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Buongiorno. Una Società per Azioni (SPA) che gestisce Entrate e Tributi di enti pubblici, ha chiesto la pubblicazione di un avviso di deposito ai sensi dell'art. 26/4 del DPR 602/1973 e dell'art. 60 lett. "e" DPR 600/1973, senza inviare l'atto da depositare (luogo di deposito la sede della società) e riferendo che la pubblicazione in base ad una sentenza della Corte Costituzionale della quale non ha citato numero e data, deve stare 8 giorni consecutivi all'albo pretorio on line e non come prescritto dall'art. 26/4 su richiamato. Cosa ne pensate? Grazie per le risposte
Edited by zoe - 13/2/2024, 08:25
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Da noi l'AdER ci richiede la pubblicazione di un giorno in base al richiamato DPR 602/1973. E poi per ciò che concerne l'atto, come detto non ci viene proprio dato per il deposito. L'AdER invece lo lascia in deposito sino al ritiro da parte del destinatario o suo delegato ovvero sino quando può stare in deposito ai sensi di legge per poi essere distrutto. Spiegandomi meglio: ci viene trasmesso via pec solo l'avviso di deposito senza l'atto. E' così che si fa?
Edited by zoe - 14/2/2024, 07:52
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Si restituisce senza pubblicazione. Puoi pubblicare unicamente se il deposito viene materialmente effettuato presso la tua Casa Comunale.
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Giusto condivido. Nauturalmente dobbiamo dare per scontato che questo società abbia un messo che ha tentato la notifica nel mio comune e che ne abbia competenza. Adesso mi hanno mandato una nota ove si rendono disponibili ad inviarmi l'atto da depositare. Mah..
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CITAZIONE (zoe @ 12/2/2024, 08:45) Buongiorno. Una Società per Azioni (SPA) che gestisce Entrate e Tributi di enti pubblici, ha chiesto la pubblicazione di un avviso di deposito ai sensi dell'art. 26/4 del DPR 602/1973 e dell'art. 60 lett. "e" DPR 600/1973, senza inviare l'atto da depositare (luogo di deposito la sede della società) e riferendo che la pubblicazione in base ad una sentenza della Corte Costituzionale della quale non ha citato numero e data, deve stare 8 giorni consecutivi all'albo pretorio on line e non come prescritto dall'art. 26/4 su richiamato. Cosa ne pensate? Grazie per le risposte Chiaro che la pubblicazione dell'avviso di deposito alla casa comunale presupponga il deposito alla casa comunale. Corretto 8 giorni, per sentenza dove La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 258 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2012, n. 47), ha mandato in soffitta la pubblicazione per 1 giorno. In caso di irreperibilità assoluta, si applica il DPR 600/73 comma 1 lettera E. Cioè 8 giorni di pubblicazione all'albo pretorio. Sentenza importante, va a creare la connessione tra dpr 602 ( cartella esattoriale)e dpr 600 ( atti verso il contribuente). Roba non da poco, dato che, ad esempio ... il 602 prevede anche la polizia locale come soggetti notificatori... e conseguentemente in caso di irreperibilità assoluta, dovranno applicare il dpr 600.... è abbastanza schizofrenica l'idea che taluni soggetti siano abilitati ad applicare soltanto la lettere e) di un articolo (in caso di irreperibilità assoluta) e siano "incompetenti" per tutto il restante articolo....per la serie, se è irreperibile assoluto notifico io agente, in tutti gli altri casi non è di mia competenza... Ci siamo intesi colleghi messi?
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Quindi a questo punto se la società vuole che l'avviso di deposito sia pubblicato deve: 1) inviare l'atto da depositare; 2) dimostrare di aver tentato la notifica con proprio messo competente nell'ambito territoriale del comune nel quale si chiede la pubblicazione dell'avviso di deposito. Sono corrette queste due condizioni?
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CITAZIONE (zoe @ 20/2/2024, 12:23) Quindi a questo punto se la società vuole che l'avviso di deposito sia pubblicato deve: 1) inviare l'atto da depositare; 2) dimostrare di aver tentato la notifica con proprio messo competente nell'ambito territoriale del comune nel quale si chiede la pubblicazione dell'avviso di deposito. Sono corrette queste due condizioni? Non fa una piega, se non al punto 2 , dove sappiamo che in realtà queste società si limitano a inviare una raccomandata e in maniera impropria stabiliscono l'irreperibilità assoluta basandosi unicamente sull'esito negativo del tentativo postale. Tuttavia, il soggetto notificatore sono loro, e non tu (o noi). In caso di contenzioso, spiegheranno loro all'organo giudicante (e non al soggetto incaricato della pubblicazione all'albo pretorio) quali ricerche e quali informazioni hanno dato modo di determinare l'irreperibilità assoluta del soggetto. E si "presume" che tali ricerche siano indicate nella relazione di notifica dell'atto che depositano in busta chiusa.
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