Raccomandata avviso di deposito ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Irreperibile: perfezionamento notifica al destinatario?

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  1. liacesa
     
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    Buonasera,
    - l'ufficiale giudiziario si reca a casa di Tizio per notifica atto di precetto
    - non lo rinviene e affigge avviso del deposito dell'atto alla casa comunale
    - deposita l'atto alla casa comunale
    - manda la racc di avviso deposito che però torna al mittente con l'avviso di ricevimento attaccato sul retro con la spunta di irreperibile.

    Secondo voi la notifica si è perfezionata comunque per il destinatario trascorsi i 10 giorni dalla spedizone della racc di avviso deposito ? oppure solo con l'avviso di compiuta giacenza.

    Come è possibile che qualche giorno prima l'ufficiale giudiziario abbia rinvenuto sul luogo tutti gli elementi per fare la notifica ex art. 140 ( campanello, etichetta cassetta postale etc) e il postino o chi per lui qualche giorno dopo spunti irrperibile ?? I destinatari risultano entrambi residenti nell'immobile locato ad uso abitativo.

    Grazie sin d'ora
     
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    Secondo la Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 febbraio 2014, n. 3552, un tale esito implica la nullità della notifica: "... l'attestazione postale doveva quanto meno ingenerare il dubbio dell'effettiva corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà, e indurre al rinnovo della notifica, se necessario nelle forme dell'art. 143 c.p.c. ..."
     
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    Secondo voi la notifica si è perfezionata comunque per il destinatario trascorsi i 10 giorni dalla spedizone della racc di avviso deposito?

    La notifica è potenzialmente nulla, tuttavia resta comunque valida fintanto a che eventualmente non viene annullata da un giudice, e.... non è così scontato! :rolleyes:

    CITAZIONE
    - non lo rinviene e affigge avviso del deposito dell'atto alla casa comunale

    Si intende affissione di avviso di deposito alla porta dell'abitazione, vero? <_<
    CITAZIONE
    Come è possibile che qualche giorno prima l'ufficiale giudiziario abbia rinvenuto sul luogo tutti gli elementi per fare la notifica ex art. 140 (campanello, etichetta cassetta postale etc) e il postino o chi per lui qualche giorno dopo spunti irrperibile?? I destinatari risultano entrambi residenti nell'immobile locato ad uso abitativo.

    Dovresti rivolgere la domanda a chi ha restituito la raccomandata, comunque situazioni del genere sono frequenti, ci sono diverse discussioni sull'argomento, es. questa!
     
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    Il fatto che il postino abbia messo irreperibile non vale una cippa,se a me l'anagrafe da residente io sono obbligato a fare il 140 anche se il vicino di casa dice che non abita più li,poi segnalo la cosa per l'accertamento e alla fine verrà dichiarato irreperibile ma il 140 che io sappia è perfezionato in quanto residente. I postini,non si sa il perchè, spesso scrivono irreperibile su cartelle che vengono messe all'albo ma il 90% sono residenti e anche visibili in giro.
     
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    Condivido con Paolo.

    Diverso è il caso della Raccomandata ex art. 140 c.p.c. al destinatario temporaneamente assente

    La notifica si perfeziona o con la consegna del plico ex art. 140 c.p.c. nell'abitazione oppure con il ritiro all'ufficio postale.

    Quando la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per compiuta giacenza non viene restituito il plico al notificante ma solamente l'avviso di ricevimento postale allegato al Raccomandata Giudiziaria contenete l'avviso dell'affissione degli atti alla Casa Comunale.
    Se ritorna indietro il plico ex art. 140 c.p.c. al notificante, la notifica non si è mai perfezionata ed è da ritenersi meramente tentata in quanto il destinatario non ha potuto prendere conoscenza del plico ex art. 140 c.p.c. poichè non rimasto nella sfera di sua conoscibilità.
    L'attività dell'ufficiale giudiziario cessa una volta spedita la raccomandata giudiziaria ex art. 140 c.p.c., poichè in seguito è l'agente postale che deve procedere alla sua consegna concludendo il procedimento notificatorio.
    Se la parte notificante non riceve l'avviso di ricevimento postale entro una trentina di giorni, con l'espletamento di tutte le attività postali, farebbe bene a rivolgersi all'ente postale di zona del destinatario.
    La notifica tentata equivale alla notifica inesistente in quanto la nullità della notifica prevede che si sia stata una consegna del plico, seppure a persona non idonea a riceverlo.
    Pertanto se al notificante ritorna indietro sia il plico che l'avviso, la notifica ex art. 140 c.p.c. non vale una bella cippa.
    Distinti saluti
     
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    Quando la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per compiuta giacenza non viene restituito il plico al notificante ma solamente l'avviso di ricevimento postale allegato al Raccomandata Giudiziaria contenente l'avviso dell'affissione degli atti alla Casa Comunale.

    Ma... che atti affiggeresti alla Casa Comunale? :huh:
     
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    Scusate, mi riferivo alle notifiche degli atti da notificare a seguito della richiesta degli avvocati. L'ufficiale dell'Unep ... :rolleyes:
     
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    Non mi risulta comunque che siano previste affissioni alla Casa Comunale ex art. 140 c.p.c., ma... con che qualifica esegui queste notifiche?
     
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    Raccomandata ex art. 140 c.p.c. al destinatario temporaneamente assente

    D: Non mi risulta comunque che siano previste affissioni alla Casa Comunale ex art. 140 c.p.c., ma... con che qualifica esegui queste notifiche?

    R: Per affissione alla Casa Comunale, mi riferisco al deposito che effettua l'Ufficiale Giudiziario delle UNEP delle Corti di Appello, quando non può eseguire la notifica degli atti giudiziari (a firma dei legali o emesso dalle autorità giudiziarie) nelle mani del destinatario.
    L'U.G. dell'UNEP deposita l'atto (una volta si affiggeva, perlomeno nei piccoli Comuni) giudiziario nella Casa Comunale, ne da comunicazione al destinatario "affiggendo l'avviso al portone" (oggi inserisce in cassetta in busta chiusa), spedisce la Raccomandata ex art. 140 c.p.c., ma se la Raccomandata non può essere recapitata dall'agente postale, questi spedisce altra raccomandata informativa avvertendo il destinatario temporaneamente assente che il plico rimane in giacenza alla posta.
    Decorsi 10 giorni dalla giacenza nell'ufficio postale del plico, l'ente postale stacca l'avviso di ricevimento allegato alla Raccomandata spedita dall'U.G. dell'Unep e lo spedisce all'AG o all'avvocato notificante che con esso prova il perfezionamento della notifica (con l'evento equivalente alla ricezione). Nel mentre, il plico spedito dall'U.G. dell'Unep rimane nell'ufficio postale affinchè il destinatario possa avere conoscenza del processo (quando rientra e cessa la temporanea assenza, che potrebbe durare anche un mese).
    Mi riferivo alla notifica 140 c.p.c. degli atti giudiziari civili, penali o amministrativi.
    Diverso è il vostro caso . Cordialità
     
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    Per affissione alla Casa Comunale, mi riferisco al deposito

    Ok, ora ci siamo!

    CITAZIONE
    L'U.G. dell'UNEP deposita l'atto (una volta si affiggeva, perlomeno nei piccoli Comuni) giudiziario nella Casa Comunale

    Sì una volta si affiggeva (fino al 31 dicembre 2003), ma non solo nei piccoli comuni e tuttavia tale affissione era disposta dall'art. 143 c.p.c. non dal 140!

    CITAZIONE
    ma se la Raccomandata non può essere recapitata dall'agente postale, questi spedisce altra raccomandata informativa avvertendo il destinatario temporaneamente assente che il plico rimane in giacenza alla posta

    Questo accadeva prima che le poste predisponessero la Raccomandata Giudiziaria, ora che gli Ufficiali Giudiziari per la spedizione della comunicazione ex art. 140 c.p.c. utilizzano per l'appunto la RAG, non viene più inviata dall'agente postale questa ulteriore raccomandata informativa.

    CITAZIONE
    Mi riferivo alla notifica 140 c.p.c. degli atti giudiziari civili, penali o amministrativi.
    Diverso è il vostro caso

    La procedura di notifica dettata dall'art. 140 c.p.c. non cambia dal tipo di atto o dall'agente notificatore che la esegue, rimane sempre uguale.
     
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    Notifica ex art. 140 c.p.c. momento del perfezionamento.

    Non condivido su:
    "Questo accadeva prima che le poste predisponessero la Raccomandata Giudiziaria, ora che gli Ufficiali Giudiziari per la spedizione della comunicazione ex art. 140 c.p.c. utilizzano per l'appunto la RAG, non viene più inviata dall'agente postale questa ulteriore raccomandata informativa".

    La raccomandata ex art. 140 c.p.c. contiene una comunicazione connessa con la notifica richiesta all'UNEP. Infatti contiene la comunicazione del deposito degii atti nella Casa Comunale.
    Se l'agente postale non consegna tale raccomandata, deve inviare altra raccomandata con la busta verde al destinataio temporaneamente assente con il quale lo informa che decorsi 10 giorni dalla giacenza del plico (quello originario spedito dall'UNEP) nell'ufficio postale, la notifica si è perfezionata sia che proceda al ritiro del plico, sia che non vi proceda (altrimenti la notifica 140 non si perfezionerebbe mai se stiamo ad aspettare ul ritiro materiale). Infatti, dal 17 marzo 2005 il legislatore ha chiarito con la modifica della legge 890/82 che questa sia la procedura.
    Per il notificante che ha un termine per la notifica, vale il termine della consegna all'UNEP degli atti, mentre l'avviso di ricevimento allegato alla racc. ex art. 140 c.p.c. fornisce la prova o meno che il procedimento notificatorio si sia svolto completamente.
    Se il plico ex art. 140 c.p.c. viene restituito al notificante insieme all'avviso, la notifica è stata solo tentata, ma in definitiva omessa perchè deve tornare solo l'avviso di ricevimento al notificante con la prova che l'ente postale abbia svolto tutte le attività predeterminate dall'art. 8 della legge 890/82 essendosi equiparata la notifica ex art. 140 c.p.c. a quelle che originariamente nascono a mezzo del servizio postale (senza ricorrere all'UNEP).
    La Corte Costituzionale nel 2010 ha chiarito il punto, ma molti magistrati (anche Cassazionisti) ed avvocati, ancora non hanno capito l'importanza dell'avviso di ricevimento postale e che il plico ex art. 140 c.p.c. deve rimanere nell'ufficio postale, non deve ritornare al notificante.
    D'altronde che motivo ci sarebbe del suo ritorno al notificante se in allegato ad esso c'è un avviso che deve provare il completo svolgimento dele attività di consegna?
     
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    La Raccomandata Giudiziaria (RAG) prevede proprio quel che stai dicendo, se questa non viene ritirata entro 10 giorni dall'ufficio postale, viene restituito al mittente la cartolina dell'avvio di ricevimento con l'annotazione del non ritiro entro i 10 giorni di giacenza, la notifica ex art. 140 c.p.c. è pertanto perfezionata.
     
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    Notifica ex art. 140 c.p.c. momento del perfezionamento.

    Sono tutte RAG quelle di colore verde.
    Tuttavia deve distinguersi dalla RAG spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (che contiene la comunicazione connessa con la notifica) dalla
    RAG che deve spedire l'agente postale quando non consegna la prima RAG ed avvisa con la seconda RAG il destinatario che il plico è in giacenza
    nelle poste, avvertendolo che a prescindere se effettua il ritiro o meno del plico, la notifica al 10° giorno dall'inizio della giacenza si sarà perfezionata.
    Se avviene il ritiro entro il 10° giorno la notifica si perfeziona al momento del ritiro, se non avviene il ritiro, al 10° giorno la posta stacca l'avviso dal plico (che continua a "giacere" nella posta) e restituisce al notificante l'avviso che può provare il corretto espletamento del procedimento.
    Se il destinatario ritira il plico o meno, sarà un problema suo, essendo rimasto ritualmente a sua completa disposizione ed essendo stato ritualmente informato.
    :D
     
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    Quella che chiami "RAG" (in realtà è la CAD) che deve spedire l'agente postale non è a seguito della non consegna della RAG ex art. 140 c.p.c. che contiene la comunicazione connessa con la notifica, ma a seguito della non consegna dell'atto vero e proprio notificato a mezzo posta ex Legge 890/1982, art. 8:

    8. 1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

    2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale di riferimento deve assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

    3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.

    4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

    5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

    6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

    7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa.


    Edited by cursorTV - 23/9/2020, 08:53
     
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    Guarda che è la stessa cosa.
    Sia che contenga l'atto vero e proprio da notificare sia che contenga la comunicazione del deposito dell'atto nella casa comunale.
    D'altronde nell'intestazione della legge è chiarissimo che vale per entrambi:

    Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Quindi la norma di cui all'art. 8 vale per entrambi essendo stata equiparata la notificazione svolta dall'UG a quella svolta sin dall'inizio dalla POSTA.
    Poichè l'UG si avvale del servizio postale, l'art. 140 c.p.c. è in combinato disposto con l'art. 8 sopra da te riportato.
    Il legislatore infatti fa riferimento genericamente al piego. Il piego può contenere sia l'atto che la comunicazione connessa al deposito dell'atto.
    Ma comunque presumendo che voi siate dei messi, (con rispetto parlando) a voi che ve ne frega di quello che farà la posta? Semmai il problema non sarà vostro, che avete agito ritualmente, ma dell'ente o dell'avvocato che hanno il titolo di studio per comprendere che se ha sbagliato un povero agente postale (che percepisce 1400 euro/mese), possono ben rinnovare la notifica ex art. 140 c.p.c. inficiata da chi, magari, non ha il loto titolo di studio. :woot:
     
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17 replies since 15/1/2020, 23:29   584 views
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