Notificazione a legale rappresentante

Notifica al domicilio o alla sede legale?

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  1. Narcisa
     
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    Il fatto che il nominativo del legale rappresentante non sia indicato nell'atto da notificare ma che sia invece ricavato da una visura camerale, rende inapplicabile la possibilitò della notifica "in luogo libero e in condizioni di riservatezza a xy in veste di legale rappresentante della società di capitali"?
     
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  2. exenon99
     
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    CITAZIONE (Narcisa @ 20/3/2011, 17:11) 
    Il fatto che il nominativo del legale rappresentante non sia indicato nell'atto da notificare ma che sia invece ricavato da una visura camerale, rende inapplicabile la possibilitò della notifica "in luogo libero e in condizioni di riservatezza a xy in veste di legale rappresentante della società di capitali"?

    Secondo Me....il fatto che il nominativo del legale rappresentante non sia indicato nell'atto, dovrebbe essere sufficiente ad indurre il Messo a restituire l'atto al notificante privo di notifica, in quando (sempre secondo Me) la visura camerale non sempre ti dà l'esatta situazione reale e comunque non cambia l'intestazione dell'atto e domani qualcuno potrebbe sempre dire: "Noi avevamo chiesto la notifica alla Società".
     
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    CITAZIONE (Alex da Sommacampagna @ 20/3/2011, 12:53) 
    il 145 cita chiaramente che si può dirottare al legale rappresentante la notifica destinata ad una persona giuridica solo se non è possibile farlo nella sede della stessa, possibilità che può essere dovuta ad inesistenza ma anche a ferie, orari di apertura, ecc.

    Quindi, mentre il 138 non cambia il destinatario della notifica il 145 invece lo cambia , pertanto, prima di far ciò ritengo non si debba omettere di tentare prima la notifica presso la sede.


    Bye
    Alex da Sommacampagna

    Art. 145.
    (Notificazione alle persone giuridiche)

    La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
    La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
    Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.
     
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    CITAZIONE (exenon99 @ 20/3/2011, 17:38) 
    CITAZIONE (Narcisa @ 20/3/2011, 17:11) 
    Il fatto che il nominativo del legale rappresentante non sia indicato nell'atto da notificare ma che sia invece ricavato da una visura camerale, rende inapplicabile la possibilitò della notifica "in luogo libero e in condizioni di riservatezza a xy in veste di legale rappresentante della società di capitali"?

    Secondo Me....il fatto che il nominativo del legale rappresentante non sia indicato nell'atto, dovrebbe essere sufficiente ad indurre il Messo a restituire l'atto al notificante privo di notifica, in quando (sempre secondo Me) la visura camerale non sempre ti dà l'esatta situazione reale e comunque non cambia l'intestazione dell'atto e domani qualcuno potrebbe sempre dire: "Noi avevamo chiesto la notifica alla Società".

    Anch'io ero dello stesso avviso, questa è comunque in parte la risposta data in un quesito simile nel forum di A.N.N.A. :
    Le visure camerali, in quanto pubblici registri, ove le società hanno l'obbligo di registrare tutte le variazioni apportate alla stessa, fanno fede nei confronti dei terzi.
    Quindi una variazione apportata alla società, ma non registrata, non ha valenza ai fini della notificazione, tranne che si possa provare che il richiedente la notifica, sia stato messo al corrente della reale situazione.
    Quindi la società non potrà accampare pretese di annullamento della notificazione che ha fatto riferimento al dato ufficiale.
    Quindi se si può effettuare le visure camerali, che sono da considerarsi parte delle ricerche previste dall'art. 148 c.p.c., il dato che si ricava è quello ufficiale previsto dal C.C. 2188.

    In considerazione di quanto sopra, io personalmente, se nell'atto non è indicato il nominativo del legale rappresentante, ovviamente nell'impossibilità di notifica presso la sede, da riportare in relata, effettuo una visura camerale, se il legale rappresentante è residente nel mio comune, procedo nei suoi confronti, se invece è residente in un'altro comune, restituisco l'atto allegando la visura camerale e dichiarando in relata che non mi è possibile agire anche nei suoi confronti.

    Ciao

    Edited by cursorTV - 20/3/2011, 21:11
     
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  5. exenon99
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 20/3/2011, 19:52) 
    CITAZIONE (exenon99 @ 20/3/2011, 17:38) 
    Secondo Me....il fatto che il nominativo del legale rappresentante non sia indicato nell'atto, dovrebbe essere sufficiente ad indurre il Messo a restituire l'atto al notificante privo di notifica, in quando (sempre secondo Me) la visura camerale non sempre ti dà l'esatta situazione reale e comunque non cambia l'intestazione dell'atto e domani qualcuno potrebbe sempre dire: "Noi avevamo chiesto la notifica alla Società".

    Anch'io ero dello stesso avviso, questa è comunque in parte la risposta data in un quesito simile nel forum di A.N.N.A. :
    Le visure camerali, in quanto pubblici registri, ove le società hanno l'obbligo di registrare tutte le variazioni apportate alla stessa, fanno fede nei confronti dei terzi.

    Quindi una variazione apportata alla società, ma non registrata, non ha valenza ai fini della notificazione, tranne che si possa provare che il richiedente la notifica, sia stato messo al corrente della reale situazione.

    Quindi la società non potrà accampare pretese di annullamento della notificazione che ha fatto riferimento al dato ufficiale.

    Quindi se si può effettuare le visure camerali, che sono da considerarsi parte delle ricerche previste dall'art. 148 c.p.c., il dato che si ricava è quello ufficiale previsto dal C.C. 2188.

    Ciao

    Io non può.....anche perchè un pò non voglio perchè, penso che tali ricerche NON sono da considerarsi parte delle ricerche previste dall'art. 148 del c.p.c..
    Ciao.

    CITAZIONE
    In considerazione di quanto sopra, io personalmente, se nell'atto non è indicato il nominativo del legale rappresentante, ovviamente nell'impossibilità di notifica presso la sede, da riportare in relata, effettuo una visura camerale, se il legale rappresentante è residente nel mio comune, procedo nei suoi confronti, se invece è residente in un'altro comune, restituisco l'atto allegando la visura camerale e dichiarando in relata che non mi è possibile agire anche nei suoi confronti.

    Certo Cursor, non ho mica detto che non lo puoi fare o che sia reato farlo, dico solo che non è strettamente competenza del Messo andare a ricercare il rappresentante legale di una società, se questi non è indicato nell'atto, anche perchè se il notificante non lo specifica molto probabilmente è perchè residente in altro Comune, e che comunque diciamo che ritengo che sia più competenza loro che nostra.

    Edited by exenon99 - 20/3/2011, 22:22
     
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    Premesso che nel mio Comune ci sono 4 società in tutto e che non si mai presentato un caso del genere, Exe-non ha tutti i torti leggendo bene l'art. 145 c.p.c.
    Come si potrebbe contestargli il fatto che lui restituisce l'atto se non gli è indicato il L.R.?


    Art. 145.
    (Notificazione alle persone giuridiche)

    La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

    A seguire il testo alla lettera ...


    E' chiaro che però si allungherebbero i tempi. Restituendo l'atto con relata negativa (conoscendo che è il L.R.) ci si vedrà nuovamente recapitato l'atto e magari con l'urgenza...
    Forse sarebbe meglio interpellare telefonicamente il notificante e mettersi d'accordo sul da farsi.
    Alla fine ci si guadagna. <_<


    Edited by Borghetto - 21/3/2011, 11:10
     
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    Ritengo che sia senz'altro corretto se non è stato possibile notificare presso la sede, restituire l'atto se non è indicato il nominativo del legale rappresentante.
    Era solo la considerazione che, se tramite visura camerale si è a conoscenza del nominativo, restituire l'atto al richiedente, che farà la stessa visura e dopo pochi giorni te lo rispedisce, mi sembra un inutile spreco di tempo e denaro, è vero comunque che sono casi piuttosto rari.

    Ciao
     
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  8. exenon99
     
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    CITAZIONE (Borghetto @ 21/3/2011, 07:51) 
    E' chiaro che però si allungherebbero i tempi. Restituendo l'atto con relata negativa (conoscendo che è il L.R.) ci si vedrà nuovamente recapitato l'atto e magari con l'urgenza...
    Forse sarebbe meglio interpellare telefonicamente il notificante e mettersi d'accordo sul da farsi.
    Alla fine ci si guadagna. <_< [/color]

    Certamente Borghy....Tu come al solito preferisci essere sempre gentile e disponibile....però se non metti i puntini sulle "I",(ammesso che c'è ne sia di bisogno) specialmente con l'Ade della tua zona, ti ritroverai sempre Atti sulla tua scrivania pronti a metterti in difficaltà, Io l'ho fatto e devo dire che ho avuto ottimi risultati. ;)
    Ciao.
     
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  9. Narcisa
     
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    In caso di notifica di un atto amministrativo ad una società in nome collettivo oppure ad una società in accomandita semplice, è esclusa l'applicazione dell'art. 145 CPC (riservato alle persone giuridiche)?
    La notifica ad una s.n.c. deve essere effettuata mediante consegna al socio che ha anche la rappresentanza legale oppure può essere fatta ad uno qualsiasi dei soci o anche a familiare/persona addetta all'ufficio/persona addetta all'azienda presente nella sede della ditta (in busta chiusa e sigillata)?
     
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  10. Icaro1982
     
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    Salve a tutti, ho bisogno di un consigli, posso notificare contemporaneamente ilmedesomo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con pedissequo precetto sia alla sede della società Srl in liquidazione sia al liquidatore presso il suo domicilia di cui alla visura camerale? ciò per me è rilevante dal momento in cui ho il fondato timore che presso la sede le gale non ci cia niente e nessuno essendo un capannone abbandonato, e d'altro canto non ho tempo da perdere.
    Grazie per la gentilezza
     
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    Messo MALISSIMO

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    Certamente se dalla visura camerale risulta l'indirizzo del leg. rappr./liquidatore è chiaro e pacifico che la notifica deve essere fatta li. saluti
     
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  12. Icaro1982
     
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    Grazie, ma uncollega mi aveva fatto venire il dubbio che non potevo notificare lo stesso decreto ing con precetto contemporaneamente alla sede legale e al domicilio del liquidatore, ma che al contrario avrei dovuto procedere per sequenza, prima alla sede e poi in caso di risultato negativo al liquidatore. ma a questo punto notifico in contemporanea.
    Saluti
     
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  13. Annunziata Senatore
     
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    SALVE, ANCH'IO HO UN PROBLEMA SIMILE.
    Mi è tornata indietro la notifica allla società in liquidazione, con dicitura "traferito". dalla visura però la sede risulta sempre la stessa. Nell'atto non ho indicato il liquidatore con la residenza. Posso rinotificare lo stesso atto aggiungendo nella relata anche la notifica alla residenza del liquidatore che risulta dalla visura?
     
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  14. Annunziata Senatore
     
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    Salve,
    Mi è tornata indietro la notifica allla società in liquidazione, con dicitura "traferito". dalla visura però la sede risulta sempre la stessa. Nell'atto non ho indicato il liquidatore con la residenza. ho solo messo la dictura in nome del l.r.p.t. Posso rinotificare lo stesso atto aggiungendo nella relata anche la notifica alla residenza del liquidatore che risulta dalla visura? o devo rifare l'atto con i dati completi e rifare la notifica alla sede e al liquidatore alla sua residenza?
     
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    A mio avviso è meglio indicare il liquidatore anche nell'intestazione eventualmente aggiungendolo anche a penna sullo stesso atto, ma non vedo il motivo di rinotificarlo ancora alla società (anche considerato che già la prima notifica ha avuto esito, probabilmente essendo in liquidazione è cessata e/o la sede è chiusa), basta la notifica direttamente al liquidatore che è il suo legale rappresentante pro tempore.
     
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36 replies since 23/11/2010, 16:25   23624 views
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