Pubblicazione senza indicazione del destinatario

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    Ieri un Ufficiale di riscossione della SORIT ha consegnato all'ufficio protocollo un atto per il deposito presso la casa comunale, è in busta chiusa con riportato a penna il nominativo del destintario, è accompagnata da un avviso di deposito che cita l'art. 60 del D.P.R. 600/1973, vi è riportato un numero identificativo dell'atto e sempre a penna il nominativo del destintario.
    L'Ufficiale di riscossione, avverte anche che invierà tramite PEC richiesta di pubblicazione, questa perviene ieri pomeriggio e la richiede dal giorno stesso fino al 1° febbraio, ma ieri pomeriggio il municipio era chiuso e per forza di cose la richiesta è stata protocollata oggi, idem per l'inizio della pubblicazione, il documento da pubblicare non è altro che lo stesso avviso di deposito già consegnato ieri, ma senza nominativo del destinatario. <_<
    Mi domando, ma il destinatario o chi per esso come potrebbe mai venire a conoscenza del deposito dell'atto a lui destinato con la pubblicazione di questo avviso che riporta solamente un numero? :wacko:
    Stamane ho telefonato all'Ufficiale di riscossione per avvisarlo che la pubblicazione non poteva che iniziare in data odierna (anche se poi in fase di pubblicazione calcolati gli 8 giorni questa termina comunque il 1° febbraio) e gli ho fatto anche presente il dubbio appena esposto, mi ha risposto pur concordando che tale pubblicazione praticamente non informerà nessuno, che per evitare eventuali problemi di violazione della privacy non possono indicare il nominativo del destinatario, aggiungendo, che in pratica chi si è reso irreperibile dovrebbe prendersi la briga di andare periodicamente in comune a chiedere se ha atti in deposito! :blink: :D

    Edited by cursorTV - 24/1/2020, 23:36
     
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    I nominativi devono esserci per forza! la violazione della privacy, come più volte ribadito, non c'entra niente. Riguarda altre cose, tipo salute, religione ecc. la pubblicazione ha uno scopo preciso, CHE UN ATTO INDIRIZZATO AD UNA PERSONA O SOCIETA' è in deposito per far si che colui che ne sia interessato la possa ritirare. saluti
     
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    Purtroppo questa prassi la utilizzano anche i Comuni .....pubblicano solo un " avviso di deposito nella casa comunale atto n. xxxx " ma in allegato null'altro che questo .
    Al collega e' ho chiesto spiegazioni e la risposta e' stata il cittadino sa bene che ha delle pendenze se si rende irreperibile .....se vuole sapere di oiu' che venga in comune.. per la privacy non si possono mettere i nominativi all'albo .

    ASSURDOOOOO
     
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    I soggetti pubblici, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l´utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l´interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all´art. 3, comma 1, del Codice). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere […] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

    i dati identificativi sono diversi dai dati personali!!
     
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    CITAZIONE (TOTO' LE MOCÓ @ 27/1/2020, 11:11) 
    I soggetti pubblici, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l´utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l´interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all´art. 3, comma 1, del Codice). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere […] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

    i dati identificativi sono diversi dai dati personali!!

    Perdonami......ma un numero di elenco atto ( identificato tra l'altro solo di chi lo emette) non indica proprio nulla di conoscibile se non a chi lo emette e non permette la tentata messa a conoscenza all'intestatario o a chi per esso .
    Tanto vale fare un semplice deposito ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e non una pubblicazione che ha lo scopo di mettere a conoscenza che c'e un atto a suo nome in deposito omettendo ovviamente la natura dell'atto........

    Tu sapresti per certo che il documento n. XY123456 P e' per te in indirizzo ? io no .... non lo saprei proprio identificare come mio :(
     
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    E' assurdo, ma c’è da dire che se si vuol dare un'interpretazione esclusivamente “letterale” delle norme coinvolte, l’art. 140 c.p.c. recita;

    …..affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario……

    in pratica non dice che la busta deve riportare il nominativo del destinatario, né altro, quindi potrebbe anche essere completamente anonima, certo che poi dovrebbe raggiungere comunque il destinatario, considerato che gli viene affissa alla sua porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda, veniamo all’art. 60, comma 1, lettera e) del D.P.R. 600/1973 che recita;

    ….l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune…..

    quindi lo stesso avviso che come già detto potrebbe essere in busta anonima, và affisso all’albo, però in questo caso di certo non raggiungerebbe il destinatario, tuttavia l’adempimento normativo sarebbe stato comunque espletato!

    Edited by cursorTV - 27/1/2020, 13:04
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 27/1/2020, 12:44) 
    E' assurdo, ma c’è da dire che se si vuol dare un'interpretazione esclusivamente “letterale” delle norme coinvolte, l’art. 140 c.p.c. recita;

    …..affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario……

    [color=red]in pratica non dice che la busta deve riportare il nominativo del destinatario, né altro, quindi potrebbe anche essere completamente anonima, certo che poi dovrebbe raggiungere comunque il destinatario, considerato che gli viene affissa alla sua porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda, veniamo all’art. 60, comma 1, lettera e) del D.P.R. 600/1973 che recita;

    <b>….l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune…..


    quindi lo stesso avviso che come già detto potrebbe essere in busta anonima, và affisso all’albo, però in questo caso di certo non raggiungerebbe il destinatario, tuttavia l’adempiemento normativo sarebbe stato comunque espletato!

    ... ma non dice neanche che non ci deve essere il nominativo

    Sbagliero' ma rimango con il mio pensiero ..... si informa il sign. CAIOTIZIO...
     
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    CITAZIONE (MapiAlways @ 27/1/2020, 12:55) 
    ... ma non dice neanche che non ci deve essere il nominativo

    Sbagliero' ma rimango con il mio pensiero ..... si informa il sign. CAIOTIZIO...

    Sono pienamente daccordo! ;)
     
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