Messo comunale - notificatore

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  1. dacej1951
     
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    Cari collegni e non, io non ci capisco più nulla. io non sono un messo puro, poichè agente di PL, con mansioni anche di notificatore.
    potreste gentilmente indicarmi riferimenti normativi e le differenze sostanziali tra messo comunale e messo notificatore. Io avendo entrambe le qualifiche, in quali casi devo usarne una ed in quali l'altra. Una per caso, assorbe l'altra....
    Mi riferisco ovviamente ad atti diversi dal finanziario.
    Mi spiego meglio. le sanzioni cds e amminsitrative li notifico come agente di pl, i tributari del comune sicuramente come messo notificatore, ma gli atri atti amministrativi, tipo edilizie,ecc, quali qualifiche devo indicare.

    scusate la stupida domanda, ma dopo 20 anni di servizio non ci sto più capendo nulla.
    grazie a tutti.
    saluti
     
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    COMPETENZE DEL MESSO COMUNALE




    Tutti gli atti della propria e altre pubbliche amministrazioni non esclusi da specifiche norme di legge (art. 10 legge 265/1999).
    Atti finanziari (art. 60 del D.P.R. 600/1973).
    Cartelle esattoriali, ma solo previa specifica convenzione con Equitalia (art.26 del D.P.R. 602/1973).
    Infrazioni al Codice della Strada (art. 201 C.d.S. tranne il caso ex art. 126-bis C.d.S., quando il provvedimento, proveniente dal Dipartimento dei Trasporti terrestri, in seguito alla perdita dei punti della patente, comunica la sospensione della patente e il suo contestuale ritiro e prevede che sia notificato dalle figure di cui all’art. 12 del C.d.S.).
    Atti del contenzioso tributario (artt. 16 e 17 D.P.R. 546/1992).

    Per maggiore completezza si precisa che:

    Anche le ordinanze ingiunzioni ai sensi della L. 689/1981, sono di competenza del Messo Comunale, anche se non specificamente citato.
    Anche gli atti di accertamento dei tributi locali sono di competenza del Messo Comunale e così gli altri atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dl proprio ente e delle altre amministrazioni, tranne gli atti sotto elencati.

    Non sono di competenza del Messo Comunale:

    Le ingiunzioni fiscali (R.D. 639/1910 art. 2).
    I fermi amministrativi delle autovetture (ferma invece restando la competenza alla notifica dei fermi amministrativi derivanti da infrazioni al C.d.S.).
    Le notifiche postali di atti fuori del proprio territorio (mentre nel proprio territorio potrebbe notificare gli atti finanziari, nell’impossibilità possa provvedervi l’amministrazione finanziaria (art. 14 L. 890/1982) , caso assai improbabile).
    Le cartelle esattoriali in mancanza di preventiva convenzione con Equitalia.

    COMPETENZE DEL MESSO NOTIFICATORE

    Nominato ai sensi della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), art. 1, commi 158-159-160



    Gli atti della propria amministrazione di accertamento dei tributi locali e quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 (ingiunzione fiscale, fermo amministrativo).
    Gli atti di invito a pagamento delle entrate extratributarie del proprio ente.

    Edited by cursorTV - 13/9/2017, 18:10
     
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    Riprendo un attimo l'argomento dell'art. 126 bis.... Se la polizia locale di un altro comune mi chiede di notificare per una infrazione ai sensi dell'art. 126 cds, posso o non posso notificare?
     
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    CITAZIONE (zambot @ 22/2/2019, 09:24) 
    Riprendo un attimo l'argomento dell'art. 126 bis.... Se la polizia locale di un altro comune mi chiede di notificare per una infrazione ai sensi dell'art. 126 cds, posso o non posso notificare?

    La notificazione ex art. 126-bis C.d.S., va effettuata a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, ovvero:

    1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

    a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

    b) alla Polizia di Stato;

    c) all'Arma dei carabinieri;

    d) al Corpo della guardia di finanza;

    d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; (1)

    e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza (2);

    f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

    f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (1)

    2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

    3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

    a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

    b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

    c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

    d) dal personale dell' Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

    e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

    f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

    3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. (1)

    4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

    5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento. (3)

    ------------------------------------------------------
    (1) Inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
    (2) Secondo l'interpretazione fornita dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000), le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni alle norme della circolazione, attribuite agli "ausiliari del traffico" dall'art. 17 della legge n. 127 del 1997, comprendono i poteri di contestazione immediata e sottoscrizione del verbale di accertamento, qualora essi siano stati nominativamente designati dal sindaco; ad essi può anche essere conferita la competenza a disporre la rimozione dei veicoli in alcuni dei casi previsti dal comma 2 dell'art. 158 del codice.
    (3) Modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
     
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3 replies since 28/7/2016, 15:58   1072 views
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