Art. 139, comma 4: accertamento dell'identità del portiere o del vicino

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    Il comma 4 dell'art. 139 prevede che il messo specifichi in relata le modalità con le quali «ha accertato l'identità» (non la qualità: l'identità) del portiere o del vicino. In questo forum c'è tutta una pregressa discussione sul tema, con citazioni di corsi, ecc., dove qualcuno afferma che il messo non è tenuto a chiedere documenti di identità anche perché non è un agente di pubblica sicurezza e non può certo chiamare le FF.OO. in caso di rifiuto, ecc...

    L'identità, di norma, si «accerta» tramite esibizione di un documento personale. Così agiscono, per esempio, gli ufficiali d'anagrafe. Nemmeno loro sono agenti di P.S. ma esigono l'esibizione del documento e, in caso di rifiuto, dubito che svolgano ugualmente un servizio se questo presuppone, in quanto richiesta dall'ordinamento, l'identificazione dell'interessato. Ora, prima di stabilire se il messo, pubblico ufficiale pure lui, debba procedere allo stesso modo, consideriamo la possibilità, estrema anzi improbabile ma pur sempre possibile, che il portiere dello stabile o il vicino di casa, pur dichiarandosi tale nonché disponibile a prendere in consegna l'atto, rifiuti sia di esibire il proprio documento sia di fornire in alcun modo le proprie generalità. Chiedo: in tal caso il messo farebbe ricorso all'art. 140 (impropriamente, data la disponibilità di un portiere/vicino di prendere in consegna l'atto) o proseguirebbe nell'iter con l'art. 139 (specificando bene in relata il fallito tentativo di identificazione del portiere/vicino)? Tra le due ipotesi, propenderei per la seconda.

    Questo mi porta ad interpretare la norma nel senso che al messo non viene chiesto di accertare per forza l'identità (cognome, nome, ecc.) del sedicente portiere/vicino, ma "solo" di specificare in quale modo lo ha identificato o ha tentato di farlo; secondo questa logica ha il dovere di chiedere, in primis, l'esibizione di un adeguato documento personale, proprio come farebbe l'ufficiale d'anagrafe. Se poi il tentativo riesce in tutto (esibisce il documento) o in parte (dichiara generalità ma rifiuta il documento) o non riesce per niente (rifiuta sia documento sia generalità), il messo ne darà atto in relata, "specificando" appunto in che modo ha accertato, o tentato di accertare, l'identità del consegnatario.

    Che ne dite?

    Edited by Facile - 24/7/2023, 13:47
     
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