Il Messo Notificatore

Posts written by ISTRICE41

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    Cara Elisa Riva,
    incidentalmente ANNA ha recentemente fatto una circolare he parla di questo argomento: la notifica dei provvedimenti citati negli articoli 20 e seguenti del Testo Unico D.P.R. n. 327/01, laddove così stabilito, è da effettuarsi nelle forme processuali civili e quindi tramite Ufficiali giudiziari, con esclusione pertanto della possibilità di ricorrere ai Messi Comunali.

    Insomma è confermato quanto già detto
    :woot:
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    Ciao Elisa Riva,
    non è cambiato nulla. e' ancora valido quanto detto QUI , QUI , QUI e QUI
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    Scusa Rospo non avevo visto questo quesito.
    come hai giustamente detto, se all'ultimo domicilio del defunto non trovo eredi, si notifica con la procedura ordinaria quindi, nel caso, anche con l'art 143 cpc.
    ovviamente intestando la relata di notificazione agli eredi, impersonalmente e collettivamente.

    Nel registro depositi invece metto come destinatario il defunto e l'atto è a disposizione del primo erede, tale dichiaratosi, che eventulamente si presentasse per il ritiro dell'atto.

    Insomma uso la modulistica solita e non mi pare sia necessario fare uno speciale modello di relata
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    No la raccomandata AG non ha proprio senso. Infatti AG sta per Atti Giudiziari ovvero è l'Atto stesso che viene mandato per raccomandata.
    Ora io non sono un agente postale ma i passaggi sono:
    - l'Agente cerca di conseganre l'atto in busta chiusa al desitnatariio
    - non lo trova e consegna al vicino/portiere quindi manda la CAN che è una raccomandata semplice (Comunicazione Avvenuta Notifica - per noi corrisponde a quanto facciamo in caso ex art 139cpc)
    - se non trova nessuno lascia un avviso in cassetta lettere
    - invia CAD che è una raccomandata con avviso di ricevimento/ricevuta di ritorno (Comunicazione Avvenuto Deposito - per noi corrisponde a quello che faciamo ex art. 140cpc)
    - l'atto è depositato in ufficio postale (è un atto non una semplice raccomandata)

    Facendo una notifica ai sensi art. 140 si manda una Comunicazione di Deposito nella Casa Comunale.
    Quindi va mandata una RACCOMANDATA AR cioè raccomandata con avviso di ricevimento/ricevuta di ritorno.

    Da qualche anno Poste Italiane (che fa il servizio postale universale) ha finalmente adottato della speciale modulistica per le Raccomandate connesse con la notificazione e si chiamano RAG (Raccomandate Atti Giudiziari). Le buste e gli avvisi di ricevimento sono verdi, di formato più gtande e c'è lo spazio per scrivere i riferimenti numerici del contenuto.
    Il costo di queste "speciali" raccomandate RAG è lo stesso delle raccomandate AR perchè la procedura è quasi identica.
    La sola differenza è che l'avviso di ricevimento è restituito al mittente dopo soli dieci giorni dal deposito della Raccomandata.
    Non tutti gli uffici postali accettano le RAG ma tutti gli uffici accettano la bolgetta.
    Ad esempio io uso le RAG e le metto in bolgetta perchè il mio paesello non accetta le RAG.

    In alternativa alle RAG si usano le Raccomandate AR.
    Usare le AG a mio parere non ha senso.
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    Ciao Laures,
    questa faccenda era stata già affrontata in questo post.

    Però faccio una sintesi e aggiungo qualcosa che è meglio.
    L'art. 47 c.c. non dispone che l'elezione di domicilio richieda l'accettazione da parte del destinatario.
    La Corte di Cassazione ha precisato:
    … l'elezione di domicilio (artt. 47 cod. civ., 141 c.p.c.) è un atto giuridico unilaterale, che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario (Cassazione civile sez. I n. 6280 3 giugno 1995)

    Quindi se il domiciliatario rifiuta di ritirare l'atto, la notifica si ha per avvenuta perchè l'art. 141 cpc prevede che al domiciliatario sia applicabile l'art. 138 cpc.

    Però la sentenza Cassazione 5673/2007 chiarisce che il Comune o più precisamente un suo Ufficio non può essere eletto domiciliatario: quell'elezione di domicilio non ha alcun valore.

    Quindi le domande sono: è il comune obbligato a ritirare questi atti? a che titolo l'impiegato che li accetta ritiene di poterli ritirare?
    Direi che chi ritira l'atto dovrebbe chiedersi chi lo autorizza a ritirare, visto che l'atto non riguarda il comune né è previsto che lo stesso debba essere depositato alla casa comunale,

    Diciamo che come minimo ci dovrebbe essere un regolamento comunale che disponga l'accettazione degli atti come domiciliatario.

    Quali sarebbero le conseguenze però se ci si rifiuta di ritirare questi atti?
    Al Comune non può essere contestato niente perchè non ha obblighi di ricevere gli atti come domicilitario. Peraltro se la notifica venisse affidata ad un Agente Notificatore appropriato presumibilmente la notifica sarà realizzata mediante deposito alla Casa Comunale nei casi in cui la legge assegna questa particolare funzione al Comune (ex art 140 e 143)

    Visto quanto deciso dalla Corte di Cassazione, consapevoli che il ritiro dell'atto comunque non produce gli effetti che si aspetta chi dispone la notifica, il ritiro sarebbe inteso dall'avvocato notificante come perfezionamento della stessa.

    Di contro, il rifiuto, paleserebbe al richiedente la notifica che il destinatario non potrebbe in nessun modo venire a conoscenza dell'atto che si intendeva notificare. Considerà però che solo il rifiuto del Capo Ufficio della Casa Comunale, se è presso di questa che è stato eletto domicilio, potrebbe essere inteso come notificazione ex art. 138 cpc 2° comma, se la Corte di Cassazione non avesse chiarito che il Comune non può avere la funzione di domiciliatario nei rapporti tra privati.

    Quindi, l'obbligo di ritirare non sussiste.

    Se il comune ritiene di darsi un regolamento per autorizzare il ritiro degli atti come domiciliatario, nello stesso sarò chiarito cosa fare in merito alla conservazione e consegna degli stessi.

    Al legale che vuole depositare bisognerebbe citare la sentenza di Cassazione 15673/207 sia che il Comune decida per il rifiuto che per l'accettazione poiché faccia le sue valutazioni in merito.
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    il garante privacy potrebbe sanzionare il Comune che pubblica.
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    CITAZIONE (Ricki1978 @ 28/6/2023, 12:16) 
    I plurimi tentativi a cui fai riferimento, sono in caso di non perfezionamento di notifica digitale.
    Se invece il postino determina l'irreperibilità assoluta del soggetto privo di domicilio digitale... deposito in piattaforma dell'avviso di avvenuta ricezione (ancora, non dell'atto) e buonanotte.Dieci giorni dopo c'è perfezionamento

    Peccato che i postini, anzi agenti postali, dichiarano l'irreperibilità sulla base del regolamento postale ovvero delle circolari interne.

    se ne vedranno delle belle nei tribunali. L'incostituzionalità della procedura direi che è lapalissiana (art.3, 24 e 111 Cost.).
    In ogni caso così funziona e per qualche anno adrà così.
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    CITAZIONE (Max7899 @ 27/6/2023, 12:36) 
    Gazzetta Ufficiale del 29 aprile è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 2023 di approvazione delle spese di notifica

    Ciao grazie
    ATTENZIONE che questo decreto riguarda la ripetibilità del costo di notifica nei confronti del destinatario dell'atto notificato.
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    come detto ho approfondito meglio la faccenda e mi sono chiesto come risolvere notifiche simili che avevo già concluso facendo l'art. 143. Quindi ho chiesto consulto al dott. Asirelli. Ne semplifico la risposta e invito ad andare a leggere l'originale sul forum ANNA e naturalmente vi invito a iscriversi per il vostro e nostro bene :woot: )

    E' emerso che il legislatore ha individuato due strumenti diversi per il recupero coattivo a seconda che l'ente locale vi provveda direttamente o meno.

    Se vi provvede direttamente o tramite società concessionaria lo fa con l'ingiunzione fiscale.

    Se lo fa tramite ruolo mediante l'A.d.E.Riscossioni, viene emessa la cartella esattoriale che appunto si notifica ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73.

    I due diversi strumenti hanno diverse modalità di notificazione e diverse competenze notificatorie pur se sono con stessa natura.

    Il messo notificatore è competente per l'ingiunzione fiscale e per gli atti che precedono l'ingiunzione fiscale e quelli conseguenti. Tra questi atti rientra il preavviso di fermo fiscale . L'art. 86 del DPR 602/73 è la norma di riferimento per il fermo in questione e rimanda all'art. 26 del DPR 602/73 per la notificazione.

    Ma l'art. 26 prevede che sia competente a notificare il messo comunale e l'agente di pm solo previa convenzione.

    Quindi il messo notificatore non è tra i soggetti chiamati ad applicare l'art. 26 del DPR 602/73.

    Il legislatore ha previsto la possibilità per gli enti locali di ricorrere agli strumenti coattivi previsti dal Titolo II del DPR 602/73. E' proprio a causa di questo rimando al DPR 602/73 che si innesca questo corto circuito...

    Il messo notificatore è legittimato a notificare il preavviso di fermo in quanto atto conseguente all'ingiunzione fiscale e quindi secondo il procedimento di cui agli artt. 137 cpc e seguenti e non ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 perchè non è la figura di messo prevista dalla norma.

    Le notifiche che ho fatto ai sensi art.143 cpc vanno bene. :D
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    CITAZIONE (Barbara.dg @ 22/6/2023, 16:45) 
    Grazie mille!!!

    grazie a te perchè mi hai dato occasione di riflettere su questo argomento...recentemente ho notificato questo tipo di atto applicando art. 143 cpc :unsure:
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    Ciao Barbara,
    direi di si.

    Il preavviso di fermo beni mobili registrati è disposto dall’art. 86 del DPR 602/73. Per le notifiche degli atti del DPR 602/73 si applicano le norme di cui all’art. 26 dello stesso, come si deduce anche dall’art. 49, che dispone che gli atti del procedimento dell’espropriazione sono effettuati con le modalità di cui all’art. 26. L’art. 86 è parte del Capo III del Titolo II del DPR 602/73 intitolato appunto: Disposizioni Particolari in Materia di Espropriazione di Beni Mobili Registrati. Quindi si capisce che la notificazione del fermo amministrativo è retta da una norma speciale che è l’art. 26 del DPR 602/73.

    Il fatto che tu sia messo comunale e notificatore risolve il problema di competenza
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    CITAZIONE (4marzo66 @ 19/6/2023, 12:02) 
    Domanda, chi non ha la PEC e non attiverà di conseguenza il domicilio digitale presso l'INAD, le notifiche le riceverà sempre in forma tradizionale, cioè analogica, a mezzo posta ovvero tramite messo comunale?

    Beh si.
    Peraltro il governo ha fatto un emendamento al decreto Pa-omnibus. Fino al 30 novembre le notifiche digitali saranno accompagnate dalla loro copia analogica, per rispondere a due esigenze: quella di non escludere i cittadini ancora poco pratici con gli strumenti digitali, e quella di consentire alla Pa di completare la propria organizzazione in vista del passaggio informatico.
    INAD è uno degli obiettivi del PNRR e per avere i soldi, gli obiettivi vanno centrati.
    La missione 1, componente 1-128, prevede l’avvio delle notifiche digitali in almeno 800 amministrazioni centrali e Comuni entro la fine di quest’anno.
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    Un emendamento governativo al ddl di conversione del DL 51/2023 (disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi ed iniziative di solidarietà sociale) prevede che le notifiche delle PA avvengano in forma mista fino al 30 novembre 2023.
    Più precisamente, al fine di non escludere i cittadini sprovvisti di domicilio digitale e quindi privi di casella di posta elettronica certificata, i destinatari di notificazioni da parte della PA riceveranno insieme all'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo, una copia analogica dell'atto.
    L'istituzione della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della PA è un target previsto dal PNRR che il recovery plan chiede all'Italia di realizzare entro la fine del 2023.
    Per consentire il raggiungimento di questo obiettivo agenzia per l'Italia digitale ha istituito l'indice nazionale dei domicili digitali, un database a cui a partire dal 6 giugno i cittadini possono registrarsi con il proprio indirizzo pec in modo da ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni ufficiali da parte della pa. (CERISANO F., Italia Oggi n. 140 del 15/6/2023, pag. 29)
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    Ciao Laures,
    attualmente una RAG (raccomandata per Comunicazioni connesse ex art. 140 cpc costa 6.55 euro inclusa l'avviso di ricevimento. Esattamente lo stesso costo di una raccomandata AR normale.
    Più esattamente 5.60 euro per la raccomandata e 0.95 euro per la ricevuta
    Allego i listini poste
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    Ciao Rita,
    processo verbale di contestazione di cosa? Cosa ha contestato la GdF?
1033 replies since 15/6/2010
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