Richiesta di notificazione di atto pervenuta via PEC

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Administrator
    Posts
    1,133
    Location
    Coenobium

    Status
    Offline
    L'oggetto del contendere è appunto l'obbligatorietà o la facoltà di fare qualcosa.
    Per esempio io vorrei una legge che obbligasse le persone a capire la differenza tra imporre e togliere gli ostacoli.
    Provo così: demonio esci da quel corpo e fagli capire. Non c'è verso... non si riesce. Chi è oprepotente lo rimane e accusa gli altri di esserlo. Purtroppo prepotenza e sindrome proiettiva vanno a braccetto.

    Oppure vorrei obbligare LuigiRai a rileggere quanto ha scritto in precedenza per fargli capire quante contraddizioni ha scritto. Poi notificargli tutto tramite messaggi personale dopo averlo bannato.. :lol:

    Caro Luigi non offenderti dello scherzo. Anche se non capisci, fa niente. Non posso importi nenache di capire le battute.

    Il dramma di tutto questo è che effettivamente abbiamo legislatori che la pensano come LuigiRai. :blink:
    Infatti esiste anche L'art. 2 comma 5bis DL 225/2010 (introdotto dalla legge 10/2011): questo stabilisce che la notifica degli atti di accertamento della rendita catastale presunta per gli immobili non dichiarati al catasto avviene mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni ove sono ubicati gli immobili.
    Come ben sapete l'albo è solo on line e le persone con accesso a internet in Italia sono il poco meno del 60%. E la pubblicazione, per ripettare la privacy, è stata fatta con solo i numeri di particella catastale.... e vogliamo parlare dell'accesssibilità effettiva dei "nostri" albi?

    Se avete un terreno ereditato dal nonno che vi aveva costruito sopra un capanno prima dell'anno 1967 e poi tutta la famiglia se ne è dimanticato, sarete equiparati al cav.gran.far. Pinco Pallino SerbelloniMazzanti Vien dal mare con villa abusiva. Si, siete uno dei possessori del milione di edifici fantasma...

     
    .
  2. luigirai
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (ISTRICE41 @ 12/3/2012, 14:09) 
    L'oggetto del contendere è appunto l'obbligatorietà o la facoltà di fare qualcosa.
    Per esempio io vorrei una legge che obbligasse le persone a capire la differenza tra imporre e togliere gli ostacoli.
    Provo così: demonio esci da quel corpo e fagli capire. Non c'è verso... non si riesce. Chi è oprepotente lo rimane e accusa gli altri di esserlo. Purtroppo prepotenza e sindrome proiettiva vanno a braccetto.

    Oppure vorrei obbligare LuigiRai a rileggere quanto ha scritto in precedenza per fargli capire quante contraddizioni ha scritto. Poi notificargli tutto tramite messaggi personale dopo averlo bannato.. :lol:

    Caro Luigi non offenderti dello scherzo. Anche se non capisci, fa niente. Non posso importi nenache di capire le battute.

    Il dramma di tutto questo è che effettivamente abbiamo legislatori che la pensano come LuigiRai. :blink:
    Infatti esiste anche L'art. 2 comma 5bis DL 225/2010 (introdotto dalla legge 10/2011): questo stabilisce che la notifica degli atti di accertamento della rendita catastale presunta per gli immobili non dichiarati al catasto avviene mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni ove sono ubicati gli immobili.
    Come ben sapete l'albo è solo on line e le persone con accesso a internet in Italia sono il poco meno del 60%. E la pubblicazione, per ripettare la privacy, è stata fatta con solo i numeri di particella catastale.... e vogliamo parlare dell'accesssibilità effettiva dei "nostri" albi?

    Se avete un terreno ereditato dal nonno che vi aveva costruito sopra un capanno prima dell'anno 1967 e poi tutta la famiglia se ne è dimanticato, sarete equiparati al cav.gran.far. Pinco Pallino SerbelloniMazzanti Vien dal mare con villa abusiva. Si, siete uno dei possessori del milione di edifici fantasma...

    Lo stato non può dare le facoltà ai propri cittadini di fare o non fare qualche cosa........se non vi è un obbligo di fare qualcosa o di non farlo ( che equivale ad un divieto) con conseguente sanzione, la legge deve imporre ai cittadini una sanzione, altrimenti nessuno rispetta nulla!! .

    se c'è un obbligo o un divieto evidentemente lo stato ritiene che vi sia un interesse pubblico da tutelare, perchè tu non rispettando il divieto o l'obbligo rischi di ridurre i diritti degli altri......

    caro istrice tu non mi hai ancora dimostrato (seppure lo avessi fatto a chiacchiere) ,

    1)che nel NON imporre la pec ai propri cittadini , non si tolgono diritti alla collettività, ne al singolo cittadino.......

    e che inversamente.....

    2) imponendo la pec ai cittadini SI limitano i diritti dei singoli cittadini nonchè si limitano i diritti della collettività.........

    Io la penso che::

    imponendo la pec obbligatoria ( cosa molto futuribile) ci sarà un maggior gettito per lo stato dovuto a milioni di notifiche eseguite correttamente e senza vizi.......... nessuno potrà eccepire vizi di notifiche, e lo stato risparmierà di pagare dei messi comunali per fare le notifiche che le si eseguirà informaticamente e che lo stato potrà impiegare i messi comunali per mansioni + profique ed utili, magari anche maggiormente pagate!

    chi è irreperibile senza colpa sua o per distrazione gli sarà garantito comunque il suo diritto alla difesa .........

    voler equiparare poi una notifica tramite pec con quella fatta mediante ''mera'' affissione all'albo pretorio....e' pura fantascienza........ !!! evidentemente non hai capito che la pec è un messggio di posta elettronica e che essa equivale per legge ad una raccomandata a/r e ti garantisce che oltre te nessuno è messo a conoscenza di quel messaggio.....

    la mera affissione all'albo pretorio ha queste caratteristiche?? no........... quindi non mi puoi eccepire che ci sono parlamentari che la pensano come me.........,,, la pec a differenza della pubblicazione on line, dà enormemente maggiori probabilità che l'atto venga visto dal destinatario, a differenza di una mera pubblicazione anonima con i dati catastali.............. se questa cosa non la rieci a capire non so cosa farci......

    Edited by luigirai - 12/3/2012, 19:53
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Messo MALISSIMO

    Group
    Member
    Posts
    1,520
    Location
    Casa Mia

    Status
    Offline
    Scusate se riprendo il dibattito :rolleyes: inviare una notifica effettuata via pec all'ente richiedente è possibile, però mi chiedo per il timbro di congiunzione con la relata, come si fa? grazie

    Ultimamente sto inviando via pec tutte le richieste di rimborso ai vari comuni e non solo. Grande risparmio!! di tempo e di soldi!!
     
    .
  4. Alex da Sommacampagna
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (lucamonte @ 16/8/2012, 17:12) 
    Scusate se riprendo il dibattito :rolleyes: inviare una notifica effettuata via pec all'ente richiedente è possibile, però mi chiedo per il timbro di congiunzione con la relata, come si fa? grazie

    Ultimamente sto inviando via pec tutte le richieste di rimborso ai vari comuni e non solo. Grande risparmio!! di tempo e di soldi!!

    Grazie Lucamonte! il trattato di filosofia del diritto che si è voluto inserire in questa discussione potrebbe esser tale e quale preso come tesi di laurea di un aspirante avvocato civilista :lol: :lol: :lol:

    Le mie richieste di rimborso non posso spedirle via PEC perchè accompagnano gli atti notificati e refertati (CARTACEI!!!) che restituisco trimestralmente ed il risparmio c'è comunque.

    La trasformazione di un atto in formato informatico (o digitale) in versione cartacea ai fini della notificazione è diventato nostro compito e la dichiarazione di conformità tra i due stati d'essere dell'atto, sembra, sia nostro onere adempiervi ed in tal senso mi dovrò attrezzare anch'io perchè ancora non lo sto facendo e notifico semplicemente le copie cartacee dell'atto senza apporvi alcuna dichiarazione; c'ho provato ma il notificante che gli atti emana dovrebbe inserire egli stesso la dichiarazione citata all'inizio della discussione, senza voler farci impazzire a trovare lo spazio dove apporre il timbro di conformità oltre alla relata di notifica.

    Nella trasmissione via PEC degli atti da notificare io ritengo che:

    1) non solo l'accompagnatoria, ma anche il documento costituente l'atto da notificare debba essere sottoscritto con firma digitale dal notificante
    2) nel documento debba essere previsto apposito spazio per l'inserimento della dichiarazione di conformità e per la relata di notifica


    In alternativa però propongo anche:

    1) La redazione della dichiarazione di conformità inserita nella relata di notifica in un foglio a parte (e non in calce all'atto) riportante gli estremi dell'atto e sottoscrivibile oltre che dal messo, dal consegnatario / destinatario.
    2) La restituzione al notificante via PEC del solo foglio scansionato, dichiarato dal messo conforme all'originale e digitalmente firmato dallo stesso.
    3) La conservazione di tale foglio per anni cinque a fronte di eventuali ricorsi (immancabili vista la novità procedurale!).

    In tal modo, invece di restituire a mezzo posta l'atto costituito anche da più fogli cartacei recanti referto con firma autografa di messo e di destinatario / consegnatario con firme autografe, si restituirebbe via PEC con spesa ZERO un file digitalmente firmato.

    Che ne dite?

    bye
    Alex
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Messo MALISSIMO

    Group
    Member
    Posts
    1,520
    Location
    Casa Mia

    Status
    Offline
    Alex perfetto! approvo in pieno
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Junior Member

    Group
    Member
    Posts
    41

    Status
    Offline
    Salve,qualcuno mi sa dire passo per passo la procedura x eseguire una richiesta di notifica tramite pec?Premetto che non dispongo di firma digitale, solo i responsabili di settore ne sono in posesso. GRAZIE in anticipo a chi mi risponderà. Anto.
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Administrator
    Posts
    1,133
    Location
    Coenobium

    Status
    Offline
    l'atto da notificare è essenziale che sia firmato digitalmente altrimenti non si può notificare.

    La procedura è questa:
    - preparare l'atto firmato con FIRMA DIGITALE o Firma elettronica Qualificata
    - allegare l'atto ad una email. PEC o email normale sono comunque accettate. Meglio la pec. Il messaggio deve contenere anche la richiesta di notifica.

    Il messo che riceve potrà stampare da solo l'atto da notificare e potrà dichiarare lui da solo che l'atto è conforme ad originale digitale.
    Dovrà avere cura di conservare per due anni l'atto digitale originale. (art 137 cpc)

    Se l'atto da notificare non arriva con FIRMA DIGITALE o QUALIFICATA non si può notificare.
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Messo MALISSIMO

    Group
    Member
    Posts
    1,520
    Location
    Casa Mia

    Status
    Offline
    Buonasera, mi è arrivata una ordinanza dall'ufficio tecnico firmata digitalmente dal responsabile da notificare. L'ho stampata ed ho applicato il timbro quello grosso di copia conforme nel retro. Voi come vi comportate? Va bene per la notifica??!! grazie
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Advanced Member

    Group
    Member
    Posts
    5,382
    Location
    Opitergium

    Status
    Offline
    CITAZIONE (LucaMonte @ 31/10/2016, 16:11) 
    Buonasera, mi è arrivata una ordinanza dall'ufficio tecnico firmata digitalmente dal responsabile da notificare. L'ho stampata ed ho applicato il timbro quello grosso di copia conforme nel retro. Voi come vi comportate? Va bene per la notifica??!! grazie

    Come detto nell'altro post odierno, direi che sarebbe da procedere come con le richieste di notifica prevenute tramite PEC, ovvero come hai provveduto, stampando le copie del documento apponendovi l'attestazione di conformità ai sensi dell’art. 137 c.p.c., 3° comma.
     
    .
38 replies since 27/2/2012, 16:21   3669 views
  Share  
.