10 giorni che addirittura il contribuente il giorno stesso potrebbe ritirare la cartella e proporre ricorso avverso la cartella stessa,quindi sarebbe assurdo che anche proponendo ricorso e quindi essendo venuto a conoscenza legale dell'atto poi la notifica dello stesso atto si perfezioni dopo 10 giorni dal ricorso
     
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    Chi esegue o richiede la notifica, normalmente tiene conto al fine della decorrenza dei termini della data di ritiro della raccomandata riportata nell'avviso di ricevimento della stessa, o dai 10 giorni dalla sua spedizione se non ritirata o comunque ritirata dopo il 10° giorno, tanto che se si utilizza la RAG (Raccomandata Giudiziaria), l'avviso di ricevimento viene restituito dopo 10 giorni di giacenza, mentre la raccomandata resta in posta a disposizione per il ritiro altri 20 giorni, mica va a chiedere agli enti dove ha depositato atti ex art. 140 c.p.c. la data di quando sono stati ritirati! <_<

    E' vero che se un destinatario si ritira l'atto dal deposito presso la casa comunale, da quella data né ha la conoscenza legale, ma sono del parere che se successivamente ritira la relativa raccomadata entro i 10 giorni dalla sua spedizione, o non la ritira affatto, o comunque la ritira dopo i 10 giorni, cambia solo che questi godrà di un "bonus" di giorni in più (ovviamente al massimo 10), rispetto a chi ha avuto la notifica immediata "a mani", per adempiere al provvedimento o eventualmente farvi ricorso (in questa sezione si parla di cartelle esattoriali, ma vale anche per tutti gli altri atti). :rolleyes:
     
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    CITAZIONE (4marzo66 @ 9/5/2019, 12:13)
    CITAZIONE (ciampi @ 6/5/2019, 19:50) 
    Salve,
    2) Non esiste la pubblicazione di un giorno all’albo del comune;
    3) Non esiste la pubblicazione di un giorno nel caso venga eseguita la notifica della cartella ai sensi dell’art.140/c.p.c.
    Saluti

    A seguito della sentenza n. 258/2012 emessa dalla Corte Costituzionale non si effettua più l'affissione all'albo pretorio per un giorno dell'avviso di avvenuto deposito nei casi di assenza (irreperibilità) temporanea.
    In applicazione della medesima sentenza si effettua, invece, l'affisione dell'avviso di deposito per un giorno nei casi di irreperibilità assoluta.

    CITAZIONE (4marzo66 @ 10/5/2019, 12:32) 
    CITAZIONE (ciampi @ 9/5/2019, 21:15) 
    Salve,
    4marzo66 mi piacerebbe approfondire la discussione e, quindi, comprendere come sei giunto a questa conclusione pertanto ti chiedo di riportare i capi, la motivazione o il dispositivo della sentenza dove sono formulate le tue affermazioni.
    Ti comunico anticipatamentei che non è così.
    Saluti

    Devi leggere l’art.26 del d.P.R. 602/1973, leggi anche la sentenza della Corte Costituzionale, cambia nell'articolo le parti dichiarate incostituzionali con quello che, invece, la Corte ha dichiarato costituzionalmente corretto e vedrai che le cose stanno come dico io.

    grazie mille per la delucidazione
     
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20 replies since 21/2/2018, 11:06   1268 views
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