Notifica per compiuta giacenza ad indirizzo errato

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    Buongiorno,
    è valida la notifica a mezzo raccomandata AG per compiuta giacenza all'indirizzo risultante dal PRA anche se il destinatario dimostra che NON è mai stato residente in quel Comune?


    Grazie
     
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    Immagino si tratti di notifiche di atti di Infrazione al codice della strada. l' art 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992 nr 285 al comma 3, dice che" Comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione o dall' archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terresti o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
    C'è comunque la sentenza nr 24473 del 30/10/2013 della Corte di Cassazione Civile Sezione Unite che con il quinto motivo, il ricorrente denuncia una supposta violazione dell'art 139 cpc e vizio di motivazione in ordine alla mancata notifica di sedici dei verbali di contravvenzione a regole del codice della strada elencati nell' impugnata cartella, che recita: In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia, convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest' ultimo qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullita' della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova ,peraltro, non puo' essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze ,aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione ,superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimita', se no per vizi della relativa motivazione" ( Cass. n. 24852 de602006) Ciao
     
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    Grazie ma qui è diverso... notifica per compiuta giacenza in luogo dove NON risiede nessun parente ella persona e dove la persona NON ha mai avuto la residenza...

    La sentenza che hai citato

    https://www.quesitisullastrada.it/news/not...-sezioni-unite/

    riguarda la consegna del piego a persona di famiglia, convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare

    C'è differenza... un conto se lo consegnano alla mamma del destinatario... un conto se un postino immette in una buca delle lettere che magari nemmeno riporta il nominativo del destinatario... capita anche questo... magari si tratta di casa singola e il postino immette avviso nella buca sdelle lettere sebbene il nominativo del destinatario non si presente...

    CITAZIONE (sterob64 @ 24/2/2022, 11:31) 
    Immagino si tratti di notifiche di atti di Infrazione al codice della strada. l' art 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992 nr 285 al comma 3, dice che" Comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione o dall' archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terresti o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
    C'è comunque la sentenza nr 24473 del 30/10/2013 della Corte di Cassazione Civile Sezione Unite che con il quinto motivo, il ricorrente denuncia una supposta violazione dell'art 139 cpc e vizio di motivazione in ordine alla mancata notifica di sedici dei verbali di contravvenzione a regole del codice della strada elencati nell' impugnata cartella, che recita: In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia, convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest' ultimo qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullita' della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova ,peraltro, non puo' essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze ,aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione ,superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimita', se no per vizi della relativa motivazione" ( Cass. n. 24852 de602006) Ciao

    Però...

    https://www.ufficiopostale.com/news/avviso...8%20illegittimo.

    Ne consegue che l’avviso di giacenza lasciato alla vecchia residenza, nonostante questi abbia comunicato all’Ufficio Anagrafe il cambio di residenza, è illegittimo. Anche le Sezioni Unite della Cassazione si sono, in passato, orientate in tal senso.



    Violazioni al Codice della Strada: cambio di residenza ed illegittimità della notifica
    Cassazione civile, sez. II, sentenza 21/11/2006 n° 24673

    https://www.altalex.com/documents/news/201...-della-notifica
     
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    Dipendera' poi da come si comporta l'agente postale. Penso sia comunque valida. Puo' essere che i dati per la notifica siano stati presi anche dall' Anagrafe Tributaria che magari non corrispondono alla residenza anagrafica.
     
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    Cass. civ. n. 24851/2010

    In tema di violazioni del codice della strada, il dies a quo del termine di 150 giorni [n.d.r.: 90 giorni] per la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l’interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro Automobilistico. Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla annotazione all’anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell’Archivio Nazionale Veicoli.
    (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 24851 del 9 dicembre 2010)

    CITAZIONE (sterob64 @ 24/2/2022, 12:10) 
    Dipendera' poi da come si comporta l'agente postale. Penso sia comunque valida. Puo' essere che i dati per la notifica siano stati presi anche dall' Anagrafe Tributaria che magari non corrispondono alla residenza anagrafica.

    Ma una notifica fatta all'indirizzo risultante dall'Anagrafe Tributaria NON è valido se la residenza anagrafica non coincide...
     
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    Pero' l'art 2-bis del D.LGS.30/04/92 nr 285 dice che le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall' Anagrafe Tributaria. Ciao

    scusa il comma 2-bis. penso.
     
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    Si... ma NON sempre coinncidono... QUASI sempre coincide con la residenza anagrafica... non sempre...

    CITAZIONE (sterob64 @ 24/2/2022, 11:31) 
    Immagino si tratti di notifiche di atti di Infrazione al codice della strada. l' art 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992 nr 285 al comma 3, dice che" Comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione o dall' archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terresti o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
    C'è comunque la sentenza nr 24473 del 30/10/2013 della Corte di Cassazione Civile Sezione Unite che con il quinto motivo, il ricorrente denuncia una supposta violazione dell'art 139 cpc e vizio di motivazione in ordine alla mancata notifica di sedici dei verbali di contravvenzione a regole del codice della strada elencati nell' impugnata cartella, che recita: In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia, convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest' ultimo qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullita' della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova ,peraltro, non puo' essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze ,aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione ,superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimita', se no per vizi della relativa motivazione" ( Cass. n. 24852 de602006) Ciao

    www.studiolegalebusetto.it/multa-r...izzo-residenza/
    È valida la notifica di una multa al vecchio indirizzo di residenza?
    Multa per violazione del codice della strada al vecchio indirizzo: spetta all’Amministrazione aggiornare i dati del PRA


    www.avvocatodelcittadino.com/compo...rizzazione.html

    Il Prefetto di Teramo accoglie il ricorso di Avvocato del Cittadino: l’automobilista che trasferisce la residenza non ha l'onere di comunicazione al P.R.A. o alla motorizzazione

    www.didominio.com/web/avviso-di-gia...multa-e-valida/
    Avviso di giacenza al vecchio indirizzo: la multa è valida?
    La notifica del verbale fatta al precedente indirizzo non è valida anche se la raccomandata viene ricevuta dai genitori o da qualche altro ex convivente

    https://polizialocale-mase.blogspot.com/20...la-multa-e.html
    Se il PRA non è aggiornato la "multa" è nulla....
     
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    Ciao con tutte queste sentenze che hai citato è piu' servito a noi sicuramente ad avere meno dubbi che a te. Ciao
     
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