Avviso di accertamento esecutivo Enti Locali. Irreperibilità assoluta verso il DPR 600?

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    Vuole essere uno spunto di riflessione, In attesa che la giurisprudenza sentenzierà in merito, così come ad esempio, è stata la giurisprudenza a sentenziare dopo interminabile dibattito sul perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza per quanto concerne gli atti dei tributi locali notificati con raccomandata a/r (la bianca per intenderci). Ricorderete certamente la questione, legge 296/2006 che sancisce la possibilità di notificare gli atti con raccomandata a/r ma non regolamenta affatto il tema della compiuta giacenza. E via di interpretazioni dove era nota la spaccatura tra i vari "formatori" dove il corso X considerava implicito ed applicabile il perfezionamento per compiuta giacenza ed il corso Y che considerava perfezionata la notificazione solo in caso di avvenuta consegna della raccomandata a/r ma che raccomandava (scusate il gioco di parole) ai notificatori di procedere con la rinotifica con altra modalità (messo o raccomandata a/g (busta verde) in caso di mancato ritiro del plico in posta, stante l'assenza di una norma che sancisce espressamente il perfezionamento per compiuta giacenza per la raccomandata semplice (per quanto ho potuto constatare, questa era addirittura la'interpretazione maggioritaria). La giurisprudenza ha poi sancito attraverso le sentenze, che anche per le raccomandate a/r esiste il perfezionamento per compiuta giacenza (aldilà del fatto che secondo alcune sentenze si perfeziona dopo 30 giorni, quando l'atto non ritirato viene restituito al destinatario, e altre dove si sostiene l'applicazione analoga alle raccomandate A/G dove i giorni sono 10)...in ogni caso vi è perfezionamento con la compiuta giacenza.
    Fatta questa lunga premessa, con cui sottolineo il fatto che la materia notifiche è molto più fluida e meno rigida di quanto comunemente si pensi e che non c'è unanimità di vedute nemmeno tra i "formatori"...vengo alla questione.
    Spesso sul forum è capitato, con riferimento a tributi locali, se in caso di irreperibilità assoluta, sia corretto applicare il 143 c.p.c. o l'art.del 60 DPR 600 (atti per la notifica da parte dell'amministrazione finanziaria al contribuente).
    Granitica era la risposta. Anche da parte mia: 143 C. p. C. poichè gli enti locali non sono amministrazione finanziaria, e perchè la tipologia di atti da notificare attraverso il DPR 600 è espressa nella stessa norma, senza che la norma specifica sui tributi locali (296/2006) faccia alcun richiamo allo stesso DPR 600/73.
    Tuttavia dal 01/01/2020 la situazione è un pò (ed un bel pò secondo me) diversa. Gli Enti da quella data emettono non più l'avviso di accertamento(atto impositivo), ma l'avviso di accertamento esecutivo, atto impoesattivo. Per dirla semplificando al massimo, l'avviso di accertamento, nuova versione, costituisce titolo esecutivo inglobando anche la funzione propria della cartella esattoriale (per i crediti affidati ad Agenzia Entrate riscossione) e dell'ordinanza ingiunzione (per tutti gli altri soggetti riscossori diversi da Agenzia delle Entrate Riscossione).
    La norma di riferimento è la legge "finanziaria" n° 160 del 27/12/2019 .
    E perchè può essere spunto, quantomeno di riflessione, sul tema della notifica della nuova versione degli atti di accertamento?
    Perchè alla lettera f) dell'articolo 792 della stessa legge stavolta cita espressamente il titolo II del dpr 602/1973 (a differenza della 296/2006 che non faceva alcun riferimento al dpr 600/73):
    "gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;"
    Direi, piuttosto perentoria come disposizione, dato che cita espressamente l'unico articolo del DPR 602/1973 da NON applicare (non è un articolo il cui contenuto riguarda la nostra materia).
    E che ci troviamo di rilevante per la nostra materia nel titolo II del DPR 602/1973? Ci troviamo l'art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). Ed ecco che attraverso il DPR 602/1973, che in tema di notifica chiede l'applicazione del DPR 600/1973, chiudendo il cerchio, non è più così ingiustificata la possibilità che i tributi locali sia corretto notificarli come "atti tributari".
    Il riferimento espresso, assente nella 296/2006, nella nuova tipologia "esecutiva" degli atti tributari degli Enti Locali, è presente invece nella norma specifica legge 160/2019.
    Gli avvisi di accertamento esecutivi, atti che contemplano in un unico atto, l'avviso di accertamento (atto amministrativo) e la cartella di pagamento (atto esattivo, tributario), si notificano correttamente come atto amministrativo o come atto tributario?
    La differenza è particolarmente significativa nella casistica di irreperibilità assoluta del contribuente (una procedura prevede la pubblicazione all'albo pretorio, l'altra no).
    In attesa che la giurisprudenza ci dia le risposte definitive, esprimete la vostra opinione. La certezza granitica che gli atti tributari (sono tributi locali) degli Enti Locali, siano, nella nuova formulazione esecutiva, tuttora atti amministrativi...in me vacilla non poco.

    Edited by Ricki1978 - 8/2/2024, 11:08
     
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    E per completezza...sempre nella legge 160/2019 all'articolo 1 al comma
    804. "Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792."
     
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