Relata e Referto di notifica

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  1. Numenor
     
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    Salve a tutti. Entro in questo forum in punta di piedi, come in casa d'altri, perché NON sono un Messo Notificatore, né un Messo Comunale (sono in effetti Dottore Commercialista), ma trovo comunque eccezionale il livello di approfondimento di numerose questioni interessanti da parte degli utenti di questo forum :)

    La mia domanda (sciocca?) è terminologica: che differenza c'è tra "Relata" e "Referto" di notifica?
    Correggetemi se sbaglio (prendiamo per es. una notifica a mani proprie del destinatario):
    1) la "Relata" (originale e copia) viene compilata, o almeno completata, durante la notifica; il suo contenuto e le modalità di compilazione sono regolati dalle norme del c.p.c. e dal DPR 600/1973; la copia della relata rimane al destinatario, mentre l'originale torna all'ente che ha richiesto la notifica;
    2) il "Referto" di notifica è invece un documento non prescritto dal c.p.c., ma è utile (o necessario) all'Ufficio notificatore per documentare l'attività svolta; viene compilato in un momento successivo all'avvenuta notifica, e rimane agli atti all'Ufficio notificatore stesso.

    Se la mia ricostruzione è corretta, "sorge spontanea" una seconda domanda: il valore probatorio del Referto è identico a quello della Relata (che fa piena prova fino a querela di falso)? Ho letto in altre discussioni di questo forum che - con una certa frequenza - gli Enti richiedenti, in caso di smarrimento della relata, tentano di provare in giudizio l'avvenuta notifica depositando copia conforme del Referto, gentilmente fornito a richiesta dal Messo.
    Ritengo che il Messo Notificatore ricopra le funzioni di Pubblico Ufficiale solo durante lo svolgimento delle operazioni a lui delegate dalla Legge, e quindi le sue dichiarazioni, rese nel Referto in un momento successivo alla notifica, forse non godono della stessa presunzione di veridicità della Relata...

    Grazie infinite e buon lavoro a tutti :)
     
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  2. luigirai
     
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    solo che mi dovresti poi spiegare in un momento successivo, come fa il messo a ricordarsi delle indagini e delle situazioni, fatti, dichiarazioni, che sono avvenute in sua presenza o da lui fatte e condotte.....
    se parli del 143 o del 60, credo che tutte quelle informazioni comunque debbano essere inserite in relata......
    ora io non credo che i messi comunali abbiano degli archivi in tale senso.
    al massimo può capitare che una ,due 50 contribuenti ti rimangano impresse....... ma è una cosa soggettiva.........
     
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    PENSIONATO

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    Benvenuto :) .

    Spero ti possano rispondere i miei colleghi in quanto, personalmente, non sono in grado di soddisfare la tua domanda relativamente a questa parte
    CITAZIONE
    e quindi le sue dichiarazioni, rese nel Referto in un momento successivo alla notifica, forse non godono della stessa presunzione di veridicità della Relata..."

    posso però affermare che il sunto di quanto effettuato è registrato sul repertorio.
    Attualmente, usufruendo delle tecnologie moderne e considerando i carichi di lavoro ridotti, mi sono attrezzato in modo da poter velocemente scansionare tutti gli atti che tratto o, nei casi dei "malloppi" delle AdE, la pagina iniziale dove sono riportati tutti i dati e la pagina della relata, in immagine tiff.
    Quindi sarei in grado di consegnare anche copia della relazione.

    A prescindere da quanto detto, credo comunque che tu abbia ragione quando affermi che
    CITAZIONE
    Ritengo che il Messo Notificatore ricopra le funzioni di Pubblico Ufficiale solo durante lo svolgimento delle operazioni a lui delegate dalla Legge,

    Ma se richiesto deve essere in grado di "ricostruire" le operazioni svolte tramite repertorio, sul quale vi è annotato gli estremi dell'atto, il notificante, il destinatario, a chi è stato consegnato (l'art. applicato) la data della notifica, la restituzione all'emittente.

    Cosa mi fa dubitare sul poter asserire che "relata" e "referto" abbiano lo stesso valore è il fatto che nulla può essere aggiunto alla relata in tempi successivi.
    Pertanto ciò che "fu" scritto ha valore legale... da qui il mio smarrimento :unsure:

    Attendiamo colleghi che hanno dovuto affrontare casi di pratiche "sparite" per vedere cosa è avvenuto in seguito.

    Saluti.


    Edited by Borghetto - 29/4/2011, 12:55
     
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    Non so se ha lo stesso valore della "relata di notifica", ma nelle poche volte che "pare" che l'atto si sia perso, mi è stata richiesta una dichiarazione con i dati riportati nel registro notifiche e gli estremi di entrata e uscita del protocollo.
     
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  5. exenon99
     
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    Non mi è mai capitato, ma non credo che in caso di smarrimanto dell'atto notificato, i dati recuperabili dal referto di notifica possano sostituire dettagliatamente la relata di notifica.
     
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  6. Numenor
     
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    Grazie a tutti delle cortesi e sollecite risposte :)

    Nel caso di specie, la notifica aveva per oggetto una cartella esattoriale (notifica a mani proprie del destinatario ex art. 26 DPR 602/73 e art. 138 cpc); non è dato conoscere la qualifica del soggetto che ha curato la notifica (messo comunale? ufficiale della riscossione? vigile urbano?).
    La copia (a ricalco, illeggibile) della relata di notifica è rimasta al destinatario, l'originale della relata è stato smarrito. Equitalia ha depositato in giudizio un "referto" di notifica a firma di un "ufficiale della riscossione" (quindi un dipendente della stessa Equitalia) che attesterebbe di aver personalmente notificato in data ... l'atto n° ... personalmente al destinatario.
    Il "referto" non è allegato a nessun atto (né ad un estratto scansionato dell'atto, come fa prudentemente Borghetto), ma è su foglio sciolto.

    Continuo ad essere convinto che il documento presentato ha valenza esclusivamente interna ad Equitalia, e può - al più - essere utile al dipendente Equitalia per documentare al suo datore di lavoro l'attività svolta...
     
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  7. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (Numenor @ 29/4/2011, 15:29) 
    Grazie a tutti delle cortesi e sollecite risposte :)

    Nel caso di specie, la notifica aveva per oggetto una cartella esattoriale (notifica a mani proprie del destinatario ex art. 26 DPR 602/73 e art. 138 cpc); non è dato conoscere la qualifica del soggetto che ha curato la notifica (messo comunale? ufficiale della riscossione? vigile urbano?).
    La copia (a ricalco, illeggibile) della relata di notifica è rimasta al destinatario, l'originale della relata è stato smarrito. Equitalia ha depositato in giudizio un "referto" di notifica a firma di un "ufficiale della riscossione" (quindi un dipendente della stessa Equitalia) che attesterebbe di aver personalmente notificato in data ... l'atto n° ... personalmente al destinatario.
    Il "referto" non è allegato a nessun atto (né ad un estratto scansionato dell'atto, come fa prudentemente Borghetto), ma è su foglio sciolto.

    Continuo ad essere convinto che il documento presentato ha valenza esclusivamente interna ad Equitalia, e può - al più - essere utile al dipendente Equitalia per documentare al suo datore di lavoro l'attività svolta...

    La relata è una relazione che il notificatore è tenuto a redigere all'atto della notificazione e che va apposta all'atto
    - nella copia consegnata al destinatario per garantirgli che ciò è stato fatto da persona qualificata nelle forme e nei termini di legge stabilendo quindi, con la data di notifica, anche il termine entro cui il destinatario potrà presentare un eventuale ricorso.
    -nella copia restituita al notificante per le stesse garanzie e per permettere la prosecuzione dell'iter dell'atto stesso.

    Il referto è una PROVA che va esibita all'organo giudicante in sede dibattimentale nei casi di contestazione e ricorso all'atto e agli effetti dello stesso.

    In sostanza una relata è una dichiarazione mentre il referto è una prova, ovviamente parliamo dello stesso documento descritto però per funzioni e in ambiti differenti.

    L'utilizzo del termine avulso dal contesto in cui viene definito determina spesso l'equivoco di pensare che siano cose diverse.

    Il notificatore è tenuto dalla legge a comporre una relazione di notifica, la stessa relazione diventa referto quando deve essere prodotta a titolo di prova davanti ad un organo chiamato a giudicare la forma e il merito riferite all'atto in esame.

    Entrando nel caso specifico, la cartella esattoriale, per cui Equitalia utilizza propri messi notificatori ai fini della notificazione di tali documenti, si conferma che, non essendo necessaria alcuna firma del destinatario in caso di consegna a mani dello stesso, esiste l'unica relazione del notificatore tesa a dichiarare di aver svolto correttamente il proprio lavoro definendo la data in cui ciò è stato fatto.

    Deve però essere anche detto che l'iter in adozione alle società di riscossione lascia poco spazio al falso, la numerazione, in particolare, è certamente un valido riferimento all'atto senza che al notificatore sia necessario conoscere il contenuto dello stesso ed il sistema informatico con cui è gestita la cosa, se correttamente certificato, dovrebbe riportare esattamente sia gli estremi presenti in relata e sia la tracciatura delle eventuali "forzature" tese a coprire un ipotetico "falso"; dubito pertanto che un ufficiale di riscossione rischi il proprio lavoro (e non solo) sottoscrivendo una dichiarazione (relata) la cui veridicità può essere compromessa mediante una perizia al sisitema informatico della gestione delle cartelle.

    Alex da Sommacampagna
     
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6 replies since 28/4/2011, 19:20   2390 views
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