Comune domiciliatario???

Utilizzo del deposito atti

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    CITAZIONE (Alex da Sommacampagna @ 14/10/2013, 21:41) 
    Ciò che ribadisco è che tutti possono eleggere o dichiarare domicilio dovunque... ^_^ è facoltà del domiciliatario però assumere tale ruolo accettando :shifty: o meno gli atti che gli pervengono per conto del domiciliante; è in pratica necessaria la sussistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliante e domiciliatario affinché la dichiarazione/elezione possa condurre a buon fine la notificazione degli atti..

    Sono perfettamente daccordo che dovrebbe esserci già un accordo/accettazione tra le parti, normalmente è così, ma la normativa coinvolta non lo prevede, e ciò che prevede si presta a più interpretazioni/interrogativi, stà di fatto che ci possono essere anche queste notifiche a destinatari con domicilio eletto c/o comune/casa comunale dove normalmente sono del tutto ignari di queste elezioni di domicilio.

    CodiceCivile
    art. 47. Elezione di domicilio.


    Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

    Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto


    Codice di Procedura Civile
    art. 141. Notificazione presso il domiciliatario


    La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

    Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

    La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

    La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.


    Nella notifica a persona con domicilio eletto c/o comune/casa comunale, alcuni "esperti" in materia sostengono che l'atto è comunque da ritirare per poi trattarlo come un normale deposito presso la casa comunale. Il domiciliatario quindi farebbe solo da custode del documento, ma è sufficente? Il destinatario come fa a sapere del suo atto depositato, non sarebbe logico in qualche modo informarlo?
    O è meglio come aveva disposto il mio ex responsabile di servizio di respingere l'atto al mittente dichiarando di non aver ricevuto nessuna comunicazione di elezione di domicilio del destinatario, dichiarazione che comunque il portalettere non riporta ma limita con un "al mittente - atto rifiutato"?

    Nel 2° comma dell'art. 141 c.p.c. si dice che se l'elezione di domicilio è inserita in un contratto è obbligatoria la notifica presso il domiciliatario, credo che in questi rientrino anche i contratti di mutuo che prevedono questa clausola di elezione di domicilo c/o comune/casa comunale, ma non sarebbe stato corretto prevedere anche la comunicazione al comune dei nominativi delle persone domiciliate? Evidentemente non è così!

    Il 3° comma fa equivalere la notifica alla persona domiciliataria e al capo dell'ufficio domiciliatario a notifica a mani proprie del destinatario, ma gli effetti della notifica su chi ricadono, sul destinatario o sul domiciliatario o su entrambi? E se il domiciliatario rifiuta l'atto sostenendo di non aver ricevuto nessuna comunicazione o di non aver accettato nessuna elezione di domicilio del destinatario?
     
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19 replies since 13/10/2013, 07:22   4664 views
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