Deposito atti domcilio Comune.

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    Salve, in relazione ad un atto pervenuto da una Banca e notificato da un Avvocato presso la casa Comunale del Comune di X (domicilio eletto), (trasmesso, quindi, all'Ufficio Notifiche credo per il deposito (NON C'è LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO CHE RICHIEDE NOTIFICA), innanzitutto credo sia una stortura dovuta al fatto che si è fatto confusione tra il domicilio eletto nel territorio Comunale e quello presso la Casa Comunale visto che il Comune non può essere domiciliatario di un privato cittadino. Come dovrei regolarmi? Chi sarebbe competente al deposito, credo sempre l'ufficio dove restano depositati gli atti giudiziari ? Al di là della questione inerente il deposito e/o se possa essere effettuata siccome ordinariamente non sono tenuto al deposito degli atti giudiziari nel caso il segretario ritenga debba provvedere io caso qual è la procedura da effettuare?
     
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    Il Comune può essere domiciliatario di un privato cittadino a patto di aver informato lo stesso del fatto e di aver avuto l'autorizzazione a farlo.
    Nel caso specifico credo che il tuo Comune non sia mai stato avvisato e di conseguenza non aver dato mai un'autorizzazione in tal senso. l'errore è stato accettare la notifica, perchè di questo si tratta e non di un deposito presso la Casa Comunale.
    Ti allego un link inerente un caso simile:
    https://www.ordineavvocaticivitavecchia.it...-civitavecchia/
     
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    Ciao Laures,
    questa faccenda era stata già affrontata in questo post.

    Però faccio una sintesi e aggiungo qualcosa che è meglio.
    L'art. 47 c.c. non dispone che l'elezione di domicilio richieda l'accettazione da parte del destinatario.
    La Corte di Cassazione ha precisato:
    … l'elezione di domicilio (artt. 47 cod. civ., 141 c.p.c.) è un atto giuridico unilaterale, che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario (Cassazione civile sez. I n. 6280 3 giugno 1995)

    Quindi se il domiciliatario rifiuta di ritirare l'atto, la notifica si ha per avvenuta perchè l'art. 141 cpc prevede che al domiciliatario sia applicabile l'art. 138 cpc.

    Però la sentenza Cassazione 5673/2007 chiarisce che il Comune o più precisamente un suo Ufficio non può essere eletto domiciliatario: quell'elezione di domicilio non ha alcun valore.

    Quindi le domande sono: è il comune obbligato a ritirare questi atti? a che titolo l'impiegato che li accetta ritiene di poterli ritirare?
    Direi che chi ritira l'atto dovrebbe chiedersi chi lo autorizza a ritirare, visto che l'atto non riguarda il comune né è previsto che lo stesso debba essere depositato alla casa comunale,

    Diciamo che come minimo ci dovrebbe essere un regolamento comunale che disponga l'accettazione degli atti come domiciliatario.

    Quali sarebbero le conseguenze però se ci si rifiuta di ritirare questi atti?
    Al Comune non può essere contestato niente perchè non ha obblighi di ricevere gli atti come domicilitario. Peraltro se la notifica venisse affidata ad un Agente Notificatore appropriato presumibilmente la notifica sarà realizzata mediante deposito alla Casa Comunale nei casi in cui la legge assegna questa particolare funzione al Comune (ex art 140 e 143)

    Visto quanto deciso dalla Corte di Cassazione, consapevoli che il ritiro dell'atto comunque non produce gli effetti che si aspetta chi dispone la notifica, il ritiro sarebbe inteso dall'avvocato notificante come perfezionamento della stessa.

    Di contro, il rifiuto, paleserebbe al richiedente la notifica che il destinatario non potrebbe in nessun modo venire a conoscenza dell'atto che si intendeva notificare. Considerà però che solo il rifiuto del Capo Ufficio della Casa Comunale, se è presso di questa che è stato eletto domicilio, potrebbe essere inteso come notificazione ex art. 138 cpc 2° comma, se la Corte di Cassazione non avesse chiarito che il Comune non può avere la funzione di domiciliatario nei rapporti tra privati.

    Quindi, l'obbligo di ritirare non sussiste.

    Se il comune ritiene di darsi un regolamento per autorizzare il ritiro degli atti come domiciliatario, nello stesso sarò chiarito cosa fare in merito alla conservazione e consegna degli stessi.

    Al legale che vuole depositare bisognerebbe citare la sentenza di Cassazione 15673/207 sia che il Comune decida per il rifiuto che per l'accettazione poiché faccia le sue valutazioni in merito.
     
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    OK grazie ..................risposta davvero esaustiva
     
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