Ordinanza di esecuzione forzata secondo le forme previste dall'art. 27 L. 689/1981

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    Ciao a tutti, mi e' pervenuta una richiesta di notifica di ordinanza di ingiunzione art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
    cosa mi dite in merito ? si possono notificare da noi ?

    Art. 27

    Esecuzione forzata



    Salvo quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso.[64]



    È competente l’intendenza di finanza del luogo ove ha sede l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione.



    Gli esattori, dopo aver trattenuto l’aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.



    Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

    Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 24, si procede alla riscossione con l’osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.



    Salvo quanto previsto nell’art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.[65]



    Le disposizioni relative alla competenza dell’esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
     
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    L'art. 14 della medesima Legge 689/1981 recita:

    Art. 14 (Contestazione e notificazione)


    La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

    Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

    Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

    Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

    Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

    L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.


    Oltre a prevedere la notifica con la procedura ordinaria del c.p.c., con possibilità anche da parte di funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, non mi pare ci siano disposizioni "speciali" che precludano la possibilità di ricorso alla notifica tramite messo comunale. <_<
     
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    Oltre a prevedere la notifica con la procedura ordinaria del c.p.c., con possibilità anche da parte di funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, non mi pare ci siano disposizioni "speciali" che precludano la possibilità di ricorso alla notifica tramite messo comunale. <_<

    OK grazie mille :D

    Edited by cursorTV - 7/10/2019, 13:12
     
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