Notifiche di permessi di costruire o decreti di responsabilità interni

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    Salve, da poco effettuo alcuni tipi di notifiche all'interno dell'Ente in cui lavoro e volevo sapere come comportarmi riguardo a notifiche dei permessi di costruire o decreti di responsabilità di personale interno al Comune.
    Prima di me, tali notifiche venivano effettuate mediante una sorta di dicitura di notifica già scritta sul permesso di costruire, tipo:

    RELAZIONE DI NOTIFICA
    Io sottoscritto messo comunale dichiaro di avere oggi XXXXX notificato il presente permesso di costruire al Signor. XXXXX consegnandone l'originale a mani XXXXXXXXXX

    PER ACCETTAZIONE IL MESSO COMUNALE

    _________________ _____________________

    in cui non era presente alcun numero cronologico.

    Volevo sapere visto che mi occupo solo di questi tipi di notifiche, avendo come lavoro principale il Protocollo, se deve essere presente il numero cronologico delle notifiche (visto che non c'è) e se si....... lo dovrei aggiungere io a penna? Inoltre deve esserci anche un registro di tali notifiche con il numero cronologico e deve essere portato in conservazione?

    Grazie infinite
     
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    Accanto alla dicitura "Relazione di Notifica" ci devi mettere il numero cronologico di notifica , anche a penna va bene.
    Devi avere un registro per le notifiche, da registrare gli atti e di conseguenza avere il numero da mettere in relata.
    Il registro poi deve essere conservato negli anni.
     
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    Volevo sapere visto che mi occupo solo di questi tipi di notifiche, avendo come lavoro principale il Protocollo, se deve essere presente il numero cronologico delle notifiche (visto che non c'è) e se si....... lo dovrei aggiungere io a penna? Inoltre deve esserci anche un registro di tali notifiche con il numero cronologico e deve essere portato in conservazione?

    Il registro delle notificazioni non sarebbe nemmeno obbligatorio, prima della Legge 142/1990, l’esistenza del registro delle notifiche, così come altri registri, quale quello dell’Albo Pretorio e dei depositi alla Casa Comunale era previsto dal combinato disposto del R.D. 297/1911 art. 83 e dall’allegato 4 al decreto. In seguito all’adozione della Legge 142/1990, detto Regio Decreto è stato abrogato dall’art. 64, comma 1, lettera a) e di conseguenza non è più espressamente prevista la tenuta di questi registri, quindi anche di quello delle notificazioni.

    CITAZIONE
    Salve, da poco effettuo alcuni tipi di notifiche all'interno dell'Ente in cui lavoro e volevo sapere come comportarmi riguardo a notifiche dei permessi di costruire o decreti di responsabilità di personale interno al Comune.

    Per quel che riguarda i permessi di costruire, come che avevo riferito in questa discussione, nel mio comune sono stati nominati con provvedimento sindacale messi comunali tutto il personale dell'area urbanistica/attività produttive per poter notificare tutti i documenti da loro emessi e quindi anche i permessi di costruire, è prassi la consegna in ufficio senza particolari formalità sul ricevente che firma per ricevuta, più spesso a ritirarli è il tecnico che ha presentato la pratica, ma viene comunque compilata una relata di notifica, a tali atti non transitando per l'ufficio del messo non gli viene assegnato nessun numero cronologico di notificazione, in quanto a decreti di responsabilità di personale interno, normalmente neanche quelli transitano per il messo, ma vengono consegnati direttamente dal proprio dirigente o dal segretario comunale.
     
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    ok. Grazie
     
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    nel mio comune ho fatto questo ragionamento ai responsabili Area:
    L'art. 48 del CAD - DLgs 82/2005 parifica la trasmissione PEC alla notifica postale (fatta ai sensi dell'art. 12 L, 890/99).
    Il legislatore ha obbligato imprese e professionisti a dotarsi di PEC. In particolare, l'art. 5-bis del CAD - DLgs 82/2005 prevede che le comunicazioni tra P.A. e imprese avvenga “esclusivamente” per via telematica.
    Il DPR 380/2001 art. 20 al comma 6 parla effettivamente di notifica del provvedimento.

    Inoltre, se sei lombardo, La L.R. 12/2005 art.38 dice:
    comma 7. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, [omissis]…... Dell’avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati, nonché notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio.

    7-bis. L’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, [omissis]….... Nel caso di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, l’ammontare degli oneri è determinato al momento della loro approvazione, [omissis]….... Fatta salva la facoltà di rateizzazione, la corresponsione al comune della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se dovuti, deve essere fatta all’atto del rilascio del permesso di costruire, ovvero allo scadere del termine di quindici giorni previsto dal comma 7, primo periodo, nei casi di cui al comma 10.


    La lettura del comma 7 bis della LR 12/2005 permette di notare che la data di notifica del permesso costruire non ha rilevanza economica poiché, per il conteggio degli oneri dovuti, i termini sono fissati dall’emanazione o approvazione dei provvedimenti.
    Notificare l'atto non è utile per tutelare l’attività del Responsabile di Procedimento poiché il rispetto dei termini di legge previsti dal DPR 380/2001 sono fissati dall’adozione del provvedimento.
    Considerare la consegna del Permesso di costruire come notifica si ritiene sia errato, in quanto le procedure notificatorie seguono un iter preciso (registrazione in apposito registro e rispetto codice della procedura civile), “pesante”, costoso e, in ultima analisi, inutile. Quindi notificare sarebbe contrario al principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione ovvero non conforme ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

    In ultima analisi, Il Responsabile del Procedimento che emette l’atto, secondo il combinato disposto dell’art. 6 della L. 241/90 e dell’art. 10 della L. 265/99 può e deve procedere alla notifica diretta attraverso canali più rapidi, pratici ed economici.

    Quindi prima di chiedere la notifica a me, devono aver fatto tentativo via PEC e via posta.
    Ora sono circa dieci anni che non mi chiedono di fare notifiche.
     
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4 replies since 16/4/2021, 10:45   174 views
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