Il Messo Notificatore

Posts written by cursorTV

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    CITAZIONE (MapiAlways @ 12/5/2021, 14:28) 
    si tratta di notifica di verbali del c.d.s. del comune di milano che ha come agenti notificatori nexive per il loro territorio ai sensi art. 140 c.p.. .....per loro e' una comodità depositarle presso i comuni invece che tenerle presso li loro uffici

    Se sono atti notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il deposito presso la casa comunale non è una loro comodità, ma un obbligo:

    Art. 140 c.p.c. - Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
    Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
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    Sempre restituiti per mancanza di competenza notificatoria.
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    CITAZIONE (FRENK80 @ 12/5/2021, 19:33) 
    Nel caso di procedure scritte dal dirigente dovrò attenermi a quelle giusto?

    Se non c'è una norma di legge che prevede quelle procedure, dubito che le possa far valere in caso di inadempimento. :P
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    Corso On Line, 13-14 settembre 2021

    Vedi: QUI
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    Corso On Line, 5-6 Luglio 2021

    Vedi: QUI
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    L'avviso che hai postato è un "AVVISO DI TENTATA NOTIFICA", il quale dice al destinatario che l'atto gli potrà essere notificato (solo) a mani proprie presso un loro specifico ufficio dal 3 al 7 maggio 2021, visto così sembrerebbe il classico avviso/invito "bonario" che lasciamo anche molti di noi tendente ad evitare ulteriori accessi presso l'abitazione e/o a dover agire ex art. 140 c.p.c., es. quello che uso più o meno recita così:
    La S.V. è cortesemente invitata a presentarsi presso l'Ufficio del Messo Comunale "urgentemente" dalle ore 8.00 alle 9.00 per la notifica di un atto o telefonare al n. (interno della mia postazione) o al n. (cellulare di servizio) per accordi.

    Se fosse così, dopo il 7 maggio dovrebbero aver eseguito tutta la procedura ex art. 140 c.p.c. e quindi sarebbe giustificato il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale (che in effetti da quanto hai descritto è avvenuto il 10 maggio), ma anche dovrebbero spedire raccomandata A.R. (ulteriore se quel precedente avviso è stato spedito per raccomandata) che avvisa di ciò, oltre all'affissione di avviso di deposito presso l'abitazione del destinatario.... resta comunque sempre ingiustificata quella richiesta di pubblicazione degli elenchi dei nominativi ai sensi art. 26 D.P.R. 602/1973.

    Edited by cursorTV - 12/5/2021, 15:19
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    Sì, salvo l'eventuale notifica a mani proprie del L.R. nel tuo territorio di competenza.
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    A mio avviso quella richiesta di pubblicazione degli elenchi dei nominativi ai sensi art. 26 D.P.R. 602/1973 non è lecita, poiché i messi notificatori di Nexive quale affidataria del servizio di notifica per conto della Città Metropolitana di Milano, di certo non notificano cartelle di pagamento (esattoriali), che invece vengono emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cui notifica tra l'altro è ancora sospesa dal marzo 2020, che pertanto dovrebbero limitarsi ai soli depositi ex art. 140 c.p.c. nella casa comunale del comune di residenza dei destinatari e ex art. 143 c.p.c. nel comune d'ultima residenza nota (o eventualmente di nascita).
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    CITAZIONE (FRENK80 @ 12/5/2021, 08:22) 
    Anche x me è chiaro, questo vale anche x le ingiunzioni?
    Anche se adesso con il nuovo accertamento esecutivo andranno a sparire x fortuna!

    Sono sempre da notificare con la procedura ordinaria ex artt. 137 c.p.c. e seguenti!
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    Beh, l'art. 138 c.p.c. è chiarissimo e non dispone la raccolta della firma del destinatario:

    Art. 138. c.p.c. - Notificazione in mani proprie

    L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'àmbito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

    Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.


    e anche l'art. 148 c.p.c.

    Art. 148 c.p.c. - Relazione di notificazione

    L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

    La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
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    Se il titolare dello studio commercialista ha dichiarato che la società destinataria non ha di fatto più sede presso il suo studio, avrei agito ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera e) del D.P.R. 600/1973, queste le motivazioni riportate in relata tempo fa per un caso analogo:

    Dagli accertamenti effettuati è emerso che la Società ........... S.A.S. di ....... E. & C., pur risultando ancora con sede legale in questo Comune in Via G. ........., 00 presso lo Studio Dottori Commercialisti Revisori Contabili ......... & .......... S.R.L., da quanto ivi dichiarato dai loro titolari lo Studio non ha più rapporti con la Società destinataria e di fatto lì non vi è più sede legale della stessa già dal 2014, sono anche risultate vane le ricerche di cui al 2° comma dell’art. 148 c.p.c. svolte allo scopo d’individuare un’eventuale diversa sede delle stessa nell’ambito territoriale del comune di domicilio fiscale, non è stato inoltre possibile procedere ai sensi dell’art. 145 c.p.c., 1° comma, 2° periodo o 3° comma, nei confronti della persona fisica che la rappresenta, ovvero della sig.ra ........... nata a .......... (..) il 00/00/0000, poiché non residente in questo Comune, ma bensì nel Comune di .............. (..).

    Edited by cursorTV - 5/5/2021, 15:58
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    Articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

    2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

    Non sono citati i tribunali, quindi non sono da intendersi come amministrazioni pubbliche!
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    Legge 03/08/1999, n. 265
    Art. 10 - Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni.


    1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

    2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze (34).

    3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.

    4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della Regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    5. ... (35).

    6. ... (36).

    7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.

    (34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 marzo 2000, il D.M. 6 agosto 2003 e il D.M. 3 ottobre 2006.

    (35) Sostituisce il primo comma dell'art. 12, L. 20 novembre 1982, n. 890.

    (36) Aggiunge un comma dopo il quinto all'art. 18, L. 24 novembre 1981, n. 689.
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    Personalmente ho un incarico sindacale (ancora per pochi giorni :P );

    1 - di autenticare le sottoscrizioni di atti e dichiarazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

    2 - di autenticare copie di atti e documenti della Pubblica Amministrazione, nonché di altri atti originali, sotto l’osservanza delle norme e formalità previste dagli articoli 18 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).


    diversi anni fa erano frequenti i casi dover autenticare atti e dichiarazioni a domicilio di persone impossibilitate a venire in municipio, ma poi sono diventati sempre più rari.

    CITAZIONE (sterob64 @ 29/4/2021, 13:25) 
    Io di solito vado a recuperare la firma della persona che ha difficoltà motorie anche per passaggi di proprietà di autoveicoli come nel tuo caso. L' autentica vera e propria viene poi fatta dall'ufficiale di anagrafe. Ciao

    Non è una prassi corretta, si usava anche nel mio comune per la raccolta delle firme sulle carte d'identità, ma fatta presente la questione al responsabile di servizio e dell'ufficio anagrafe, è stato appurato e risolta con il fatto che è l'ufficiale d'anagrafe che deve raccogliere la firma e autenticarla, casomai se serve chiede di essere trasportato al domicilio della persona impossibilitata a muoversi. :rolleyes:
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    Non mi risulta sia previsto compenso.

    Edited by cursorTV - 30/4/2021, 11:29
4691 replies since 12/12/2009
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