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Trattasi di un atto amministrativo intestato a una srl, privo della indicazione del rappresentante legale –tra l’altro (da informazioni assunte) residente in un comune diverso. A vostro parere il rifiuto a ricevere da parte dell’incaricato alla ricezione degli atti (il commercialista)– tale qualificatosi presso la sede legale (domicilio fiscale)(coincidente con uno studio del commercialista) può intendersi come “rifiuto a mani proprie”? Come se a rifiutare fosse stato il rappresentante legale? Saluti da Claudio
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è successo anche a me, fatti mandare una visura camerale e se trovi il leg. rappr. che è residente in altro comune, spediscilo li indicando che non hai potuto notificare l'atto in quanto non vi erano persone che potessero ritirarlo. ciao
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Grazie LucaMonte! Il fatto è che -indipendentemente dalla modalità di notifica, che prevede, come suggerisce il 145, il ricorso al rappresentante legale (tant'è che l'ente richiedente sta già provvedendo con un ulteriore copia nel comune di residenza del l.r.)- per l'atto diretto alla s.r.l., possiamo equiparare il rifiuto dell'incaricato alla ricezione degli atti a quello del rappresentante legale? Sbaglieremmo in toto se qui ipotizzassimo un art. 138 c.p.c. II c.? Un ringraziamento anticipato da Claudio
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CITAZIONE (ClaudioPuglia @ 17/3/2015, 18:34) per l'atto diretto alla s.r.l., possiamo equiparare il rifiuto dell'incaricato alla ricezione degli atti a quello del rappresentante legale? Sbaglieremmo in toto se qui ipotizzassimo un art. 138 c.p.c. II c.? Un ringraziamento anticipato da Claudio Secondo me la risposta è si cioè sbaglieresti in toto. Non puoi ipotizzare il 138 secondo comma. Salvo che sull'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente. il 145 dice al primo comma La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se sull'atto ci fosse indicata la persona fisica rappresentante legale e la stessa, trovata presso la sede, rifiutasse l'atto, allora 138 comma due senza problemi.
Tutto sarebbe più semplice se i responsabili di procedimento che emettono gli atti capissero che devono emettere atti intestati alla persona giuridica e anche alla persona fisica RL..
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Per contatti telefonici avuti con l'ente richiedente, lo stesso mi ha proposto di eseguire l'art. 140 c.p.c. . Ho pensato di disattendere una simile modalità e restituire il tutto con una relata negativa. Ritenete giusto questo modus operandi? :)Ringraziamenti anticipati da Claudio
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CITAZIONE (ClaudioPuglia @ 18/3/2015, 11:28) Per contatti telefonici avuti con l'ente richiedente, lo stesso mi ha proposto di eseguire l'art. 140 c.p.c. . Ho pensato di disattendere una simile modalità e restituire il tutto con una relata negativa. Ritenete giusto questo modus operandi? :)Ringraziamenti anticipati da Claudio il 140 lo puoi fare alla persona fisica che rappresenta l'ente.!! E poi come faresti ad eseguire TUTTE le quattro formalità necessarie per perfezionare la notifica? su quale porta affiggi l'avviso di deposito? e dove manderesti la raccomandata con l'avviso di deposito?
L'ente richiedente deve far fare la notifica, dopo aver ricevuto la tua relata negativa, alla persona fisica rappresentante la ditta.
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Come dico sempre quando ci sono le richieste di notifica ad una società, cooperative e quant'altro è sempre bene richiedere VISURA CAMERALE. Cosi con tutti i dati a vostra disposizione, valutate il da farsi. saluti a tutti
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