Regolamento del comune di Fiumicino

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  1. ManuelaRm
     
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    Vi posto questo regolamento sulle notifiche del comune di fiumicino. Mi sembra uno dei pochi ben fatto.
    (Ma aspettate di leggere il nostro quando sarà finito :woot: )


    REGOLAMENTO PER LA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NOTIFICHE
    DEL COMUNE DI FIUMICINO
    (Deliberazioni della Giunta comunale n. 209 del 22 settembre 2004 e n. 56 del 18 aprile 2007)
    INDICE
    Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione................................................................................................... 3
    Art. 2 Gestione del servizio....................................................................................................................... 3
    Art. 3 Notifiche di atti della amministrazione comunale ........................................................................... 3
    Art. 4 Notifiche per conto di altre amministrazioni ................................................................................... 4
    Art. 5 Rimborsi.......................................................................................................................................... 6
    Art. 6 Modalità di pagamento .................................................................................................................... 6
    Art. 7 Destinazione dei rimborsi ................................................................................................................ 7
    Art. 8 Reciprocità ed eccezioni .................................................................................................................. 7
    Art. 8 bis Registrazione informatica delle notifiche................................................................................... 7
    Art. 9 Disposizioni transitorie e finali........................................................................................................ 8
    – 2 –
    Art. 1
    Oggetto ed ambito di applicazione
    1. La notifica è un atto formale di partecipazione con il quale la pubblica amministrazione porta
    legalmente a conoscenza dell'interessato la esistenza di un determinato atto o fatto. La relativa
    procedura è disciplinata dagli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile e, per quanto
    riguarda alcune particolari forme di notificazione, dall'articolo 60 del D.P.R. 1973/600
    (notificazioni in materia tributaria), dalla legge 1982/890 (notificazioni di atti a mezzo posta) e
    dalla legge 21 marzo 1983/149 (notificazioni all'estero limitatamente ai paesi che hanno
    sottoscritto la convenzione di Strasburgo).
    2. Il presente regolamento, in attuazione delle previsioni statutarie ed in conformità ai principi del
    decreto legislativo 2000/267 e successive integrazioni e modifiche, disciplina la organizzazione
    e le modalità di svolgimento del servizio notifiche svolto dal comune di Fiumicino.
    3. Il presente regolamento non si applica al servizio di notifica eventualmente svolto per conto
    della amministrazione comunale da terzi sulla base di apposito contratto di servizio.
    Art. 2
    Gestione del servizio
    1. L’amministrazione comunale attribuisce le funzioni di messo notificatore al personale in
    possesso dello specifico profilo professionale ed individua i dipendenti ai quali assegnare tali
    funzioni in relazione alla categoria di appartenenza. A tale scopo il Dirigente dell’Area Affari
    Generali, con proprio formale provvedimento, individua tra quelli assegnati alla Area di propria
    competenza, i dipendenti che, nell’ambito delle attribuzioni della propria qualifica funzionale e
    della struttura organizzativa, siano incaricati di svolgere il servizio di notificazione degli atti.
    2. I dipendenti incaricati ai sensi del comma primo sono assegnati all’ufficio Albo e, come messi
    notificatori, provvedono, sotto la propria responsabilità e nell’ambito dell’organizzazione del
    proprio tempo di lavoro, a garantire la notifica degli atti entro le scadenze, nel rispetto dei
    principi fissati dal presente regolamento. I messi notificatori, nello svolgimento del servizio di
    notificazione devono essere considerati pubblici ufficiali sia agli effetti delle garanzie che la
    legge riconosce a tale funzione, sia agli effetti delle responsabilità che alla medesima si
    connettono.
    3. I messi notificatori del comune di Fiumicino svolgono il servizio di notifica conformandosi a
    quanto stabilito dalle norme che ne disciplinano la procedura, dal presente regolamento di
    organizzazione e dalle ulteriori istruzioni scritte del Dirigente dell’Area Affari Generali.
    4. I messi notificatori del comune di Fiumicino provvedono ad effettuare le notificazioni
    nell’ambito del territorio comunale personalmente o, nei casi in cui ciò sia consentito dalla
    legge, mediante il servizio postale.
    5. La notificazione di atti della amministrazione da eseguirsi fuori dal territorio comunale viene
    sempre effettuata dai messi notificatori del comune di Fiumicino mediante servizio postale.
    6. L’amministrazione comunale ricorre ai messi notificatori di altro ente locale solo qualora non
    sia possibile eseguire utilmente la notificazione mediante il servizio postale.
    Art. 3
    Notifiche di atti della amministrazione comunale
    1. Il responsabile del procedimento dell’ufficio da cui promana l’atto, al quale spetta la cura delle
    comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti,
    individua la modalità di notificazione idonea tra quelle indicate nel presente articolo.
    2. La notificazione degli atti del Comune di Fiumicino è eseguita dai messi notificatori,
    personalmente, secondo le norme del codice di procedura civile oppure tramite il servizio
    postale, salvo che disposizioni normative non prevedano diverse modalità di notificazione.
    3. La notificazione degli atti tramite servizio postale è effettuata dai messi notificatori che
    provvedono alla esecuzione delle operazioni necessarie su specifica e dettagliata richiesta del
    responsabile del procedimento dell’ufficio da cui promana l’atto, secondo le indicazioni da
    questo ultimo fornite.
    4. Per ottenere la notificazione di un atto da parte dei messi notificatori, il responsabile del
    procedimento dell’ufficio da cui promana l’atto provvede ad inviarlo all’ufficio Albo
    tempestivamente unitamente ad una nota in cui siano indicati:
    • il destinatario/i destinatari dell’atto con l’indicazione per ognuno dell’indirizzo;
    • gli estremi dell’atto da notificare;
    • il numero di copie dell’atto trasmesse;
    • la modalità di notificazione richiesta;
    • l’eventuale termine di notifica in caso di scadenza.
    5. Le richieste di notificazione devono sempre recare il timbro del responsabile del procedimento
    ed essere da questi debitamente sottoscritte. Gli atti da notificare devono comunque pervenire
    all’ufficio Albo sempre in originale o in copia conforme, completi di tutti i loro elementi, nel
    numero di due esemplari per ciascun destinatario.
    6. Di norma, salvo che non venga richiesta la notifica d’urgenza, i messi notificatori eseguono la
    notificazione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento degli atti. La richiesta di notifica
    d’urgenza non può comunque essere inferiore a tre giorni lavorativi dal ricevimento della
    richiesta; diversamente all’ufficio Albo non potrà essere attribuita alcuna responsabilità in
    ordine alla eventuale mancata tempestiva notifica.
    7. Ogni atto trasmesso all’ufficio Albo per la notifica deve essere trascritto in ordine cronologico,
    a cura del personale incaricato, nell’apposito registro con specifica annotazione di:
    • numero cronologico annuo;
    • data di consegna dell’atto;
    • amministrazione e ufficio richiedenti la notificazione;
    • descrizione dell’atto da notificare (numero, data, natura dell’atto);
    • nominativo del destinatario dell’atto;
    • modalità e data della notifica;
    • nominativo della persona al quale l’atto è stato consegnato;
    • sottoscrizione del messo notificatore che ha effettuato la notificazione;
    • protocollo e data della nota di restituzione dell’atto;
    • annotazioni varie.
    8. Gli atti trasmessi all’ufficio Albo non devono comunque contenere schemi di relazione di
    notifica difformi da quelli predisposti dal competente ufficio Albo.
    9. L’ufficio Albo, eseguita la notificazione richiesta, provvede alla tempestiva restituzione degli
    atti all’ufficio richiedente mediante apposita nota di trasmissione.
    10. Le note di trasmissione, in entrata ed in uscita, vengono conservate ed archiviate.
    11. L’ufficio Albo non conserva né archivia, a fini documentali e probatori della registrazione ed
    operazioni eseguite, copia integrale o parziale degli atti notificati.
    Art. 4
    Notifiche per conto di altre amministrazioni
    1. Il comune di Fiumicino, in applicazione dell’articolo 10, comma primo, della legge 1999/265 e
    successive integrazioni e modifiche, provvede alla notifica di atti per conto di altre pubbliche
    amministrazioni utilizzando i propri messi comunali solo in seguito a richiesta motivata da parte
    delle stesse pubbliche amministrazioni e subordinatamente all’impossibilità, dalle medesime
    debitamente formalizzata, di utilizzo del servizio postale o di altra forma di notificazione.
    2. Al fine di non appesantire i carichi di lavoro dei messi notificatori, l’amministrazione comunale
    di Fiumicino effettua notificazioni per conto di altre amministrazioni solo qualora le domande
    da queste provenienti siano accompagnate da una formale dichiarazione di impossibilità di
    notificare l’atto a mezzo posta o con altri mezzi previsti per legge, sottoscritta dal responsabile
    dell’ufficio che emette l’atto e riportante i motivi del suddetto impedimento.
    3. In assenza di tale dichiarazione i messi notificatori procedono ugualmente alla notificazione
    dell’atto e l’amministrazione comunale provvede alla contestuale segnalazione della suddetta
    mancanza alla struttura o all’ufficio gerarchicamente superiore a quello richiedente la
    notificazione.
    4. La notificazione degli atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche è eseguita dai messi
    notificatori del comune di Fiumicino, personalmente, secondo la normativa vigente.
    5. La notifica degli atti della amministrazione finanziaria indicati dall’articolo 14 della legge
    1982/890 e successive integrazioni e modifiche, può essere effettuata mediante il servizio
    postale, come previsto al comma secondo della predetta norma.
    6. Per ottenere la notificazione di un atto da parte dei messi notificatori, il responsabile del
    procedimento dell’ufficio da cui promana l’atto provvede ad inviarlo all’ufficio Albo
    tempestivamente unitamente ad una nota in cui siano indicati:
    o il destinatario/i destinatari dell’atto con l’indicazione per ognuno dell’indirizzo;
    o gli estremi dell’atto da notificare;
    o il numero di copie dell’atto trasmesse;
    o la modalità di notificazione richiesta;
    o l’eventuale termine di notifica in caso di scadenza.
    7. Le richieste di notificazione devono sempre recare il timbro del responsabile del procedimento
    ed essere da questi debitamente sottoscritte. Gli atti da notificare devono comunque pervenire
    all’ufficio Albo sempre in originale o in copia conforme, completi di tutti i loro elementi, nel
    numero di due esemplari per ciascun destinatario.
    8. La trasmissione degli atti alla amministrazione comunale da parte di altre pubbliche
    amministrazioni richiedenti deve essere quanto più tempestiva possibile, soprattutto in relazione
    al numero di atti da notificare ed al termine di notifica richiesto.
    9. Di norma, salvo che le amministrazioni terze non richiedano la notifica d’urgenza i messi
    notificatori eseguono la notificazione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento degli atti. La
    richiesta di notifica d’urgenza non può comunque essere inferiore a tre giorni lavorativi dal
    ricevimento della richiesta; diversamente all’ufficio Albo non potrà essere attribuita alcuna
    responsabilità in ordine alla eventuale mancata tempestiva notifica.
    10. Ogni atto trasmesso all’ufficio Albo per la notifica deve essere trascritto in ordine cronologico,
    a cura del personale incaricato, nell’apposito registro con specifica annotazione di:
    • numero cronologico annuo;
    • data di consegna dell’atto;
    • amministrazione e ufficio richiedenti la notificazione;
    • descrizione dell’atto da notificare (numero, data, natura dell’atto);
    • nominativo del destinatario dell’atto;
    • modalità e data della notifica;
    • nominativo della persona al quale l’atto è stato consegnato;
    • sottoscrizione del messo notificatore che ha effettuato la notificazione;
    • protocollo e data della nota di restituzione dell’atto;
    • somma dovuta a titolo di rimborso (somma determinata dal Decreto Ministeriale, somma
    corrispondente a raccomandata);
    • annotazioni varie.
    11. L’ufficio Albo, eseguita la notificazione richiesta, provvede alla tempestiva restituzione degli
    atti alla amministrazione richiedente mediante apposita nota di trasmissione comunicando altresì
    l’importo da rimborsare e le modalità per effettuare il relativo versamento, fatte salve comunque
    le disposizioni vigenti in materia di liquidazione e pagamento delle somme spettanti per le
    notificazioni effettuate per conto delle amministrazioni dello Stato.
    12. Le note di trasmissione, in entrata ed in uscita, vengono conservate ed archiviate.
    13. L’ufficio Albo non conserva né archivia, a fini documentali e probatori della registrazione ed
    operazioni eseguite, copia integrale o parziale degli atti notificati.
    Art. 5
    Rimborsi
    1. Per ciascuna notifica effettuata su richiesta di altre amministrazioni pubbliche la
    amministrazione comunale chiede il rimborso di una somma pari a quella fissata ai sensi
    dell’articolo 10, comma secondo, della legge 1999/265 e successive integrazioni e modifiche,
    con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’interno
    e delle finanze, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di
    ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall’articolo 140 del codice di
    procedura civile.
    2. La somma di cui al precedente comma compensa le spese vive affrontate dalla amministrazione
    comunale, quali le spese postali, nonché il costo orario del servizio prestato dai messi
    notificatori.
    3. L’amministrazione pubblica richiedente deve corredare la richiesta di notifica con la ricevuta
    dell’avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso dei diritti di notifica al
    comune di Fiumicino, fermo restando comunque l’ulteriore obbligo di versamento per le spese
    di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti,
    eventualmente sostenute dalla amministrazione comunale nelle ipotesi previste dall’articolo 140
    del codice di procedura civile. Qualora la richiesta non sia corredata della ricevuta di avvenuto
    pagamento, o lo stesso sia inferiore a quanto effettivamente dovuto, la notifica sarà eseguita
    ugualmente con riserva di avvalersi giudizialmente nei confronti dell’ente richiedente.
    4. L’importo da rimborsare e le modalità per il versamento sono comunicati, a cura dell’ufficio
    Albo, all’ente che ha richiesto la notificazione al momento della restituzione del documento
    notificato, salve le disposizioni in materia di liquidazione e pagamento delle somme spettanti
    per le notificazioni effettuate per conto delle amministrazioni dello Stato.
    5. Il rimborso di cui al presente articolo non è soggetto a imposta sul valore aggiunto.
    Art. 6
    Modalità di pagamento
    1. Le amministrazioni richiedenti provvedono ai pagamenti previsti dal precedente articolo
    versando la somma dovuta presso la tesoreria comunale o sul conto corrente postale numero
    85928000 intestato a comune di Fiumicino – via Portuense 2498- 00054 – Fiumicino, avendo
    cura di indicare espressamente, nella parte causale, la formula “Rimborso spese di notifica atti”
    ed evidenziando il numero dell’atto oggetto di notifica.
    2. I messi comunali sono tenuti ad effettuare comunque le notifiche anche se l’amministrazione
    richiedente non abbia provveduto al pagamento in via preventiva. In tal caso l’ufficio messi
    trasmette richiesta di pagamento delle somme dovute con invito ad adempiere entro un termine
    di quindici giorni.
    3. L’ufficio messi provvede in ogni caso a richiedere con cadenza trimestrale, ai sensi del terzo
    comma dell’articolo 10 della legge 1999/265 e successive integrazioni e modifiche, alle singole
    amministrazioni richiedenti la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le
    notificazioni effettuate per conto delle stesse allegando la documentazione giustificativa ed
    indicando il corrispettivo dovuto per ciascuna notifica effettuata.
    4. L’ufficio messi provvede altresì a trasmettere con cadenza trimestrale all’area finanziaria e
    patrimoniale, per i successivi adempimenti di competenza, l’elenco complessivo delle
    notificazioni effettuate per conto di altre pubbliche amministrazioni con indicazione del
    corrispettivo dovuto per ciascuna notifica effettuata.
    Art. 7
    Destinazione dei rimborsi
    1. I rimborsi di cui al presente regolamento sono acquisiti al bilancio comunale e concorrono al
    finanziamento delle spese correnti dell’ente.
    2. L’attività di notifica per conto di altre amministrazioni, se esistano le condizioni finanziarie, può
    essere oggetto, ogni anno, di apposito progetto finalizzato per l’ufficio messi, così da
    incentivare l’attività prestata dai messi notificatori. La verifica dell’efficienza e della efficacia
    del servizio, nel rispetto del presente regolamento e delle norme previste nel regolamento degli
    uffici e dei servizi dell’ente, consente l’erogazione del compenso incentivante.
    Art. 8
    Reciprocità ed eccezioni
    1. Il rimborso delle spese di notifica si applica nei confronti di tutte le amministrazioni che
    richiedano al comune di Fiumicino la notificazione di atti e deve considerarsi esclusa ed
    inapplicabile qualsivoglia condizione di reciprocità richiesta e/o assunta dalle amministrazioni
    richiedenti.
    2. Sono esentate dal pagamento le amministrazioni pubbliche con riguardo ai soli provvedimenti
    assunti nell’esclusivo interesse del comune di Fiumicino, in quanto destinatario di proventi, e
    per le notificazioni che devono per legge essere eseguite dai messi comunali in via esclusiva ed
    a pena di nullità, purché nella richiesta di notifica siano richiamate o citate le disposizioni di
    legge invocate.
    Art. 8 bis
    Registrazione informatica delle notifiche
    1. Le notifiche sono registrate nel sistema con una apposita funzione, che assegna ad ogni notifica
    un identificativo costituito da un numero preceduto da un codice alfabetico.
    2. La numerazione delle notifiche è progressiva. Essa si chiude al 31 dicembre di ogni anno e
    ricomincia dal numero 01 all’inizio dell’anno successivo.
    3. La registrazione informatica delle notifiche è effettuata dal personale incaricato e prevede la
    memorizzazione nel sistema informatico almeno delle seguenti informazioni:
    • numero cronologico annuo;
    • data di consegna dell’atto;
    • amministrazione e ufficio richiedenti la notificazione;
    • descrizione dell’atto da notificare (numero, data, natura dell’atto);
    • nominativo del destinatario dell’atto;
    • modalità e data della notifica;
    • nominativo della persona al quale l’atto è stato consegnato;
    • nominativo del messo notificatore che ha effettuato la notificazione;
    • protocollo e data della nota di restituzione dell’atto;
    • somma dovuta a titolo di rimborso (somma determinata dal Decreto Ministeriale, somma
    corrispondente a raccomandata);
    • annotazioni varie.
    4. Entro il mese di gennaio, il dirigente dell’Area Affari Generali provvede alla stampa del registro
    delle notifiche dell’anno precedente.
    5. Le stampe di cui al comma precedente, vidimate dal dirigente dell’Area Affari Generali,
    vengono conservate presso l’ufficio Albo e depositate successivamente presso l’archivio
    dell’ente.
    Art. 9
    Disposizioni transitorie e finali
    1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
    approvazione.
    2. Sino alla completa definizione degli interventi tecnici necessari alla piena e completa
    attivazione del sistema di registrazione informatica delle notifiche di cui all’articolo 8 bis del
    presente regolamento il servizio di notificazione continuerà ad essere svolto mediante la tenuta
    di registri cartacei.
    3. Successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento, la giunta comunale può
    provvedere alla sua necessaria integrazione e modifica mediante apposita deliberazione ai sensi
    dell’articolo 48 del decreto legislativo 2000/267 e successive integrazioni e modifiche.
    4. Il presente regolamento, unitamente ai relativi allegati, viene trasmesso all’Ufficio per
    l’informazione dei cittadini e tenuto esposto permanentemente presso l’ufficio Albo, in libera
    visione al pubblico, nonché reso pubblico, a cura della amministrazione, anche attraverso il suo
    inserimento nel Sito Internet del Comune.
     
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  2. ornellarossi
     
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    Vorrei legggere il Vs regolamento. Mi potresti dare indicazioni ? grazie
     
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  3. Alex da Sommacampagna
     
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    User deleted


    CITAZIONE (ornellarossi @ 21/6/2012, 11:11) 
    Vorrei legggere il Vs regolamento. Mi potresti dare indicazioni ? grazie

    La mia capa non ha ritenuto ancora opportuno redigere ancora tale documento esternandomi questa filosofia: "semprechè sia obligatorio farlo... ma ci conviene proprio?"; in effetti, sono l'unico messo e un regolamento sarebbe veramente inutile; sarebbe comunque più blando di quanto io sia con me stesso.

    bye
     
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2 replies since 30/5/2008, 17:15   443 views
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