Nuova indennità prevista nel CCNL 2016-2018

Indennità per specifiche responsabilità - art.70quinquies

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    Buongiorno a tutti
    L'art 70 quinquies comma 2 del nuovo CCNL prevede:
    Un'indennità di importo massimo non superiore a 350 Euro annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art 13 e seguenti, per compensare:
    a)
    b)
    c)
    d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

    Il mio quesito è il seguente: i messi comunali con nomina a messi notificatori come previsto dalla finanziaria del 2007 sono degli ufficiali giudiziari che possono rivendicare l'indennità prevista dal CCNL?

    Ringrazio anticipatamente a coloro che risponderanno.
     
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    CITAZIONE (TOTO' LE MOCÓ @ 6/11/2018, 10:41) 
    si

    Grazie mille....
    ...quindi a quanto pare i messi che hanno effettuato l'esame di abilitazione ai sensi dei commi 158,159,160 dell'art. 1, L. 296/2006 (messi notificatori) col quale possono notificare gli atti giudiziari, ossia gli atti del giudice, che possono essere decreti ingiuntivi, hanno diritto a questa indennità mentre i messi comunali "normali" non ne hanno diritto.
    <_< un po' una fregatura per quest'ultimi.... :angry:
     
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    Ho l’impressione che si faccia ancora confusione tra le due distinte qualifiche di messo comunale e di messo notificatore. <_<

    Tale indennità per specifiche responsabilità attribuibile ai messi notificatori che svolgono le funzioni di ufficiale giudiziario era già prevista in precedenza al presente contratto, vedi il CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003:

    Art. 36 - Modifiche all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999

    1. Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000.
    2. All’art. 17, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
    i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L’importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.


    Era evidente che allora non ci si poteva che riferire al messo comunale che esercitava le funzioni di ufficiale giudiziario con la qualifica di messo del giudice di pace (ex messo di conciliazione) e non certo al messo notificatore (L. 296/2006) che non era stato ancora istituito. :rolleyes:

    E’ vero che il messo notificatore (L. 296/2006) ha competenza notificatoria degli atti afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 come l’ufficiale giudiziario e quindi forse potrebbe farsi attribuire questa indennità, magari parzialmente in base al numero di notifiche di solo questi specifici atti, ma perchè ora tale indennità non sarebbe più attribuibile al messo comunale che continua ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario con la qualifica di messo del giudice di pace? :huh:

    Ipotizzo che chi ha provveduto alla stesura del testo del nuovo contratto, si sia limitato a “copiare” la precedente dizione “messo notificatore” senza realizzare che a seguito della sua istituzione ex L. 296/2206, il messo comunale e il messo notificatore sono due figure professionali distinte! :sick:

    Edited by cursorTV - 7/11/2018, 11:05
     
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    Ho l’impressione che si faccia ancora confusione tra le due distinte qualifiche di messo comunale e di messo notificatore. <_<

    forse sì

    CITAZIONE
    Ipotizzo che chi ha provveduto alla stesura del testo del nuovo contratto, si sia limitato a “copiare” la precedente dizione “messo notificatore”

    penso proprio di sì.... <_<

    CITAZIONE
    ma perchè ora tale indennità non sarebbe più attribuibile al messo comunale che continua ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario con la qualifica di messo del giudice di pace?

    qui non mi è chiaro...la differenza tra vecchi messi comunali (quelli nominati con decreto prefettizio) e i nuovi messi comunali
    forse perchè io penso (sbagliando) che i primi non siano uguali ai secondi
    faccio esempio:
    abbiamo due messi:
    uno ha superato un concorso come messo comunale nel 2010 e poi ha sostenuto l'esame come messo notificatore come stabilito dalla finanziaria 2007
    l'altro (un vigile) è stato nominato nel 2017 dal responsabile di area solo per avere una figura in caso di assenza del primo

    L'ufficio del personale mi chiede se il primo messo è un ufficiale giudiziario per attribuirgli l'indennità... presumo che al secondo non vogliono dargliela.... sbagliano?
     
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    qui non mi è chiaro...la differenza tra vecchi messi comunali (quelli nominati con decreto prefettizio) e i nuovi messi comunali
    forse perchè io penso (sbagliando) che i primi non siano uguali ai secondi

    Nessuna differenza, sempre e solo messi comunali sono.

    CITAZIONE
    uno ha superato un concorso come messo comunale nel 2010 e poi ha sostenuto l'esame come messo notificatore come stabilito dalla finanziaria 2007

    Ha quindi sia la qualifica di messo comunale con le relative competenze notificatorie, più quella di messo notificatore con le competenze aggiuntive di poter notificare anche gli atti afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 (ingiunzione fiscale, fermo amministrativo).

    CITAZIONE
    l'altro (un vigile) è stato nominato nel 2017 dal responsabile di area solo per avere una figura in caso di assenza del primo

    Ha solo la qualifica di messo comunale con le relative competenze notificatorie, ma non può notificare atti afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 (ingiunzione fiscale, fermo amministrativo).

    CITAZIONE
    L'ufficio del personale mi chiede se il primo messo è un ufficiale giudiziario per attribuirgli l'indennità...

    Nò, non è un ufficiale giudiziario, tuttavia se notifica atti afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 (ingiunzione fiscale, fermo amministrativo) per i quali sono titolati a provvedere, l’ufficiale giudiziario, il messo di conciliazione (ora messo del giudice di pace), come detto in precedenza forse potrebbe auspicare a questa indennità, dubito completa, ma magari parzialmente in base al numero di notifiche di solo questo tipo di atti.

    CITAZIONE
    presumo che al secondo non vogliono dargliela.... sbagliano?

    Avendo solo la qualifica di messo comunale, non può notificare atti afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 (ingiunzione fiscale, fermo amministrativo) e nemmeno altri atti di competenza dell’ufficiale giudiziario o del messo di conciliazione (ora messo del giudice di pace), quindi quell'indennità non è che non vogliono dargliela, non gli spetta STOP!
     
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    Buongiorno a tutti,
    chiedo scusa per l’insistenza… :rolleyes:
    …ma a questo punto è una questione di principio…perché mi trovo a discutere, più che con la parte pubblica, con la parte sindacale…. La parte pubblica non sembrava molto resistente alla cosa ma, in fase di discussione del contratto decentrato, la sindacalista che ci segue ha tagliato corto sull’indennità dei messi notificatori perché nessuno ha la firma depositata presso il tribunale e bla bla bla… :angry: mi ha dato la zappa sul piede...
    Mi sono sentito spiazzato e non sono riuscito a far valere la cosa….anche perché, dopo aver parlato con la mia responsabile, volevamo introdurre l’indennità anche come strumento di incentivo per il vigile che non vuole fare le notifiche (facendogli fare il corso)….

    L’ARAN si è espresso sulla cosa dicendo che….
    … per il riconoscimento del compenso sono necessari due requisiti:
    1. Deve trattarsi di personale formalmente in possesso del profilo di messo notificatore
    2. L’effettivo svolgimento da parte di questo personale anche delle funzioni di ufficiale giudiziario
    Conseguentemente se i messi notificatori non possiedono anche le funzioni di “ufficiale giudiziario” l’avviso della scrivente agenzia è nel senso che non possa essere corrisposta l’indennità.

    ma ricorda anche che
    la materia dei compensi forma oggetto di preventiva disciplina contrattuale a livello decentrato, per l'individuazione sia delle ipotesi legittimanti sia del compenso da corrispondere entro il tetto massimo....

    Io volevo far valere la cosa che, per notificare le Ingiunzioni fiscali siamo ufficiali giudiziari, magari solo nella circostanza specifica come sostiene CursorTV…ma pur sempre ufficiali giudiziari…
    Perchè la sindacalista dice che non lo siamo?
    Adesso, chiedo un consiglio da coloro che sono riusciti ad ottenere questa indennità presso le proprie amministrazioni (parlo di Comuni), su come hanno fatto valere il “proprio diritto”… cosa avete detto per convincerli in tal senso????
    Grazie
     
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    L'ufficiale giudiziario è insito nella figura di Messo Notificatore. Colui che è investito delle notifiche ed ha partecipato a un corso di Messo Notificatore e, ufficialmente notifica per conto della sua amministrazione, con relativa nomina, e per conto degli altri enti, gli deve essere riconosciuto il compenso. Poi se il compenso viene inserito nella produttività questo è argomento in sede di trattazione decentrata. Comunque nel nuovo contratto è abbastanza chiaro!! saluti
     
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