Competenza alla notifica tramite PEC

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    Buongiorno colleghi, l’ufficio tributi del mio comune mi ha chiesto di notificare a mezzo PEC, un accertamento ICI/IMU ad una ditta con sede legale all’estero, e della quale si è potuto appurare (visura camerale) solo l’indirizzo di posta eletronica certificata.
    Domanda: è di mia competenza?
    Da quanto ho potuto appurare io, è l'ufficio che redige l'atto che ha compentenza notificatoria a mezzo PEC., ma i colleghi dei tributi affermano che è competenza del messo comunale/notificatore.
    Per cortesia, qualche collega può aiutarmi a schiarirmi le idee?
    Grazie, buon lavoro a tutti. ;)
     
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    Lo possono e lo devono fare loro! :blink:
     
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    CITAZIONE (LucaMonte @ 29/9/2016, 16:38) 
    Lo possono e lo devono fare loro! :blink:

    Confermo, ma credo che comunque sarebbe da valutare se è il caso di procedere in tal senso, in quanto una recente sentenza della C.T.P. di Milano ha annullato la notifica di un avviso di accertamento effettuata dall'Agenzia delle Dogane tramite PEC, precisando che poichè non ci sono norme che prevedono la possibilità di eseguire la notifica telematica per tali atti la notificazione è stata ritenuta addirittura inesistente.
     
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    Intanto in alcuni Comuni se non in tutti è difficile che ogni ufficio abbia la sua PEC!
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 29/9/2016, 22:10) 
    CITAZIONE (LucaMonte @ 29/9/2016, 16:38) 
    Lo possono e lo devono fare loro! :blink:

    Confermo, ma credo che comunque sarebbe da valutare se è il caso di procedere in tal senso, in quanto una recente sentenza della C.T.P. di Milano ha annullato la notifica di un avviso di accertamento effettuata dall'Agenzia delle Dogane tramite PEC, precisando che poichè non ci sono norme che prevedono la possibilità di eseguire la notifica telematica per tali atti la notificazione è stata ritenuta addirittura inesistente.

    Sono esattamente le risposte che ho dato io ai colleghi dei trubuti e loro mi hanno trasmesso un articolo del Sole 24 Ore :o:


    DETTAGLIO RASSEGNA STAMPA

    Il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti Locali & Pa - 02/09/2016

    Sì alla notifica Pec per gli atti tributari sostanziali




    La notifica degli atti tributari sostanziali a mezzo Pec è forma legale di notificazione poiché espressamente prevista dalla legge. In particolare, il combinato disposto di cui all'articolo 48, comma 2, del Dlgs 82/2005 e articolo149-bis del Cpc, legittima gli enti locali alla notifica a mezzo posta elettronica certificata.
    La disposizione codicistica richiede, però, l'intervento dell'agente notificatore: il comma 2 dell'articolo 149–bis del Cpc dispone, infatti, che «l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».
    Ne consegue che l'ente locale che intende avvalersi della pec per la notifica degli atti tributari sostanziali dovrà necessariamente avvalersi dei propri messi notificatori, tenuti a certificare l'eseguita notificazione mediante la redazione della relata di notifica ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Cpc.
    La relazione deve contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 148, comma 2, del Cpc, ovvero la persona cui la notifica è destinata e le sue qualità, mentre il luogo della consegna è sostituito con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è inviato.
    Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono, poi, allegate le ricevute di invio e di consegna previste dall'articolo 149-bis e dalle disposizioni regolamentari (Dm 44/2011) concernenti la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
    Eseguita la notificazione, il messo notificatore restituisce al richiedente l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione.
    Perfezionamento e prova della notifica Pec
    La disposizione codicistica considera perfezionata la notifica, per il notificante, nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (articolo 149-bis, comma 3, del Cpc) a prescindere, quindi, dalla circostanza che il destinatario decida o meno di prendere visione dell'atto a lui inviato.
    Anche in questo caso, quindi, la notificazione, in quanto procedimento tipico, persegue la conoscenza legale (e non quella effettiva) dell'atto, così come accade nella notifica a mezzo del servizio postale ex legge 890/1982, dove il perfezionamento della notifica si ha anche a seguito di «compiuta giacenza», decorsi dieci giorni dalla data di deposito dell'atto presso l'ufficio postale (articolo 8).
    Non così, invece, nei casi di notifica "diretta" a mezzo posta ordinaria con raccomandata A.r. Poiché le disposizioni che disciplinano il servizio postale ordinario, diversamente da quanto accade nella notifica ex legge 890/1982 non prevedono il perfezionamento per «compiuta giacenza» non può non ritenersi che la notifica mediante posta con A.r. si perfezioni solo nel caso in cui si realizzi la conoscenza effettiva dell'atto.
    In particolare, l'atto spedito per posta ordinaria può ritenersi validamente notificato in presenza dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da uno dei soggetti abilitati a riceverlo. Pertanto, in tutti i casi in cui l'avviso di ricevimento contenga la dicitura «irreperibile», «sconosciuto», «indirizzo inesistente» così come nei casi in cui il plico, depositato presso l'ufficio postale per l'assenza del destinatario, non venga ritirato, la notifica non si è realizzata e l'atto è privo di efficacia.
    Qualora, invece, l'atto depositato presso l'Ufficio postale venga ritirato dal destinatario o da persona dallo stesso incaricata, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, in applicazione analogica di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 890/1982 (Cassazione, ordinanza n. 2047/2016).
    Sul piano probatorio, si ritiene che anche nella notifica a mezzo posta elettronica certificata (analogamente a quanto accade nella notifica a mezzo posta ex legge 890/1982), le attestazioni rilasciate dal messo notificatore nella relata costituiscono piena prova dell'avvenuta notifica (Cassazione civile, n. 15035/2016), ciò in ragione della speciale efficacia probatoria attribuita alla relata ex articoli 2699 e 2700 del Cc in quanto atto pubblico, emesso da un pubblico ufficiale.
    Ne consegue che anche nella notifica a mezzo pec, qualsiasi contestazione sulla validità della stessa debba essere proposta dal destinatario dell'atto mediante querela di falso ex articoli 221 e seguenti del Cpc innanzi al giudice ordinario, diversamente dette contestazioni non hanno alcuna rilevanza giuridica.
    Diverso è, invece, il caso in cui la legge (contrariamente a quanto dispsoto dall'articolo 149-bis del Cpc) non prevede l'intervento di un agente notificatore (per alcune fasi della procedura fallimentalre, ad esempio, la legge fallimentare dispone che la notifica venga effettuata direttamente dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario).
    In tali casi, le attestazioni contenute nella ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del servizio di posta elettronica pur costituendo comunque prova dell'avvenuta consegna del messaggio (articolo 48, comma 3, del Dlgs 82/2005) consentono al destinatario che intenda contestarne il contenuto, di fornire la prova contraria senza necessità di proporre la querela di falso (Cassazione civile, n. 15035/2016).
    (*) Avvocato tributarista, componente Osservatorio Tecnico e docente esclusivo Anutel

    Nel mio Comune abbiamo quasi tutti sia la PEC che la firma digitale ;)
    File Allegato
    SI_ALLA_NOTIFICA_PEC.doc
    (Number of downloads: 181)

     
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    Guarda che il Responsabile Finanziario del tuo Comune quando invia per posta atti giudiziari contenenti gli avvisi di pagamento atti tributari fa esattamente la stessa cosa che farebbe con la pec!! saluti
     
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    "dal 15 maggio 1998 sino ad oggi, a seguito delle sostanziali modifiche dell’art. 20 della Legge n. 146 dell’08 maggio 1998: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari; nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”.
     
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    Grazie per le tempestive risposte, buon lavoro a tutti.
     
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    CITAZIONE (LucaMonte @ 29/9/2016, 16:38) 
    Lo possono e lo devono fare loro! :blink:

    Ritornando sull’argomento, forse non è solo che lo devono fare esclusivamente loro (come avevo confermato anch’io), ci sarebbe da dire che per l’art. 149-bis c.p.c.,

    Notificazione a mezzo posta elettronica.

    non essendoci una legge applicativa di tale articolo, come invece c’è per l’art. 149 c.p.c.,

    Notificazione a mezzo del servizio postale.

    ovvero la Legge 890/1982, sembrerebbe che non ci fossero preclusioni alla notificazione tramite PEC per nessun agente notificatore che applica il c.p.c., quindi neanche al messo comunale, resta comunque il fatto che non è certo una sua esclusiva la notifica di tali atti come afferma l’articolo di stampa riportato:

    Ne consegue che l'ente locale che intende avvalersi della PEC per la notifica degli atti tributari sostanziali dovrà necessariamente avvalersi dei propri messi notificatori, tenuti a certificare l'eseguita notificazione mediante la redazione della relata di notifica ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del c.p.c.

    Se si considera che l’art. 12, comma 1 della Legge 890/1982 legittima chiaramente l’ufficio che emette il provvedimento alla notifica postale;

    12. Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.

    essendo l’art. 149-bis, proprio bis dell’art. 149 c.p.c., di conseguenza direi che si può dedurre che è anche legittimato alla notifica degli stessi atti tramite PEC.
    Non sarà espressamente precisato nella norma, ma credo che l’art. 48 del CAD sia stato emanato per consentire agli uffici che adottano l’atto la notifica telematica diretta, che senso avrebbe consentigli la notifica postale e non quella tramite PEC? :huh:

    D.Lgs. 82/2005
    Codice dell'amministrazione digitale.

    Art. 48. Posta elettronica certificata.


    1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.
    2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
    3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.
     
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    Buon giorno cursorTV, innanzitutto grazie per la sempre presente disponibilità/collaborazione.
    In questi giorni ho cercato di documentarmi il più possibile, ho letto di tutto, articoli, sentenze, circolari, ecc. ecc. e condivido pienamente tutto quello che hai detto.

    Fino ad oggi l'ufficio tributi non mi aveva mai chiesto di notificare gli acc. ICI/IMU, anche perchè fanno parte di un proggetto e quindi preferiscono farle loro le notifiche, e sono tante, veramente tante, perchè questa è una zona particolare con una situazione un pò anomala.

    Quello che non mi torna e che mi fa arrabbiare, è il fatto che non capisco perchè questa notifica vogliono a tutti i costi che sia io a farla!

    Avvalendosi dell'articolo di stampa riportato:

    Ne consegue che l'ente locale che intende avvalersi della PEC per la notifica degli atti tributari sostanziali dovrà necessariamente avvalersi dei propri messi notificatori, tenuti a certificare l'eseguita notificazione mediante la redazione della relata di notifica ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del c.p.c.


    E' diventato un enigma!

    Edited by ochj7 - 13/10/2016, 15:44
     
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    CITAZIONE (ochj7 @ 13/10/2016, 14:17) 
    Fino ad oggi l'ufficio tributi non mi aveva mai chiesto di notificare gli acc. ICI/IMU, anche perchè fanno parte di un proggetto e quindi preferiscono farle loro le notifiche, e sono tante, veramente tante, perchè questa è una zona particolare con una situazione un pò anomala.

    Quello che non mi torna e che mi fa arrabbiare, è il fatto che non capisco perchè questa notifica vogliono a tutti i costi che sia io a farla!

    Probabilmente è perchè con l'IMU non hanno più diritto ad una percentuale sugli accertamenti come accadeva con l'ICI, quindi meglio scaricare il tutto al messo comunale! :angry:

    CITAZIONE (ochj7 @ 13/10/2016, 14:17) 
    Avvalendosi dell'articolo di stampa riportato:

    Ne consegue che l'ente locale che intende avvalersi della PEC per la notifica degli atti tributari sostanziali dovrà necessariamente avvalersi dei propri messi notificatori, tenuti a certificare l'eseguita notificazione mediante la redazione della relata di notifica ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del c.p.c.

    E' diventato un enigma!

    E' pur sempre solo un'articolo di stampa che riporta solo l'opinione di un avvocato tributarista che potrebbe sempre essere smentita da altro legale e/o esperto nel settore tributi/notifiche, probabilmente per quanto detto sopra all'ufficio tributi conviene tenersi buona affermazione.
    Devo dire che anche nel mio comune tempo fa il responsabile dell'ufficio tributi reduce con due suoi impiegati da una giornata di studio/corso di aggiornamento, aveva ventilato questa possibilità di farmi notificare i loro atti tramite PEC, gli ho risposto di farmi pervenire la normativa di legge che lo prevederebbe e d'inoltrarla anche al mio responsabile di servizio. <_<
    Non ho più visto né sentito nulla in merito. :huh:

    Edited by cursorTV - 13/10/2016, 19:29
     
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10 replies since 29/9/2016, 14:26   1262 views
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