RAccomandata

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    Buongiorno, scusate se ritorno sul dubbio 140 o 143.
    Partendo dal fatto che nel caso 140 se ritorna indietro la raccomandata con dicitura irreperibile significa che la notifica 140 è nulla, e in caso di contenzioso prevale l'operato dell'ufficio postale.
    Ora mi chiedo, perché l'operato dell'ufficio postale prevale su quello del messo? Quante volte mi è capitato che sia ritornata indietro una raccomandata ma il destinatario ha ritirato l'atto perché in possesso del mio avviso lasciato sulla porta.Insomma il nostro operato è sempre discutibile il loro come in quest'ultimo caso, no, loro la fanno franca.
    Ma! Questa legge della nullità in questo caso è da rivedere proprio non è coerente.
    Io continuo con il mio 140 anche se so per certo che dall'ufficio postale tornerà indietro.Cosa devo fare altrimenti? Che grosso problema!
     
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    Concordo, stessa esperienza, tra l'altro quando mi reco in loco i nominativi spesse volte sono indicati sia sui citofoni sia sulle cassette postali.
     
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    E' inutile discutere sull'operato di entrambi. Ognuno ha il suo campo e i confini della sua azione. Il messo deve rispettare le tre formalità. PUNTO. Saluti
     
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    Non c'è nessuna gerarchia. Ognuno fa il suo e se ne assume le conseguenti responsabilità in caso di contenzioso.
    Accertate la condizione di fatto, e una volta accertato che la residenza è effettiva e ATTUALE (attenzione all'importanza di questo termine), riportate in relazione di aver effettuato le ricerche per ottenere tali conferme sullo stato di fatto, e fate il 140 serenamente, fregandosene di quello che farà il postino.
    Viceversa se la persona di fatto si è trasferita, applicate il 143 indipendentemente dalle risultanze anagrafiche.
    Ora non è che dobbiamo passare da un estremo ( la parola del messo vale più di quella dell'agente postale) all'estremo opposto ("prevale quello dell'ufficio postale").
    Prevale l'operato di chi tra i due soggetti, l'organo giudicante del contenzioso, stabilirà aver applicato il tipo di irreperibilità coerente con la condizione di fatto.
     
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    Occorre ribadire che entrambe le figure si assumono le loro responsabilità nell'esercizio delle loro funzioni, che però, importante, non devono MAI essere confuse nel loro operato o creare delle inutili interconnessioni. Ognuno è consapevole delle proprie prerogative e ambiti, non solo, per evitare possibili fraintendimenti ma soprattutto per non incorrere in catastrofiche conclusioni fantasiose o addirittura sfociare nelle elucubrazioni interpretative, che potrebbero, di conseguenza, offuscare ancora di più il lavoro di ciascuno. saluti
     
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    Scusa Rita se non sono intervenuto prima ma potevo collegarmi

    CITAZIONE (RITA@ @ 25/9/2023, 08:08) 
    Buongiorno, scusate se ritorno sul dubbio 140 o 143.
    Partendo dal fatto che nel caso 140 se ritorna indietro la raccomandata con dicitura irreperibile significa che la notifica 140 è nulla, e in caso di contenzioso prevale l'operato dell'ufficio postale.

    questa interpretazione è completamente sbagliata. Purtroppo il collega fa delle conclusioni fantasione che ora mi toccherà chiarire punto per punto.
    Primo: se la notificazione eseguita ai sensi art 140 è eseguita correttamente con adempimenti fatti a norma di legge, il fatto che la comunicazione inviata con raccomandata ritorni indietro con dicitura irreperibile NON, ripeto NON significa che la notifica sia nulla.
    Secondo: in caso di contenzioso ogni caso fa da se. NON è vero che prevalga l'operato dell'ufficio postale.

    CITAZIONE (RITA@ @ 25/9/2023, 08:08) 
    Ora mi chiedo, perché l'operato dell'ufficio postale prevale su quello del messo? Quante volte mi è capitato che sia ritornata indietro una raccomandata ma il destinatario ha ritirato l'atto perché in possesso del mio avviso lasciato sulla porta.Insomma il nostro operato è sempre discutibile il loro come in quest'ultimo caso, no, loro la fanno franca.
    Ma! Questa legge della nullità in questo caso è da rivedere proprio non è coerente.
    Io continuo con il mio 140 anche se so per certo che dall'ufficio postale tornerà indietro.Cosa devo fare altrimenti? Che grosso problema!

    Infatti NON prevale l'operato dell'ufficio postale. La legge della nullità della notifica nel caso in cui la raccomandata con la comunicazione di deposito torni non recapitata NON esiste.

    Se il destinatario abita effettivamente all'indirizzo e il postino restituisce le raccomandate perché manca il nome del destinatario sulla cassetta postale, è meglio riportare in relata la causa del mancato recapito e cioè la mancanza di cassetta postale col nome del destinatario, condizione questa necessaria a poter ricevere la corrispondenza come previsto dal regolamento postale. L'eventuale giudice chiamato a decidere sulla validità della notificazione possa attribuire la mancata ricezione della raccomandata a colpa del destinatario e non annullare la notificazione.

    Comunque se non si hanno informazioni circa l'abbandono dell'alloggio non è possibile ricorrere all'art. 143 cpc poiché tali elementi devono essere presenti in relata per superare le risultanze anagrafiche.

    Considera inoltre che l'avviso alla porta contiene le stesse informazioni della raccomandata ar e quello è stato effettivamente consegnato presso l'abitazione del destinatario.

    In ogni caso ricorda sempre di seguire dei corsi fatti da persone competenti. La frequenza dei corsi toglie i dubbi e le confuzioni e ci permette di riconoscere suggerimenti giusti da quelli sbagliati.
     
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20 replies since 4/9/2023, 14:20   724 views
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