Notifica a deceduto

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  1. Sandro70
     
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    Salve chi mi può aiutare?

    Ho ricevuto dall' Agenzia delle Entrate una notifica di avviso di liquidazione a persona deceduta nel 2008,
    e siccome non risulta essere pervenuta a loro ufficio nessuna comunicazione ex. Art. 65 in merito alle generalità ed al domicilio fiscali degli aventuali eredi mi chiedono la notifica impersonalmente e colletivamente ex art. 65 nell' ultimo domicilio del cuius che tra l' altro non era neanche sposato.

    I miei dubbi sono :

    Si può notificare a una persona deceduta nel 2008?

    Ho se trovassi una persona erede e rifiuta di ricevere l' atto cosa bisogna fare?

    O nel caso non trovassi nessuno degli eredi?

    Grazie per il vostro aiuto.
     
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  2. exenon99
     
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    Se ti è stata richiesta espressamente una notifica ai sensi dell'art. 65 del DPR 600, ti rechi all'ultimo domicilio del de cuius e notifichi a chiunque si dichiari erede del deceduto, in caso di rifiuto o se non trovi nessuno, effettui la notifica tramite deposito nella casa comunale.
    Ciao.
     
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  3. Sandro70
     
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    Gentilissimo Exenon,
    Quindi in caso di rifiuto o se non dovessi trovare nessuno
    degli eredi a quel domicilio devo depositsre l' atto presso la casa comunale.

    Leggendo questo art. che ti cito pensavo che non era possibile depositarlo presso la casa comunale.

    CASSAZIONE



    ACCERTAMENTO







    Notificazione agli eredi ex art. 65 del d.P.R. n. 600/73 – sent. n. 311 del 12 gennaio 2010


    AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Morte del contribuente - Mancata comunicazione delle generalità degli eredi - Tentativo di notifica presso il domicilio - Accertamento del decesso da parte del messo notificatore - Mancanza di persone idonee e disponibili a ricevere l'atto - Conseguenze - Notificazione agli eredi ex art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessità - Notificazione al defunto ex art. 140 cod. proc. civ. - Nullità.





    Nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, secondo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. nei confronti del defunto, previo tentativo di consegna dell'atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto. Il messo notificatore, ove sia venuto a conoscenza del decesso e non abbia reperito presso il domicilio persone idonee e disponibili a ricevere l'avviso, è tenuto invece a restituirlo con l'indicazione del motivo per cui la notificazione non ha potuto aver luogo, con la conseguenza che l'Ufficio, reso edotto del decesso, può disporre che l'atto sia notificato nei modi previsti dall'art. 65 cit.



    Grazie.


     
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  4. exenon99
     
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    L'Art. parla della nullità della notifica nel caso si proceda ad effettuare la notifica ai sensi dell'ex 140 nei confronti del destinatario di cui Tu Messo hai accertato il decesso.
    Ciao.
     
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    QUIIn fondo, nell'ultimo caso con titolo:
    Persona deceduta, eredi sconosciuti. Relata di notifica ai sensi dell’art. 65 (collettivamente ed impersonalmente agli eredi)
    Troverai copia della relata da adottare.
    :)
     
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  6. Sandro70
     
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    Grazie per l' aiuto che mi date,
    Io purtroppo non ho avuto la possibilità di fare dei corsi
    E per di più chi faceva il messo prima di me, lo hanno trasferito in un altro ufficio,
    e il mio responsabile mi disse che notificare (per lui)erano solo 3 passaggi.

    Grazie ancora per il vostro aiuto.
     
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    Se al domicilio del defunto troviamo una persona già legata da vincoli affettivi al de cuius che si dichiara erede, possiamo consegnargli l'avviso di accertamento tributario (intestato collettivamente ed impersonalmente agli eredi) oppure dobbiamo essere certi che effettivamente egli rientri nell'asse ereditario e non abbia rinunciato all'eredità?
     
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6 replies since 1/3/2011, 15:30   4423 views
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