Notifica cartella di pagamento a persona con residenza in via inesistente, quindi senza fissa dimora

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    Buongiorno, mi è arrivato tramite Pec da Agea una cartella di pagamento da notificare a una persona residente in questo comune in una via inesistente "via della casa comunale 1".
    La persona è irreperibile da molto tempo. Aiuto.

    Edited by cursorTV - 25/1/2019, 13:01
     
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    Messo MALISSIMO

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    Che problema c'è? Irreperibilità assoluta con deposito presso casa comunale. saluti
     
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    CITAZIONE (over660 @ 25/1/2019, 12:27) 
    Buongiorno, mi è arrivato tramite Pec da Agea una cartella di pagamento da notificare a una persona residente in questo comune in una via inesistente "via della casa comunale 1".
    La persona è irreperibile da molto tempo. Aiuto.

    Hai inserito il quesito in questa sezione sulla notifica di cartelle esattoriali, ma considerato che proviene da Agea (è una concessionaria di pubblici servizi?), dubito che trattasi di tale tipo di atto, quale normativa di riferimento riporta? Anche per capire se ne hai la competenza notificatoria, con che qualifica agisci? Per quale ente lavori? <_<

    Se trattasi di atto amministrativo (in tal caso provvederò a spostare la discussione), se non sono noti eventuale sua residenza "fisica", dimora o domicilio, o la possibilità di notifica a mani proprie (magari se c'è un recapito telefonico per poterlo convocare), non resta che procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c.! :rolleyes:

    Edited by cursorTV - 1/11/2019, 08:38
     
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    Sono un messo comunale, l'oggetto della richiesta è: riscossione prelievo supplementare latte. Mancata notifica degli avvisi di intimazione e/o cartelle esattoriali L. 190/14, art. 1, comma 714, lett. a) e b). Richiesta pubblicazione degli atti nell'albo pretorio.
    Si tratta di una cifra alta di conseguenza non do nulla per scontato e non vorrei sbagliare. AGEA ( Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ai fini del recupero del prelievo supplementare latte, così come definito dalla legge n° 190/2014 (finanziaria 2015) procede alla riscossione mediante ruolo.
     
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    Da quel che mi par di capire dalla norma citata, l'AGEA procede alla riscossione mediante ruolo con notificazione di cartella di pagamento avvalendosi delle società del gruppo Equitalia (probabilmente ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) ovvero del Corpo della Guardia di Finanza, quindi in caso di irreperibilità del destinatario dovrebbero depositare la cartella presso la casa comunale e richiedere la pubblicazione all'albo del relativo avviso di deposito.
    C'è stato il deposito della cartella presso la casa comunale?
    Cosa è stato richiesto di pubblicare all'albo?
    Nello specifico che documenti sono stati trasmessi con la PEC?
     
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    OGGETTO: Riscossione Prelievo supplementare latte. Mancata notifica degli avvisi di
    intimazione e/o cartelle esattoriali - L 190/14, art. 1, comma 714, lett. a) e b).
    Richiesta pubblicazione degli atti nell'Albo Pretorio.



    L' AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), ai fini del recupero del prelievo
    supplementare latte, così come definito dalla Legge n. 190/2014, (finanziaria 2015), procede
    alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione
    del ruolo, di stampa della cartella di pagamento, della sua notifica all'interessato e degli altri
    atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso,
    delle Società del Gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia S.p.A.
    Nel caso in specie, per quanto riguarda la notifica degli atti in questione, rimasti senza successo
    i tentativi svolti, si chiede a codesto Comune, per il tramite degli Uffici allo scopo previsti, la
    cortese collaborazione al fine della notifica e/o pubblicazione degli atti di interesse allegati, per
    il tramite dell'Albo Pretorio.

    Si specifica, inoltre, che è interesse dell'Agenzia conoscere il termine di pubblicazione nell'albo
    pretorio, dalla data di pubblicazione al quindicesimo giorno di affissione, al fine di attivare le
    successive attività amministrative di riscossione forzosa previste dalla normativa sopra
    richiamata.
    Questo è quanto viene richiesto.
     
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    La notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973, ovvero:

    La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

    La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

    Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

    Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

    Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.


    ne consegue che il Messo Comunale sarebbe abilitato alla notifica solo previa convenzione con il comune, e.... non mi pare sia questo il caso; <_<
    che per quanto non è regolato dal presente articolo 26, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, quindi nel caso specifico di persona di cui non è conosciuta abitazione, ufficio o azienda, ovvero con residenza fittizia in una via territorialmente non esistente (senza fissa dimora), sarebbe da procedere ai sensi del comma 1, lettera e) del citato art. 60: :rolleyes:

    e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

    quindi con il deposito presso la casa comunale dell'atto (cartella di pagamento) e affissione/pubblicazione all'albo del relativo avviso di deposito per 8 giorni, tuttavia è adempimento che dovrebbe essere attivato dal messo territorialmente competente per la notifica della cartella di pagamento, con il suo deposito nella casa comunale e con la richiesta al comune di affissione/pubblicazione del relativo avviso di deposito "dallo stesso predisposto", praticamente come avviene normalmente con le cartelle di pagamento dell'Agenzia delle Entrate-Ricossione. ^_^


    CITAZIONE
    Nel caso in specie, per quanto riguarda la notifica degli atti in questione, rimasti senza successo i tentativi svolti, si chiede a codesto Comune, per il tramite degli Uffici allo scopo previsti, la cortese collaborazione al fine della notifica e/o pubblicazione degli atti di interesse allegati, per il tramite dell'Albo Pretorio.

    Altri interrogativi: :wacko:
    Come sarebbe stata tentata la notifica? Perchè senza successo, se è possibile agire anche a norma di legge anche se del destinatario non è conosciuta abitazione, ufficio o azienda, ovvero con residenza fittizia in una via territorialmente non esistente (senza fissa dimora)?
    Che norma prevederebbe la "pubblicazione degli atti di interesse allegati, per il tramite dell'Albo Pretorio"?

    CITAZIONE
    Si specifica, inoltre, che è interesse dell'Agenzia conoscere il termine di pubblicazione nell'albo pretorio, dalla data di pubblicazione al quindicesimo giorno di affissione

    E ancora: :blink:
    Che norma prevederebbe questa pubblicazione all'albo per 15 giorni?

    Edited by cursorTV - 28/1/2019, 16:23
     
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    Buongiorno a tutti. Cursor TV, intanto grazie per la tua grande disponibilità nei miei confronti, allora visto che il destinatario è residente in questo comune ma di fatto è irreperibile, la notifica ricade sull'art. 140 c.p.c. , però l'articolo prevede anche l'invio di una raccomandata, e questa chi la deve mandare? l'avviso da affiggere alla porta di abitazione dove si mette? invece di attaccarlo alla porta di abitazione in questo caso va pubblicato? l'avviso da pubblicare non è allegato devo farlo io? devo pubblicarlo per 8 o 15 giorni?, la notifica (queste formalità) le hanno fatte loro e io devo solo fare la pubblicazione come con l'agenzia delle entrate o devo farle io?. La mia incertezza nasce perché nella richiesta c'è scritto: "si chiede la collaborazione ai fini della notifica e/o pubblicazione" e parte integrante della cartella c'è la relata da compilare uguale a quella che si compila quando le poste ti chiedono l'affissione per un giorno. La cartella è indirizzata a una persona fisica non giuridica. Grazie ancora per la vostra collaborazione.
     
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    Ho chiamato Agea di Roma e mi hanno detto che io devo procedere alla notifica della cartella (non solo affissione).
     
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    Come detto in precedenza, il messo comunale non è competente alla notifica delle cartelle di pagamento, salvo eventuale convenzione con il comune, e.... in questo caso non mi pare proprio che ci sia, quindi rimetterei il tutto al mittente per mancanza di competenza notificatoria!

    La norma citata Legge 190/2014, art. 1, comma 714, lett. a) e b), non fa altro che ribadire che per la notificazione delle cartelle di pagamento l'AGEA si deve avvalere delle società del gruppo Equitalia.

    714. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 10-bis, primo periodo, dopo le parole: «si avvale» sono inserite le seguenti: «delle società del gruppo Equitalia ovvero»;
    b) al comma 10-ter, dopo le parole: «sempre avvalendosi» sono inserite le seguenti: «delle società del gruppo Equitalia ovvero».

    10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale delle società del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

    10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi delle società del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.


    CITAZIONE
    Ho chiamato Agea di Roma e mi hanno detto che io devo procedere alla notifica della cartella (non solo affissione).

    Fatti trasmettere la norma che prevederebbe la notifica tramite messo comunale della loro cartella di pagamento e con che procedura! <_<

    Edited by cursorTV - 30/1/2019, 12:57
     
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  11. ghira
     
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    DA NOI VIA DELLA CASA COMUNALE ESISTE, NEL SENSO CHE ABBIAMO ALCUNI CITTADINI CHE DICHIARANO DI ABITARE LI' ED OGNI TANTO VENGONO A VEDERE SE HANNO POSTA, PERCUI IO PROCEDO CON UN EVENTUALE ART.140 CPC SALVO CHE NON RISULTI ANAGRAFICAMENTE IRREPERIBILE.
     
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    CITAZIONE (ghira @ 31/1/2019, 18:02) 
    DA NOI VIA DELLA CASA COMUNALE ESISTE, NEL SENSO CHE ABBIAMO ALCUNI CITTADINI CHE DICHIARANO DI ABITARE LI' ED OGNI TANTO VENGONO A VEDERE SE HANNO POSTA, PERCUI IO PROCEDO CON UN EVENTUALE ART.140 CPC SALVO CHE NON RISULTI ANAGRAFICAMENTE IRREPERIBILE.

    Non mi è chiaro quel che affermi, in che senso Via della Casa Comunale esiste? <_<
    Se queste persone dichiarano di abitare lì e ogni tanto vengono a vedere se hanno posta, presumo che sia presso la Sede Municipale/Casa Comunale, ma la Sede Municipale ha come indirizzo "Via della Casa Comunale" (con preciso numero civico?), o altro indirizzo? :huh:

    Anche nel mio comune ufficialmente esiste Via della Casa Comunale, con tanto di numeri civici per distinguere i vari nuclei famigliari, ma altrettanto ufficialmente trattasi di una via territorialmente non esistente in cui vengono iscritte anagraficamente con residenza fittizia le persone "senza fissa dimora".
    Capita anche spesso che le poste associando "Via della Casa Comunale" con "Comune", tentino di recapitare la corrispondenza di queste persone in Comune, questa viene regolarmente respinta facendo presente al portalettere che l'indirizzo indicato è inesistente e che il Comune è sito in Via G. Garibaldi, 14! :P

    Mi domando, se la situazione nel tuo Comune è analoga, se applichi l'art. 140 c.p.c., a che porta di abitazione affiggi l'avviso di deposito e dove indirizzi la relativa raccomandata A.R.? :wacko:
     
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  13. Postin
     
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    Inafatti al comune mi hanno detto che non accettano raccomandate o notifiche con via della casa comunale, ma solo con quella effettiva dove si trova il comune. Io ho scritto sconosciuto, ho sbagliato? In questi casi come si procede?
     
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    Ciao ragazzi, sono nuovo qui nel forum
    Mi è capitato ad esempio di notificare un cartella di pagamento in via verdi 50 che si trova in periferia, vado sul posto e vedo come ultimo civico 48 e poi ci sono alcune case senza civico e citofono, nella relazione che scrivo?
    Contribuente sconosciuto? Però il civico non lo trovato....fatemi sapere

    A mio avviso dovresti relazionare quanto riscontrato, ovvero quanto hai sopra descritto. ;)

    CITAZIONE (Postin @ 31/10/2019, 18:03) 
    Infatti al comune mi hanno detto che non accettano raccomandate o notifiche con via della casa comunale, ma solo con quella effettiva dove si trova il comune. Io ho scritto sconosciuto, ho sbagliato? In questi casi come si procede?

    Nel mio comune (come in altri) trattandosi di una via territorialmente non esistente che per legge è assegnata ai "senza fissa dimora", in questi casi, ovviamente rifiutando gli atti destinati a questi soggetti, al postino lo invitiamo a scrivere "indirizzo inesistente"! :rolleyes:

    P.S. Postin, benvenuto nel forum!
    :)
     
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13 replies since 25/1/2019, 12:27   862 views
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