Notificazione a legale rappresentante

Notifica al domicilio o alla sede legale?

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  1. Baguy
     
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    Salve, Volevo porre una domanda agli esperti di questo forum

    Premessa:
    Ero amminisratore unico di una Srl con sede legale dal commercialista.
    Nel 2008 notificarono al mio commercialista un ingiunzione di pagamento di cui io non venni mai a conoscenza se non il mese scorso ricevendo al mio domicilio una cartella esattoriale di Equitalia.

    La mia domanda era questa:

    E’ da considerare lecito che nonostante i verbali, le ingiunzioni di pagamento dei verbali e le cartelle esattoriali facciano riferimento a me come responsabile della trasgressione e destinatario delle notifiche, si possa notificare l’ordinanza di ingiunzione alla sede legale della società(di cui io non ero già più amministratore) senza prima passare dal mio domicilio?

    quindi se l'ingiunzione è indirizzata a:

    MARIO ROSSI in qualità di Legale rappresentante della ROSSI Srl

    E' da considerare l'atto destinato alla società (persona giuridica) o alla persona fisica.

    Grazie anticipatamente.
     
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  2. ManuelaRm
     
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    Anche se tu non eri più il rappresentante legale della società, questa evidentemente ha continuato ad avere la vecchia sede legale e gli atti sono arrivati al tuo ex-commercialista.
    Qualche tempo fa il notificatore doveva obbligatoriamente passare prima alla società e successivamente, e solo se questa era irreperibile presso l'indirizzo della sede legale, si faceva inviare i dati del rappresentante legale per notificare alla persona fisica.
    Ora invece si può notificare senza nessun tipo di gerarchia tra persona giuridica e persona fisica, se sull'atto sono riportati i dati di entrambe.
    L'ingiunzione così come la riporti tu è corretta e sì, è destinato proprio alla persona fisica.
    Mi sembra,invece, scorretto da parte del tuo ex-commercialista il non averti avvertito degli atti pregressi...
     
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  3. Alex da Sommacampagna
     
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    Premetto che noi messi siamo chiamati a considerare differentemente la residenza della persona fisica da quello che invece è il suo domicilio, detto ciò ritengo comunque che tu invece ritenga i due termini equivalenti perciò ti rispondo di conseguenza.
    Come già ti è stato risposto dalla mia collega ManuelaRm, fino a poco tempo fa il notificante (colui che chiede a noi di eseguire una notifica) prima di agire nei confronti della persona fisica del legale rappresentante di una persona giuridica doveva aver tentato di far notificare l'atto emesso alla persona giuridica destinataria dello stesso;

    in questo caso la formula è
    "...notifico alla "persona giuridica" nella persona del "legale rappresentante"..."

    se tale notificazione non giunge a buon fine, ad esempio per cessata esistenza della sede legale, si procede nei confronti della persona fisica del legale rappresentante e la formula corretta è
    "notifico alla "persona fisica" in veste, o in qualità, di legale rappresentante della "persona giuridica".

    Ovviamente gli atti emessi in un determinato periodo riconducono al legale rappresentante "pro tempore" cioè a colui che rivestiva tale carica nel momento in cui si sono svolti i fatti che hanno motivato l'emissione dell'atto, quando invece viene erroneamente chiamato il "nuovo" legale rappresentante quest'ultimo può chiamare civilmente in causa il "vecchio" quale effettivo responsabile.

    Nel caso che mi riferisci intuisco che c'è stato un periodo di disordine amministrativo durante il quale non ci si è curati dei rapporti fiduciari che dovrebbero intercorrere tra un legale rappresentante e lo studio commercialistico che si è deciso di attribuire quale sede legale della persona giuridica rappresentata.

    E' comodo attribuire sede legale presso uno studio che si occupa di tutti gli aspetti amministrativi, fiscali, e/o di semplice segreteria ma non bisogna dimenticare che il rapporto "sede legale"/"legale rappresentante" deve essere concretamente mantenuto con disponibilità personale e corretti rapporti economici; gli equivoci iniziano a sorgere, in genere, quando il legale rappresentante latita oppure quando non si rispettano gli accordi economici predetti.

    Qualunque sia il caso però è essenziale non trascurare il fatto di comunicare all'ente preposto (CCIAA) una nuova sede legale per la persona giuridica che si rappresenta affinchè gli atti ad essa destinati possano venire a conoscenza del legale rappresentante; in mancanza di ciò lo studio commercialistico è costretto responsabilmente a mantenere la sede legale ivi attribuita ricevendo gli atti fino a che, mancato il contatto con il legale rappresentante, non riterrà opportuno attivarsi a proprie spese per "sganciarsi" da tale posizione.

    Ovviamente fino ad allora gli atti hanno prodotto gli effetti per cui sono stati emessi con le conseguenze che ne sono derivate.

    Qualora presso lo studio commercialistico fosse stata tolta la sede legale della persona giuridica, lo stesso avrebbe a suo tempo rifiutato gli atti e questi sarebbero stati dirottati presso la residenza o il domicilio del legale rappresentante; se ciò non è avvenuto, lo ripeto, in genere è dovuto al mancare del rapporto fiduciario necessario tra studio commercialistico e legale rappresentante.

    Si intuisce quindi quanto il termine "legale rappresentante" racchiuda in sè la continua e totale responsabilità riferita alle azioni che vanno poste in essere al fine di mantenere la persona giuridica in una condizione di regolarità amministrativa giungendo a dover pagare personalmente nel caso di omissioni in tal senso prodotte.

    Oggigiorno la norma è stata resa più elastica rendendo possibile sia per il notificante che per il notificatore (noi messi), decidere, a seconda i casi che ci si prospettano, quale sia il luogo più indicato ad eseguire una notifica destinata ad una persona giuridica ma ciò non penso cambierebbe molto nel tuo caso a meno che tu stesso non disponga con una elezione di domicilio agli enti che emettono atti nei confronti della persona giuridica che rappresenti di privilegiare la notificazione presso di te.

    Nella speranza di esserti stato esauriente

    Alex da sommacampagna

    Edited by Alex da Sommacampagna - 11/1/2011, 18:47
     
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  4. Baguy
     
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    Grazie a tutti, siete stati super esaustivi come al solito.
    Ho solo un'altra piccola domanda:

    ManuelaRm dice:
    "Qualche tempo fa il notificatore doveva obbligatoriamente passare prima alla società e successivamente, e solo se questa era irreperibile presso l'indirizzo della sede legale, si faceva inviare i dati del rappresentante legale per notificare alla persona fisica."

    Di quanto tempo fa si parla? E' prima del 2008?


     
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  5. ManuelaRm
     
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    Guarda, io che la notifica fosse indifferentemente fattibile alla società o al R.L. l'ho saputo quest'anno...Fino a tutto il 2009 sono passata prima dalla società e , se non la trovavo, dal R.L.
    Il vecchio sistema vale ancora se il richiedente non mette sull'atto i dati di entrambi.
     
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  6. Narcisa
     
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    Premesso che la notifica di un atto destinato a persona giuridica, mediante consegna a mani del legale rappresentante, può avvenire anche in luogo libero, vorrei sapere se tale possibilità può essere estesa anche alla "persona incaricata di ricevere l'atto"
     
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    CITAZIONE (Narcisa @ 17/3/2011, 09:20) 
    Premesso che la notifica di un atto destinato a persona giuridica, mediante consegna a mani del legale rappresentante, può avvenire anche in luogo libero, vorrei sapere se tale possibilità può essere estesa anche alla "persona incaricata di ricevere l'atto"

    Io non credo, l'art. 138 c.p.c. può essere applicato solo nei confronti del legale rappresentante (vedi art. 145 c.p.c., primo comma, secondo paragrafo).
     
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  8. Narcisa
     
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    Ho letto i vari interventi nel forum ma non mi è ancora chiara una cosa: per la notifica di un atto amministrativo (non fiscale), si può applicare l'art. 140 CPC nei riguardi di una persona giuridica, oppure la procedura contemplata in tale articolo può essere seguita solo in relazione alla persona fisica che rappresenta l'ente, se indicata nell'atto da notificare?
     
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    CITAZIONE (Narcisa @ 18/3/2011, 18:22) 
    Ho letto i vari interventi nel forum ma non mi è ancora chiara una cosa: per la notifica di un atto amministrativo (non fiscale), si può applicare l'art. 140 CPC nei riguardi di una persona giuridica, oppure la procedura contemplata in tale articolo può essere seguita solo in relazione alla persona fisica che rappresenta l'ente, se indicata nell'atto da notificare?

    Da quando è stato modificato l'art. 145c.p.c., la notifica ai sensi dell'art. 140 e 143 c.p.c. per gli atti amministrativi è effettuabile solo nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente, c'è anche chi sostiene che non essendo specificato nell'art. 145 c.p.c. nessun divieto, li applica anche nei confronti della persona giuridica, io comunque non concordo.
     
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  10. ManuelaRm
     
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    In casi eccezionali io ho fatto il 140 a soc., ma si trattava di piccole soc. con sede legale in appartamenti privati, dopo essermi assicurata che ancora svolgessero lì la loro attività. Questo perchè avevano orari incompatibili con i miei (ad es. un pub che apriva solo dopo le 22 oppure una soc. che apriva le sede in modo saltuario). Però sono consapevole che sono notifiche che potrebbero essere contestate. Quindi il 140 e il 143 , come dice cursor, va applicato solo alle persone fisiche e se non hai nome ed indirizzo di chi rappresenta la persona giuridica, restituisci l'atto non notificato.
     
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  11. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (Narcisa @ 17/3/2011, 09:20) 
    Premesso che la notifica di un atto destinato a persona giuridica, mediante consegna a mani del legale rappresentante, può avvenire anche in luogo libero, vorrei sapere se tale possibilità può essere estesa anche alla "persona incaricata di ricevere l'atto"

    No! La tua premessa non è corretta!
    La notifica alla persona giuridica mediante consegna al legale rappresentante o persona atta a ricevere si fa solo nella sede legale della stessa ( o sede amministrativa, operativa o stabile organizzazione) che ti viene indicata dal notificante traendola dai dati in suo possesso; è la notifica al legale rappresentante conforme al 138 cpc che può essere fatta in luogo libero.

    Alex da Sommacampagna.
     
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  12. Narcisa
     
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    Alex, ti chiedo un chiarimento. Secondo te, è o meno legittima la notifica di un atto amministrativo destinato ad una società di capitali, se il legale rappresentante si presenta direttamente in municipio per il ritiro dell'atto?
     
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  13. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (Narcisa @ 19/3/2011, 17:50) 
    Alex, ti chiedo un chiarimento. Secondo te, è o meno legittima la notifica di un atto amministrativo destinato ad una società di capitali, se il legale rappresentante si presenta direttamente in municipio per il ritiro dell'atto?

    Ti rispondo in modo sibillino...!
    La notifica alle persone giuridiche, e quindi alle società di capitale, si fa nella loro sede nel rispetto delle forme dell'art.145 cpc quindi ciò è quanto deve essere espresso nella tua relata di notifica a prova di falso... mi capisci?

    Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (Alex da Sommacampagna @ 19/3/2011, 19:43) 
    CITAZIONE (Narcisa @ 19/3/2011, 17:50) 
    Alex, ti chiedo un chiarimento. Secondo te, è o meno legittima la notifica di un atto amministrativo destinato ad una società di capitali, se il legale rappresentante si presenta direttamente in municipio per il ritiro dell'atto?

    Ti rispondo in modo sibillino...!
    La notifica alle persone giuridiche, e quindi alle società di capitale, si fa nella loro sede nel rispetto delle forme dell'art.145 cpc quindi ciò è quanto deve essere espresso nella tua relata di notifica a prova di falso... mi capisci?

    Alex da Sommacampagna

    Scusate l'intromissione, ma l'art. 145 c.p.c., da quando è stato modificato dalla legge 263/2005, da la facoltà di scegliere se notificare presso la sede della persona giuridica o alla persona fisica che la rappresenta ai sensi dell'art. 138, 139 e 141 c.p.c., quindi la notifica al legale rappresentante in municipio (luogo libero) è valida, ci sarebbe solo un'irregolarità se prima non si è tentato di notificare l'atto presso la sua abitazione, come disposto dalla modifica all'art. 138 c.p.c. ad opera del Dlgs 196/2003 (privacy), che comunque non influisce sulla validità della notificazione.

    Ciao
     
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  15. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 20/3/2011, 11:43) 
    CITAZIONE (Alex da Sommacampagna @ 19/3/2011, 19:43) 
    Ti rispondo in modo sibillino...!
    La notifica alle persone giuridiche, e quindi alle società di capitale, si fa nella loro sede nel rispetto delle forme dell'art.145 cpc quindi ciò è quanto deve essere espresso nella tua relata di notifica a prova di falso... mi capisci?

    Alex da Sommacampagna

    Scusate l'intromissione, ma l'art. 145 c.p.c., da quando è stato modificato dalla legge 263/2005, da la facoltà di scegliere se notificare presso la sede della persona giuridica o alla persona fisica che la rappresenta ai sensi dell'art. 138, 139 e 141 c.p.c., quindi la notifica al legale rappresentante in municipio (luogo libero) è valida, ci sarebbe solo un'irregolarità se prima non si è tentato di notificare l'atto presso la sua abitazione, come disposto dalla modifica all'art. 138 c.p.c. ad opera del Dlgs 196/2003 (privacy), che comunque non influisce sulla validità della notificazione.

    Ciao

    Attento CursorTV, il quesito parla di notifica alla società di capitale (art.145) non parla di notifica al legale rappresentante (art.138) quindi se in relata scrivi "notifico a società di capitale mediante consegna al legale rappresentante" ci devi anche scrivere di trovarti nella sede della stessa.

    Se ti trovi nel tuo ufficio la relata deve esprimersi diversamente e cioè "in luogo libero e in condizioni di riservatezza notifico a Pinco Palla in veste di legale rappresentante della società di capitali" (persona giuridica o non giuridica).

    Si tratta della sostanziale differenza tra notificatario e consegnatario,
    nel 145 il legale rappresentante è un consegnatario
    nel 138 (o 139) il legale rappresentante è un notificatario

    Ritengo pertanto di aver risposto correttamente al quesito e aggiungo comunque che, mentre il 138 luogo libero violerebbe la privacy se non tentata la notifica prioritariamente presso la dimora, il 145 cita chiaramente che si può dirottare al legale rappresentante la notifica destinata ad una persona giuridica solo se non è possibile farlo nella sede della stessa, possibilità che può essere dovuta ad inesistenza ma anche a ferie, orari di apertura, ecc.

    Quindi, mentre il 138 non cambia il destinatario della notifica il 145 invece lo cambia , pertanto, prima di far ciò ritengo non si debba omettere di tentare prima la notifica presso la sede.


    Bye
    Alex da Sommacampagna
     
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