Notifica atti giudiziari/multe

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    Salve a tutti vi scrivo da ignorante in materia nella speranza di avere delucidazioni da voi che siete del settore.

    Poco tempo fa ho preso residenza in una contrada fuori dal centro abitato e sono venuto a conoscenza che i portalettere non servono quella zona. Mi è stato consigliato di farmi una cassetta postale nell'ufficio postale o di avvalermi del servizio seguimi di poste italiane, se non che leggendo il regolamento dei servizi postali ho scoperto che gli atti giudiziari non possono venire reindirizzati, ma vanno esclusivamente alla residenza.

    A questo punto mi chiedo: se il postino che dovesse ricevere un atto giudiziario, una multa o simili da recapitarmi e non effettuasse la consegna, perchè non sa dove si trova la mia abitazione (è in piena campagna), cosa succede? La notifica viene considerata comunque come effettuata dopo un tot tempo? Oppure viene dato l'incarico a messi notificatori comunali o di altro tipo(?) per la consegna nel luogo di residenza, visto che per verificare la residenza il vigile urbano è venuto a casa e quindi sa effettivamente dove si trova fisicamente ?

    Scusate la domanda forse sciocca, ma non riesco a capire l'iter della cosa,spero che qualcuno possa aiutarmi :)
     
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    A questo punto mi chiedo: se il postino che dovesse ricevere un atto giudiziario, una multa o simili da recapitarmi e non effettuasse la consegna, perchè non sa dove si trova la mia abitazione (è in piena campagna), cosa succede? La notifica viene considerata comunque come effettuata dopo un tot tempo?

    Nò.

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    Oppure viene dato l'incarico a messi notificatori comunali o di altro tipo(?) per la consegna nel luogo di residenza, visto che per verificare la residenza il vigile urbano è venuto a casa e quindi sa effettivamente dove si trova fisicamente?

    A seguito della restituzione al mittente del plico con indicate le motivazioni del mancato recapito, questi normalmente richiede la notificazione "a mani" al comune di residenza del destinatario che vi provvederà tramite il messo comunale o eventualmente tramite agente di Polizia Locale (per quest'ultimo dipende comunque dal tipo di atto o se ha anche la qualifica di messo comunale).
     
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    "A seguito della restituzione al mittente del plico con indicate le motivazioni del mancato recapito, questi normalmente richiede la notificazione "a mani" al comune di residenza del destinatario che vi provvederà tramite il messo comunale o eventualmente tramite agente di Polizia Locale (per quest'ultimo dipende comunque dal tipo di atto o se ha anche la qualifica di messo comunale)."





    Grazie per la risposta, "normalmente"cosa significa, che è a sua discrezione e potrebbe anche non farlo?

    Una cosa non mi è chiara della procedura... il postino (o un messo) potrebbe emettere un avviso di giacenza senza nei fatti immetterlo nella mia cassetta postale. A quel punto si considera come se io sapessi che l'atto giace da qualche parte ( posta o comune che sia)?
     
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    Grazie per la risposta, "normalmente"cosa significa, che è a sua discrezione e potrebbe anche non farlo?

    Intendo dire che il mittente normalmente dovrebbe richiedere una verifica anagrafica e poi decidere come agire di conseguenza o se trattandosi di verbale inerente il Codice della Strada rivalersi di quanto prevede l'art. 201, comma 3;

    3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

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    Una cosa non mi è chiara della procedura... il postino (o un messo) potrebbe emettere un avviso di giacenza senza nei fatti immetterlo nella mia cassetta postale. A quel punto si considera come se io sapessi che l'atto giace da qualche parte (posta o comune che sia)?

    La notifica a mezzo posta eseguita dal "postino" segue la proceduta dettata dalla legge 890/1982, la notifica eseguita dal messo comunale segue la procedura dettata dal Codice di Procedura Civile (artt. 137 e seguenti), salvo atti che richiedono la procedura "speciale" ex art. 60 del D.P.R. 600/1973, che di fatto si rifà al C.P.C. con le modifiche disposte dallo stesso art. 60, ora il postino se ha restituito al mittente l'atto per destinatario " sconosciuto/irreperibile/trasferito/o altro, non ha di certo emesso nessun avviso di giacenza, in quanto al messo comunale se agisce ex art. 140 c.p.c. (irreperibilità temporanea) emette un avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale affisso alla porta dell'abitazione del destinatario (o magari immesso nella sua cassetta della posta), inoltre glielo invia allo stesso indirizzo tramite raccomandata A.R., se invece considera in destinatario di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.), si limita al solo deposito di copia dell'atto presso la casa comunale senza nessun ulteriore avviso!

    Edited by cursorTV - 14/3/2021, 09:04
     
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    Su una vecchia pubblicazione di Maggioli Editore per quello che riguarda le notifificazioni tributario ho trovato questa interpretazione che potrebbe andare bene anche per altri atti da notificare penso: "Salvo quanto disposto dall' art 171 del CPP, nel caso di cambiamento di residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello stesso Comune, l'agente postale,qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo,provvede, nei modi indicati dal primo,secondo e terzo comma dell' articolo 7(penso si riferisca alla legge 890/1982) alla immediata consegna direttamente o, se cio' non sia possibile a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario.

    Ciao
     
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    CITAZIONE (sterob64 @ 15/3/2021, 15:47) 
    Su una vecchia pubblicazione di Maggioli Editore per quello che riguarda le notificazioni tributario ho trovato questa interpretazione che potrebbe andare bene anche per altri atti da notificare penso: "Salvo quanto disposto dall'art 171 del CPP, nel caso di cambiamento di residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello stesso Comune, l'agente postale, qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, nei modi indicati dal primo, secondo e terzo comma dell' articolo 7 (penso si riferisca alla legge 890/1982) alla immediata consegna direttamente o, se ciò non sia possibile a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario.

    Ciao

    Anch'io mi ricordo di questa vecchia disposizione o... forse era una circolare delle poste che indicava ai postini di attivarsi con questa modalità per gli atti giudiziari in caso di destinatario trasferito nell'ambito dello stesso comune, forse mi sbaglio ma non mi pare che agiscano ancora così, d'altronde sia nelle restrizioni all'utilizzo del servizio seguimi, sia nell'art. 7 della L. 890/1982, non vi è nessuna indicazione per procedere in tal senso. <_<
     
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5 replies since 12/3/2021, 16:06   1088 views
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