ART. 138...e avvocati...

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    Buonasera a tutti, da qualche mese è arrivato il nuovo dirigente e tanto per cambiare ci sta rendendo la vita impossibile;
    La questione è nata quando ci ha chiesto che precauzioni prendiamo quando andiamo a notificare e facciamo firmare gli atti; gli abbiamo risposto che per la notifica di avvisi accertamento/multe cdsi/ingiunzioni non facciamo firmare sempre in quanto l'art. 138 cpc non la prevede mentre il 139 la prevede solo in caso di consegna a vicini di casa o il portiere; per le cartelle esattoriali ecc ecc l'art. 60 invece sia il 138 che il 139 prevedono la firma.
    Non contento ha chiesto un parere ad un avvocato esterno(avendo l'avvocatura comunale non si capisce perchè esterno) il quale risponde cosi al quesito:

    "Buongiorno,

    in riscontro alla Vostra richiesta, rappresento quanto segue.

    L'art. 138 c.p.c., nel disciplinare le modalità della notificazione, prevede che essa avvenga mediante consegna nelle mani proprie del destinatario.

    La firma del ricevente attesta l'avvenuta consegna, mentre, come da Voi correttamente rilevato, l'eventuale rifiuto del destinatario determina ugualmente il perfezionamento del procedimento di notificazione.

    Dunque, alla luce del superiore dato normativo, la firma sulla relata è essenziale, perché soltanto in virtù di essa la notifica può dirsi completata ed efficace sul piano giuridico."

    Ora il dirigente mi dice di attenermi a questo parere, ma rimane sempre un parere...alla fine devo applicare l'art. 60 a tutti gli atti, mi sembra assurdo
    Forse mi sono perso qualche sentenza??
    E se rifiutano di firmare, come è da considerarsi l'atto?
    Vorrei contestare questo parere coinvolgendo l'avvocatura comunale ma manderò su tutte le furie il nuovo dirigente, ma dove li prendono questi dirigenti!!!!!

    Grazie mille
     
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    Beh, l'art. 138 c.p.c. è chiarissimo e non dispone la raccolta della firma del destinatario:

    Art. 138. c.p.c. - Notificazione in mani proprie

    L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'àmbito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

    Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.


    e anche l'art. 148 c.p.c.

    Art. 148 c.p.c. - Relazione di notificazione

    L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

    La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
     
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    Anche x me è chiaro, questo vale anche x le ingiunzioni?
    Anche se adesso con il nuovo accertamento esecutivo andranno a sparire x fortuna!
     
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    CITAZIONE (FRENK80 @ 12/5/2021, 08:22) 
    Anche x me è chiaro, questo vale anche x le ingiunzioni?
    Anche se adesso con il nuovo accertamento esecutivo andranno a sparire x fortuna!

    Sono sempre da notificare con la procedura ordinaria ex artt. 137 c.p.c. e seguenti!
     
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    Ho di nuovo chiesto al dirigente di verificare insieme all'avvocatura comunale, vediamo che succede, mi ha riferito che metterà tutte le procedure per iscritto!!bah
    Aspetto fiducioso!!!!gia immagino che architetterà e soprattutto quante anomalie!!
    Dalle mie parti si dice "ha preso la laurea con i punti della miralanza"!!
    Nel caso di procedure scritte dal dirigente dovrò attenermi a quelle giusto?
     
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    CITAZIONE (FRENK80 @ 12/5/2021, 19:33) 
    Nel caso di procedure scritte dal dirigente dovrò attenermi a quelle giusto?

    Se non c'è una norma di legge che prevede quelle procedure, dubito che le possa far valere in caso di inadempimento. :P
     
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    la novità di stamattina è che facciamo pagare troppo le notifiche...non 5,88e ma 5,16e...
    Questo ci parla come se fossimo noi a decidere non ha capito che c'era un altro prima di lui bah
     
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    Il compenso per le notifiche è previsto dall'art. 10 della Legge 265/1999 e all'epoca era stato quantificato in € 5,16.
    Il D.M. 3 ottobre 2006 ha elevato questo compenso da richiedere per ogni atto notificato a € 5,88, oltre alle spese postali in caso di applicazione dell'art. 140 c.p.c.
    Importi e modalità non sono scelti nè dai messi nè dai dirigenti, ma imposti dalla legge. Tra l'altro il suddetto D.M. prevedeva l'aggiornamento della tariffa ogni 3 anni ma a tutt'oggi l'importo è rimasto inalterato.
     
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    esatto...credo che si confonda con questo:

    "È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2012, n. 254 il decreto 12 settembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante «Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato». Il provvedimento risponde all’esigenza di aggiornare la determinazione delle spese di notifica ripetibili al mutato costo del servizio postale nonché all’introduzione di ulteriori formalità notificatorie.

    In particolare, in base all’art. 1 del decreto «sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del c.p.c., ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative».

    L’ammontare delle spese ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto notificato, è fissato nella misura unitaria di:

    a) euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;

    b) euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, n. 600 e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890."



    ma riguarda i costi delle notifiche ripetibili.
     
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    Ha la testa dura. Caspita.
     
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    CITAZIONE (FRENK80 @ 13/5/2021, 11:52) 
    esatto...credo che si confonda con questo:

    Sono stato nominato messo comunale e notificatore poco più di un anno fa e fino ad il mio arrivo venivano richiesti € 5,16 perchè tutti si basavano su quanto disposto dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 senza aver mai considerato l'aggiornamento del 2006.

    L'articolo 2 che hai pubblicato del decreto 254/2012 è relativo ai rimborsi richiesti dall'Ente che ha emesso l'atto da notificare al destinatario della notifica e non riguarda la richiesta di rimborso dei diritti di notifica che il tuo Comune può chiedere all'altro Ente che ha emesso l'atto. Discussione, ahimé, anche questa affrontata con Segretario Comunale e avvocato del Comune.
     
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    CITAZIONE (Gwolf @ 13/5/2021, 13:23) 
    Sono stato nominato messo comunale e notificatore poco più di un anno fa e fino ad il mio arrivo venivano richiesti € 5,16 perché tutti si basavano su quanto disposto dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 senza aver mai considerato l'aggiornamento del 2006.

    Senza contare anche che a decorrere dal 1° aprile 2003 c'era stato un altro aggiornamento a € 5,56 (D.M. 06/08/2003). :wacko:
     
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    Riguardo alle disposizioni impartite o che saranno impartite dal dirigente bisogna considerare un aspetto, credo. Un conto sono le disposizioni organizzative (chi svolge le funzioni di messo, come sono distribuite fra i messi, chi va in ferie e quando, giudizi sul rendimento, ecc.), un altro conto sono disposizioni procedurali (cosa fa il messo quando esegue una notifica). Le prime competono al dirigente. Le seconde competono alla legge. Dell'osservanza delle seconde chi risponde? Cioè chi va in grane se la notifica è eseguita male? Il messo che ha applicato la legge e firmato la relata o il dirigente che ha "legiferato" su come si esegue la notifica? Faccio un esempio volutamente iperbolico. Supponiamo che il dirigente, valendosi dell'autorevole parere dell'avvocato interpellato, stabilisca che la raccomandata AR art. 140 non si invia più e che il messo si attenga a tale disposizione. Fatta salva l'eventuale responsabilità del dirigente che ha impartito tali disposizioni, potrà il messo chiamarsi fuori dalle conseguenze di una tale omissione? Io dico di no, perché la responsabilità, a mio modo di vedere, è solo di chi ha la funzione di notificare e, pertanto, mette la firma sulla relata notifica.
     
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    Ma se sono disposizioni di legge che minchia c'entra il dirigente??!!! Se mi dai il telefono di questo dirigente ci parlo io. Saluti
    Per favore lasciate perdere le elucubrazioni di certi personaggi!
     
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    il dirigente ha richiesto un incontro con l'avvocato del parere per chiarimenti...vediamo che ne esce fuori
     
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