Copia notifica illeggibile

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Mark20
     
    .

    User deleted


    Buona sera. Sono Mark20 e vi sottopongo il mio caso quale destinatario di notifica, pregandoVi di darmi i suggerimenti che riterrete opportuni. Dunque, ieri ho ricevuto a mie mani una notifica in busta chiusa comtenente una cartella ICI. Il Comune impositore, di altra provincia, ha incaricato l'Agente della Riscossione della città in cui risiedo ai fini della notifica; che è avvenuta in questo modo: il messo notificatore ha riempito i campi predisposti (consegna personale al destinatario, data, firma del messo ecc.) su un foglio sovrapposto alla busta che ha poi staccato e ritirato, dopo avermelo fatto firmare. Quindi mi ha detto che sul primo foglio all'interno della busta avrei ritrovato tali indicazioni, essendo il fronte della busta stessa "a ricalco" (come in effetti appariva).
    Salito in casa e aperta la busta ho però, si rinvenuto il foglio con i "campi" prestampati ma non era venuto ricalcato assolutamente NULLA. Ora, poichè per vizi della cartella intendo avanzare ricorso in Commissione Tributaria, come faccio a dimostrare che lo stesso è proposto entro i 60 giorni dalla consegna, se non sono in grado di documentare la data della consegna ? Contattata informalmente, la Segreteria della CPT, mi ha detto che senza tale documentazione il ricorso sicuramente sarebbe ritenuto inammissibile. Che mi consigliate ? Innanzi tutto, ritenete la notifica valida? Posso chiedere all'Agenzia della riscossione una copia autentica della notifica (ma è in loro mani o l'hanno spedita al Comune ?). Se il "ricalco" non ha funzionato, la colpa non è certo mia (neanche del messo, è chiaro) ma L'Agenzia che usa queste buste ritengo sia comunque responsabile e se il ricorso in CPT dovesse in effetti essere ritenuto inammissibile per tale motivo, verrebbe comunque leso un mio diritto. Grazie per le risposte. Mark20.
     
    .
  2. 9,8 m/s
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Mark20 @ 12/3/2009, 21:55)
    Buona sera. Sono Mark20 e vi sottopongo il mio caso quale destinatario di notifica, pregandoVi di darmi i suggerimenti che riterrete opportuni. Dunque, ieri ho ricevuto a mie mani una notifica in busta chiusa comtenente una cartella ICI. Il Comune impositore, di altra provincia, ha incaricato l'Agente della Riscossione della città in cui risiedo ai fini della notifica; che è avvenuta in questo modo: il messo notificatore ha riempito i campi predisposti (consegna personale al destinatario, data, firma del messo ecc.) su un foglio sovrapposto alla busta che ha poi staccato e ritirato, dopo avermelo fatto firmare. Quindi mi ha detto che sul primo foglio all'interno della busta avrei ritrovato tali indicazioni, essendo il fronte della busta stessa "a ricalco" (come in effetti appariva).
    Salito in casa e aperta la busta ho però, si rinvenuto il foglio con i "campi" prestampati ma non era venuto ricalcato assolutamente NULLA. Ora, poichè per vizi della cartella intendo avanzare ricorso in Commissione Tributaria, come faccio a dimostrare che lo stesso è proposto entro i 60 giorni dalla consegna, se non sono in grado di documentare la data della consegna ? Contattata informalmente, la Segreteria della CPT, mi ha detto che senza tale documentazione il ricorso sicuramente sarebbe ritenuto inammissibile. Che mi consigliate ? Innanzi tutto, ritenete la notifica valida? Posso chiedere all'Agenzia della riscossione una copia autentica della notifica (ma è in loro mani o l'hanno spedita al Comune ?). Se il "ricalco" non ha funzionato, la colpa non è certo mia (neanche del messo, è chiaro) ma L'Agenzia che usa queste buste ritengo sia comunque responsabile e se il ricorso in CPT dovesse in effetti essere ritenuto inammissibile per tale motivo, verrebbe comunque leso un mio diritto. Grazie per le risposte. Mark20.

    la notifica effettuata potrebbe essere nulla, ed in questo caso non sarebbe un problema tuo ma del notificante.


    Art. 160.
    (Nullita' della notificazione)

    La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157.



    comunque se vuoi fare ricorso, presentalo, comunque, entro 60 giorni dalla data in cui hai ricevuto la cartella poichè l'agente della riscossione credo che dovrà depositare od esibire alla Commissione Tributaria la matrice della cartella dove c'è la relata di notifica con la data e la firma del Messo che l'ha effettuata (e se questa viene considerata come prova valida, ipotesi assai probabile, la nullità della notifica va a farsi benedire).


    Questo è il mio parere ma non prenderlo come oro colato.
    A mio avviso ti conviene consultare un fiscalista che però dovrai pagare.
     
    .
  3. luigirai
     
    .

    User deleted


    credo che non solo nella tua provincia funzioni così.....

    a mio padre equitalia notificò una cartella nello stesso modo ( la notifica era perfettamente bianca)........

    e come a mio padre anche mio zio in tempi diversi.....

    credo proprio che sia un vizio di notifica........ impugnabile a tutti gli effetti
     
    .
  4. hieverybody
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE
    credo che non solo nella tua provincia funzioni così.....

    a mio padre equitalia notificò una cartella nello stesso modo ( la notifica era perfettamente bianca)........

    e come a mio padre anche mio zio in tempi diversi.....

    credo proprio che sia un vizio di notifica........ impugnabile a tutti gli effetti

    La mancanza della relazione di notifica sulla copia non comporta né inesistenza, ne nullità della notificazione, poichè non è tra le cause di nullità espressamente previste dal CPC all'art. 160.
    Inoltre, poichè l'atto non manca dei requisiti fondamentali al raggiungimento dello scopo come indicato dall'art. 156 cpc, quale altre causa di nullità, essendo lo scopo quello di portare a conoscenza il destinatario dell'atto da parte del notificatore, cosa che è effettivamente avvenuta con la consegna al destinatario, siamo nel campo della mera irregolarità.
    Diverse sentenze della cassazione sono citabili, ma mi limiterò ad indicare la più recente: Cass. Sez. III, 26/02/2008.
    Il destinatario che voglia quindi disporre della relata, dovrà richiedere copia dell'atto (cartella esattoriale)trattenuto da Equitalia.


    Ciao
     
    .
  5. luigirai
     
    .

    User deleted


    e come farò io contribuente a priori...a proporre ricorso se non conosco le date di notifica??
    il fatto che io non conosco il notificatore??..

    quindi di riflesso ci dovrà essere una certa flessibilità sui tempi con cui proporre ricorso..... non più 60 giorni stretti..ma un po dilazionati...

    cosa ne dici???

    Edited by luigirai - 13/3/2009, 19:47
     
    .
  6. hieverybody
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE
    e come farò io contribuente a priori...a proporre ricorso se non conosco le date di notifica??
    il fatto che io non conosco il notificatore??..

    quindi di riflesso ci dovrà essere una certa flessibilità sui tempi con cui proporre ricorso..... non più 60 giorni stretti..ma un po dilazionati...

    cosa ne dici???

    Quindi l'atto posseduto dal destinatario è piovuto dal cielo per grazia divina? Si è materializzato oggi in casa mia ma magari è da un mese che l'ho ricevuto e non mi ero accorto ad averlo?
    Appena ricevo l'atto, se lo leggo ovviamente, vengo a sapere che posso fare ricorso o che devo pagarlo entro un termine di cui purtroppo non posso calcolare la scadenza esatta.
    Poichè i termini solitamente non sono mai ristrettissimi, posso essere in grado di contattare l'ente che ha emesso l'atto che essendo in possesso dell'originale potrà produrre la fotocopia della relazione di notifica.
    Poichè la data di notificazione serve anche a sapere entro quando pagare l'eventuale cifra richiesta e non solo i termini di un eventuale ricorso, non si vede il motivo per cui dovrebbe essere negata la documentazione richiesta.
    Tuttavia, indipendentemente dalle nostre discussioni, la questione è stata più volte presa in esame dalla Corte di Cassazione, quindi che tu lo ritenga giusto o no così stanno le cose.
    La notificazione è valida. Sarà interesse del destinatario contattare l'ente richiedente.
    Ti faccio inoltre notare una cosa, nel caso in questione ci si riferisce alla notifica di una cartella esattoriale.
    Come tu sai il DPR 602/73 art. 26 regola la notificazione della cartella esattoriale. Poichè tuttavia per la cartella esattoriale, tranne le particolarità di cui all'art. 26, si fa riferimento al procedimento notificatorio previsto dal DPR 600/73 art. 60, il destinatario della cartella, quando non la ritira personalmente si vedrà sempre recapitare una raccomandata che lo avvisa dell'avvenuta notifica e ovviamente della sua data e della persona che ha ricevuto l'atto.
    Vogliamo quindi continuare a dire che il destinatario non sà quando è avvenuta la notificazione, avendola ritirata personalmente?
    Inoltre faccio notare che con la notificazione per posta, quando la busta verde viene consegnata al domicilio del destinatario, non resta alcuna indicazione sulla busta della data di consegna e di conseguenza della data di notifica. Come farà dunque il destinatario a sapere quando è avvenuta la notifica?
    (In seguito all'introduzione del CAD e del CAN viene sempre inviata una seconda racc. da cui desumere la data di notificazione).
    Se avrà dei dubbi dovrà comunque rivolgersi ad un terzo, o l'ufficio postale o l'Ente richiedente la notifica.
    Come vedi la situazione non cambia e la notifica anche in questo caso non solo è valida ma è stata pensata così dal legislatore.

    Ciao

    Edited by hieverybody - 14/3/2009, 17:17
     
    .
  7. ManuelaRm
     
    .

    User deleted


    Mark se hai la pazienza di leggerlo faccio un copia incolla di un articolo di Massimiliano Atonna per la Regione Piemonte che riguarda i vizi di notifica...e vedrai che hievery ha ragione.

    4. I VIZI DELLA NOTIFICAZIONE
    4.1 GENERALITA'Quando la notificazione non è eseguita secondo le forme prescritte dalla legge essa è invalida.L'invalidità della notificazione, tuttavia, non genera sempre i medesimi effetti. Come avviene per la generalità degli atti giuridici, in primo luogo il legislatore e, poi, la giurisprudenza hanno individuato effetti diversi a seconda della gravità del vizio che invalida l'atto.Il legislatore ha disciplinato espressamente i vizi della notificazione che ne comportano la nullità (articolo 160 del codice di procedura civile); la giurisprudenza ha successivamente individuato i vizi che determinano l'inesistenza della notificazione e quelli che invece ne determinano la mera irregolarità.Queste tre forme di invalidità sono di seguito descritte nei particolari.
    4.2 NULLITA'Ai sensi dell'articolo 160 c.p.c. "La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva l'applicazione degli artt. 156 e 157".In materia tributaria, la nullità della notificazione degli avvisi e degli altri atti nei confronti del contribuente può discendere soltanto da uno dei motivi tassativamente indicati nell'articolo 160 c.p.c. (Cass. 4863/2002; 7284/2001).Le nullità indicate nell'articolo 160 possono essere sanabili o insanabili.Secondo la giurisprudenza, il vizio di notificazione importante nullità sanabile ai sensi del combinato disposto degli articolo 160 e 156 c.p.c. si ha quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto, la notificazione, tuttavia, è materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento con il vero destinatario della persona medesima; per contro, il vizio di notificazione è insanabile quando questa sia eseguita in luogo e presso persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibile al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibile a tutt'altro soggetto, assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare (Cass. 14393/1999; 5788/1955).Quando la nullità è sanabile, essa no può essere pronunciata dal giudice se la notificazione ha comunque raggiunto il suo scopo in virtù del terzo comma dell'articolo 156 c.p.c., richiamato dall'articolo 160 sopra citato.A questo punto, è necessario precisare che la sanatoria per raggiungimento dello scopo è pacificamente ritenuta ammissibile per la notificazione degli atti del processo tributario, mentre l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità sembra escluderla per la notifica degli atti tributari di diritto sostanziale.Ad esempio, secondo Cass. 5924/2001, gli articoli 156, comma 3, e 160 c.p.c. applicabili nel processo tributario in virtù del rinvio di cui all'articolo 2 del Dlgs n. 546/92, hanno una valenza eminentemente processuale, e non sostanziale, e da ciò deriva l'inapplicabilità della disciplina della sanatoria delle nullità delle notificazioni degli atti processuali alla notifica dell'avviso di accertamento. Quindi, non può ritenersi, alla stregua di tale disciplina, che la proposizione del ricorso da parte del contribuente avverso l'atto notificato possa produrre l'effetto di impedire, in ogni caso, la verificazione della decadenza, di diritto sostanziale, correlata alla mancata tempestiva e valida notifica di detto avviso prevista dall'articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600 del 1973.Nello stesso senso si veda Cass. 3513/2002. In senso contrario si vedano: Cass. 3549/2002; 4399/1977; 3294/1994; 4562/1986; 1506/1986; 3191/1984; 2646/1984; 3836/1984.Con riguardo alla seconda causa di nullità prevista dall'articolo 160, al fine di stabilire se vi sia, o meno, "incertezza assoluta sulla persona del destinatario", occorre esaminare l'intero contesto dell'atto, dalla intestazione alla relata, onde verificare se eventuali lacune possano legittimamente dirsi colmate da altre, idonee indicazioni. In particolare, l'indicazione del solo prenome del consegnatario non può essere ritenuta insufficiente, ai fini della validità dell'atto, se quegli sia, in concreto, identificabile attraverso l'indicazione di un vincolo parentale con l'effettivo destinatario della notificazione (Cass. 1126/1999).Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., la nullità è pronunciata a istanza di parte, a meno che la legge non disponga che sia pronunciata d'ufficio.
    4.3 INESISTENZAL'ipotesi dell'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo diverso da quello stabilito dalla legge, ma che abbia pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo (Cass. 7949/1999; 2195/1999; 12002/1998; 9372/1997; 1084/1996; 272/1996; 11963/1995; 8372/1995; 3819/1991; 4806/1988; 4562/1986; 3260/1986; 3191/1984).L'inesistenza della notifica di una atto processuale non può, pertanto, essere ricollegata a una sua qualsiasi irregolarità, ricorrendo, per converso, solo qualora essa sia del tutto mancata, ovvero risulti effettuata secondo forme e modalità assolutamente non previste dal codice di rito, e tali da non consentirne la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico, con la conseguenza che la eventuale consegna della copia dell'atto da notificare a persona diversa da quella cui l'atto stesso era destinato (o cui avrebbe potuto comunque essere efficacemente consegnata secondo le norme del codice affinché fosse poi legittimamente portata a conoscenza del destinatario) può essere assimilata alla radicale mancanza della notificazione solo se la persona ricevente sia totalmente estranea al reale destinatario dell'atto (Cass. 2147/1998).Sul piano degli effetti giuridici, la differenzia sostanziale tra nullità e inesistenza della notificazione consiste nel fatto che la prima è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., mentre la seconda non può essere in alcun modo sanata e viene per questo effetto a identificarsi con quella che altra parte della giurisprudenza definisce nullità insanabile (o assoluta) della notificazione, nel senso precisato nel paragrafo precedente (si puntualizza, tuttavia, che, in materia di invalidità di atti, non vi è identità concettuale tra inesistenza e nullità assoluta; si veda, ad esempio, Cass. SS. UU. n. 9859/1997, in motivazione).Un caso di inesistenza della notificazione è stata ravvisata in passato nella notificazione dell'impugnazione mediante consegna di un'unica copia al procuratore di più parti, e ciò perché del tutto estranea al modello legale disegnato dall'articolo 137 e seguenti c.p.c., nel quale é attribuito valore essenziale alla consegna dell'atto per il singolo destinatario (Cass. 8564/1996; 11626/1992; 197/1987; 3772/1985; 830/1984).La giurisprudenza più recente (Cass. 6463/2000; 1952/1998; 5868/1998), inaugurata dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 9859 del 10.10.1997, ritiene invece che la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l'impugnazione è diretta o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'articolo 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate.Secondo la giurisprudenza più recente la notificazione in esame non può considerarsi inesistente ma è affetta da nullità ove si tenga presente:- che l'atto è consegnato al soggetto deputato a riceverlo- che i soggetti destinatari dello stesso sono indicati nell'atto notificando- che il luogo ove è effettuata la notifica è quello dove la stessa deve essere effettuata.In questa situazione, la consegna di un numero di copie dell'atto inferiore al numero dei destinatari non può essere considerato come mancanza di un elemento costitutivo essenziale della notificazione che consente di affermare che la stessa sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, ma induce a ritenere che si è in presenza di un atto di notificazione affetto da nullità.Una ipotesi certa di inesistenza è state individuata dalla Suprema corte nella notificazione eseguita direttamente a norma dell'articolo 140 c.p.c. mediante il solo deposito nella casa comunale e affissione nel relativo albo, senza che dalla relata risulti lo svolgimento di ricerche che abbiano accertato la mancanza nel comune dell'effettiva abitazione o ufficio o azienda del contribuente, come già ricordato sopra (Cfr. § 2.5).
    4.4 IRREGOLARITA'L'irregolarità è la forma più lieve di invalidità della notificazione. Alcune regole in tema di notificazione sono dettate solo al fine di consentire un più ordinato svolgimento delle relative operazioni.L'inosservanza di queste regole dà luogo a difformità di minima importanza che non incidono sull'efficacia della notificazione.In argomento si segnalano alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza:- la relazione del messo notificatore si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato; in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la stessa sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, attesa la normale aderenza della relazione stessa alle indicazioni dell'atto che ne costituisce oggetto, sicché l'omessa indicazione del detto luogo nella relata, ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione, ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'articolo 160 c.p.c. (Cass. 6923/2002)- in tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l'omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta né l'inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l'esecuzione della stessa come indicata nell'originale dell'atto, né la nullità, prevista invece nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate, bensì una mera irregolarità (Cass. 1532/2002)- la mancata indicazione dell'ufficio di appartenenza del messo notificatore che ha proceduto alla notifica di un avviso di accertamento non é ricompresa tra i motivi tassativi di nullità della notificazione stessa, né può ritenersi requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. 4863/2002)- l'omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario, in mancanza di contestazioni circa la ricezione dell'atto o la ricezione in giorno diverso da quello indicato nell'originale, costituisce mera irregolarità che non pregiudica la validità dell'atto processuale (Cass. 8000/1997).

    Massimiliano Atonna

     
    .
  8. Mark20
     
    .

    User deleted


    Vi ringrazio molto per le Vostre risposte. Nel mio caso non vi è alcun dubbio circa la persona che ha ricevuto l'atto (io stesso) il luogo ecc. Le mie perplessità nascevano soltanto dal fatto di non essere in grado di dimostrare in sede di ricorso in CPT di aver rispettato i termini di 60gg. dalla notifica, visto che non sono in grado di documentare (non per mia colpa) la data di ricezione: In proposito, la sentenza Cass. 8000/1997 riportata da Manuela ("..l'omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario, in mancanza di contestazioni circa la ricezione dell'atto o la ricezione in giorno diverso da quello indicato nell'originale, costituisce mera irregolarità che non pregiudica la validità dell'atto processuale"). Chiaro. Ne deduco che io presento ricorso in CPT indicando la data di ricezione dell'atto che però non posso documentare. La CPT, per ciò stesso, non dovrebbe dichiarare il ricorso inammissibile, ma semmai chiedere all'Ente impositore l'originale della relata. Se poi in quest'ultima figurasse, anche per errore in assoluta buona fede del messo, una data diversa tale da far ritenere il mio ricorso fuori temine, sorgerebbero evidentemente altri problemi, non più di natura tributaria. Non penso invece che io mi debba attivare presso l'Ente impositore per avere copia della relata originale. Che peraltro dubito mi farebbe avere: L'Ente è mia controparte ed avrebbe tutto l'interesse a "non agevolarmi". Grazie ancora Mark.
     
    .
  9. luigirai
     
    .

    User deleted


    https://www.youtube.com/watch?v=Lort2xNsQpQ&feature=related

    vedete tale video...poi mi dite cosa ne pensate sulla parte finale sulle notificazioni..
     
    .
  10. Mark20
     
    .

    User deleted


    Sentenza Cassazione 2.10.2008 n. 24442
    Segnalato da Franco Ionadi Approfondimenti: Sentenze > Cassazione > Nullità > Notificazione > Sottoscrizione > Ufficiale giudiziario > Messo > Firma > Sanatoria >

    & Notificazione - Relata - Mancanza di sottoscrizione - Inesistenza giuridica

    La sottoscrizione dell'atto di notifica di un avviso di accertamento è elemento costitutivo essenziale di tale atto giuridico, sicché la sua mancanza ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione e' del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale e' prevista solo per la sanatoria della nullita'.
    TESTO SENTENZA

    L'Ufficio IVA di Pisa emetteva avviso di rettifica in relazione all'acquisto effettuato dalla M.O. S.r.l. di alcuni appartamenti per il prezzo di L. 564.500.000, indicato in fattura, in quanto a fronte di una valutazione U.T.E. per L. 1.267.344.000, veniva rettificata la differenza, ritenuta non fatturata di L. 702.844.000. Avverso tale avviso la societa' proponeva opposizione, assumendo doversi calcolare l'IVA sui corrispettivi pattuiti e non sul valore venale. La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa (con la sentenza n.
    173/03/2000), accogliendo l'eccezione dell'Ufficio, dichiarava il ricorso inammissibile perche' proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. La societa' interponeva gravame, adducendo vizi di notifica dell'avviso opposto. La Commissione Tributaria Regionale (con la sentenza in epigrafe indicata) respingeva il gravame. Cosi' motivava: la relata di notifica dell'avviso di rettifica appariva nulla perche' il messo notificatore, non trovando gli addetti, non aveva certificato di aver posto in essere tutte le formalita' previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; l'atto, tuttavia, raggiungeva lo scopo per effetto della ricezione della raccomandata del 15/4/99 a mani proprie della legale rappresentante della societa', signora A.F., presso la sua abitazione; il 18/6/99, veniva depositato il ricorso in primo grado ed in questo non eccepito alcun vizio di notifica; la nullita'
    per mancanza di attestazione appariva sanata ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p.c., per il raggiungimento dello scopo dell'atto invalido; la data di ricezione doveva essere computata dal 17/4/99; percio', il ricorso spedito il 18/6/99 era stato giustamente dichiarato inammissibile; restavano assorbite le altre questioni di merito sollevate dalla societa'. Per la cassazione di questa decisione la societa' proponeva ricorso, notificato il 30-31/12/2003 (a mezzo Ufficiale Giudiziario), articolando due motivi, illustrati con ulteriore memoria. L'Amministrazione Finaziaria e'
    rimasta intimata. Diritto 1- Con la prima censura e' stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art.
    60 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Con la seconda doglianza e' stata eccepita la violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici in tema di inesistenza degli atti giuridici, oltre all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. 2- Il ricorso e' fondato. I due motivi possono essere delibati congiuntamente, attesa la loro stretta interconnessione logico-giuridica, concernendo entrambi l'assunta nullita'-inesistenza della notifica dell'impugnato avviso di rettifica IVA. La natura delle questioni sollevate con i richiamati motivi impone l'esame di un atto fondamentale al fine di verificare se e' possibile sostenere la tesi della sanatoria di nullita' oppure se ricorre una ipotesi di giuridica inesistenza, insuscettibile di sanatoria. Orbene, l'atto di notifica n. 2930 del 15/4/99 compilato dal Messo notificatore del Comune di Pisa sotto la dicitura "IL MESSO NOTIFICATORE"
    non reca alcuna sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione, che e' certamente elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico come l'atto di notifica, ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione e' del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale e'
    prevista solo per la sanatoria della nullita'. 3- Per le argomentazioni svolte il ricorso deve essere accolto. Consegue la cassazione della gravata decisione ed il rinvio ad altra Sezione del giudice a quo che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase di legittimita'. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.


    2009-01-15 Segnalato da Franco Ionadi Approfondimenti: Sentenze > Cassazione > Nullità > Notificazione > Sottoscrizione > Ufficiale giudiziario > Messo > Firma > Sanatoria >

    Ho postato sopra una interessante sentenza (recentissima) della Cassazione che definisce "giuridicamente inesistente", e quindi non sanabile ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p.c., una notifica priva della firma del messo, pur se la stessa ha raggiunto lo scopo (consegna in mani proprie della legale rappresentante).Cordialità Mark 20




     
    .
  11. ManuelaRm
     
    .

    User deleted


    Grazie Mark. Però è una cosa un pò diversa. Da come capisco io (correggetemi se sbaglio) qui il messo non ha firmato entrambe le relate, mentre nel tuo caso, la relata che torna al richiedente è ben compilata mentre la tua non c'è proprio...
     
    .
10 replies since 12/3/2009, 21:55   2446 views
  Share  
.