Raccomandata a mezzo posta

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  1. aleefraz
     
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    Salve a Tutti,
    dopo quasi un anno torno a farmi 'sentire'.
    Non è che Vi abbia 'snobbati' semplicemente il lavoro che dovevo intraprendere s&o dovrebbe iniziare adesso.
    E nel mentre mi è sorta una domanda che Vi sottopongo:
    fatto salvo il caso in cui questa rivesta effetto di notifica, ma le raccomandate non posso inoltrarle con altro Servizio Postale che non sia Poste Italiane?
    Se mi autorizzate posso essere più esplicito circa il nome del Gestore Postale a cui faccio riferimento.
    Questo oltre a costare meno è altrettanto valido circa l'attestazione delle consegne.
    Grazie in anticipo
    saluti ed auguri
    Grazie
     
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    Art. 4 del Dlgs 261/1999 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
    interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio)


    Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva)

    1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:

    a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con

    la notificazione
    di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;

    b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


    La raccomandata A.R. prevista dall'art 140 c.p.c. è una comunicazione connessa alla notificazione, quindi a quanto pare è ancora un'esclusiva di Poste Italiane.
     
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  3. aleefraz
     
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    Lo supponevo, quantomeno per la raccomandata ex art. 140 che riveste la forma di notifica.
    In realtà mi chiedevo se anche la raccomandata di 'informazione' (ex art. 138) con la quale si comunica la consegna in busta chiusa ad 'altri' rientrasse tra quelle di esclusiva pertinenza del gestore del servizio universale, anche se temo di conoscere la risposta.
    Grazie in ogni caso per la consueta disponibilità e cortesia
    Saluti
     
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  4. Salvatore Calamo1
     
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    CITAZIONE (aleefraz @ 8/1/2014, 21:17) 
    Salve a Tutti,
    dopo quasi un anno torno a farmi 'sentire'.
    Non è che Vi abbia 'snobbati' semplicemente il lavoro che dovevo intraprendere s&o dovrebbe iniziare adesso.
    E nel mentre mi è sorta una domanda che Vi sottopongo:
    fatto salvo il caso in cui questa rivesta effetto di notifica, ma le raccomandate non posso inoltrarle con altro Servizio Postale che non sia Poste Italiane?
    Se mi autorizzate posso essere più esplicito circa il nome del Gestore Postale a cui faccio riferimento.
    Questo oltre a costare meno è altrettanto valido circa l'attestazione delle consegne.
    Grazie in anticipo
    saluti ed auguri
    Grazie

    Sono 3 anni che nel mio Comune che il servizio è svolto da altra società postale,la ZeroDistanze,con costi decisamente inferiori a Poste Italiane.
    Una Raccomandata con avviso di ricevimento costa €. 2,74
    Posso dirvi con tutta sincerità che il lavoro svolto da questi è migliore di quello svolto da PT Italiane.
    Non vorrei errare,ma una sentenza della cassazione vieta alle poste private di consegnare Atti Giudiziari e Multe .
    Le nostre multe vengono inoltrate direttamente a PT Italiane.
    Grazie.
    Ciao.

    CITAZIONE (cursorTV @ 8/1/2014, 21:46) 
    b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.[/color]

    La raccomandata A.R. prevista dall'art 140 c.p.c. è una comunicazione connessa alla notificazione, quindi a quanto pare è ancora un'esclusiva di Poste Italiane.

    L'art. 201 fa riferimento alle violazione del Codice della Strada.
    L'invio della raccomandata A.R. prevista per l'art. 140 C.P.C. può essere inoltrata anche a Poste private.
    Ciao.
     
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    CITAZIONE (aleefraz @ 8/1/2014, 22:15) 
    In realtà mi chiedevo se anche la raccomandata di 'informazione' (ex art. 138) con la quale si comunica la consegna in busta chiusa ad 'altri' rientrasse tra quelle di esclusiva pertinenza del gestore del servizio universale, anche se temo di conoscere la risposta.

    Credo che tu intenda art. 139 c.p.c., ovvero la comunicazione da spedire in caso di consegna al portiere o vicino di casa, e ci aggiungo anche quella prevista dall'art. 60, lettera b-bis del DPR 600/1973, anche queste sono comunicazioni connesse con la notificazione.

    CITAZIONE
    L'art. 201 fa riferimento alle violazione del Codice della Strada.
    L'invio della raccomandata A.R. prevista per l'art. 140 C.P.C. può essere inoltrata anche a Poste private.

    Art. 4 Dlgs 261/1999 (Servizi affidati in esclusiva)

    1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:

    a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con

    la notificazione
    di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;

    b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



    L'art. 4 dal Dlgs 261/1999 non è riferito solo all'art. 201 del Codice della Strada.
     
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  6. aleefraz
     
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    Buongiorno,
    Mi scuso per il refuso tra articoli. Ma data l'ora di ieri dopo una normale giornata 'infernale'.....=
    Si credevo anch'io che raccomandata di comunicazione fosse sempre un atto connesso o collegato ma ero curioso di avere un'altra opinione.
    Grazie ancora ed a presto
    Aleefraz
     
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  7. salvatore Calamo
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 9/1/2014, 08:25) 
    CITAZIONE
    L'art. 201 fa riferimento alle violazione del Codice della Strada.
    L'invio della raccomandata A.R. prevista per l'art. 140 C.P.C. può essere inoltrata anche a Poste private.

    Art. 4 Dlgs 261/1999 (Servizi affidati in esclusiva)

    1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:

    a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con

    la notificazione
    di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;

    b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



    L'art. 4 dal Dlgs 261/1999 non è riferito solo all'art. 201 del Codice della Strada.

    Ecco cosa dice il Decreto Legislativo n. 58 del 31 marzo 2011 sulla liberalizzazione del settore postale:

    Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile scorso è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante: “Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE (un Avviso di rettifica è stato pubblicato nella Gazzetta del 2 maggio).
    Questo decreto legislativo, in vigore dal 30 aprile, intende portare a compimento la riforma del mercato interno dei servizi postali comunitari delineata dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009).
    Il quadro comunitario per i servizi postali dell’Unione europea è delineato essenzialmente nella direttiva 97/67/CE (trasposta nel nostro ordinamento con D.Lgs. 261/1999) che ha avviato il processo di liberalizzazione, sviluppato poi dalla direttiva 2002/39/CE; in particolare, la direttiva ha stabilito un calendario per la liberalizzazione progressiva in due fasi:
    - dal 1° gennaio 2003 per gli invii di corrispondenza con peso inferiore a 100 grammi;
    - dal 1° gennaio 2006 per gli invii di corrispondenza con peso inferiore a 50 grammi.
    L’Unione, consapevole del ruolo fondamentale del mercato dei servizi postali, ha varato un’ulteriore riforma (la Direttiva 2008/6/CE) che ha previsto misure volte a garantire il servizio universale e ha disposto un progressivo abbassamento dei limiti massimi per i servizi postali che gli Stati membri possono riservare al proprio fornitore del servizio universale.
    In particolare, la Direttiva 2008/6/CE ha fissato il termine ultimo per la completa apertura del mercato al 31 dicembre 2010 per la maggioranza degli Stati membri (il 95% del mercato postale comunitario, in termini di volume) e al 31 dicembre 2012 per i restanti Stati membri (Cipro, Grecia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria).
    Dal 1 gennaio 2011, perciò, l’Italia, come la maggioranza degli altri Stati membri, non può concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi per la forniture di servizi postali.
    Il D.Lgs. 58/2011 dà ora attuazione a tali norme e ridefinisce l’ambito del servizio universale, escludendovi la pubblicità diretta per corrispondenza, a decorrere dal 1° giugno 2012, ma continuando a comprendervi:
    a) la posta fino a 2 kg;
    b) i pacchi fino a 20 kg:
    c) le raccomandate e le assicurate;
    d) la c.d. “posta massiva” (comunicazioni bancarie, bollette e bollettini di pagamento, ecc.)
    In conformità all’art. 1, par. 8 della direttiva, il decreto abolisce la residua quota di monopolio prevista fino al 31 dicembre 2010 in favore del fornitore del servizio universale (che il novellato art. 23 del D.Lgs. 261/1999 individua in Poste Italiane).
    Il nuovo art. 4 del D.Lgs. 261/1999, inoltre, riserva al fornitore del servizio universale le notificazioni giudiziarie e quelle relative alle violazioni del Codice della strada.
    Il decreto istituisce inoltre una Agenzia di regolamentazione, che svolge le funzioni di Autorità. In particolare, essa:
    a) regola i mercati, compresa la definizione degli standard di qualità del servizio universale;
    b) adotta i provvedimenti in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi;
    c) predispone le condizioni generali di servizio;
    d) vigila sull’assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze e autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi;
    e) svolge analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l’istituzione di un apposito osservatorio.
    f) determina le tariffe massime delle prestazioni rientranti nel servizio universale;
    g) esercita potere sanzionatorio in caso di inosservanza dei propri provvedimenti.
    L’Agenzia è composta di tre membri, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, previo parere parlamentare. I membri durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta. La dotazione di personale è posta a carico del Ministero dello sviluppo economico. Per almeno 12 mesi dopo la cessazione della carica non possono intrattenere alcun rapporto professionale con le imprese del settore. Entro il 31 marzo di ciascun anno, presentano una relazione al Parlamento.
    Perplessità suscita la scelta operata dal decreto di affidare direttamente a Poste italiane il servizio universale per 15 anni (sia pure con verifica quinquennale, operata dall’Autorità di regolamentazione sulla base di criteri da essa predisposti, di miglioramenti di efficienza, a pena di revoca dell’affidamento).
    Sicuramente più appropriata sarebbe stata la scelta di affidare il servizio universale con apposito atto amministrativo, susseguente ad una procedura ad evidenza pubblica, invece di affidarlo direttamente, per di più con il medesimo atto legislativo di “liberalizzazione”

    A Te una risposta in merito.
    Grazie.
    Ciao.
     
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    L'art. 4 del Dlgs 261/1999 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), sopra postato è proprio quello aggiornato a seguito della modifica ad opera del Dlgs 58/2011.
    Ritengo che sia molto rischioso avvalersi di ditte private per l'inoltro delle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione (oggetto della discussione), poichè legali e commercialisti (specialmente con aziende da cui sono lautamente pagati) sono sempre pronti a sfruttare ogni cavillo normativo per invalidarne la notifica diretta a suoi clienti.
     
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  9. salvatore Calamo
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 9/1/2014, 22:22) 
    L'art. 4 del Dlgs 261/1999 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), sopra postato è proprio quello aggiornato a seguito della modifica ad opera del Dlgs 58/2011.
    Ritengo che sia molto rischioso avvalersi di ditte private per l'inoltro delle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione (oggetto della discussione), poichè legali e commercialisti (specialmente con aziende da cui sono lautamente pagati) sono sempre pronti a sfruttare ogni cavillo normativo per invalidarne la notifica diretta a suoi clienti.

    Con franchezza posso dirti che sono 3 anni che abbiamo sottoscritto contratto con Poste Private e notificato centinaia di atti ai sensi dell'art. 140 C.P.C., con invio di Raccomandata A.R. senza che ci sia stata una lamentela.
    Tengo a precisare che nel nostro Comune pervengono annualmente più di 1.000 atti dalle Agenzie delle Entrate.
    Nell'atto notificato è specificato che viene inoltrata Raccomandata A.R. n. xxxxxxxxxx spedita il giorno xxxxxxx dall'Ufficio Postale (viene specificato per intero la società che gestiste la corrispondenza, qui a Fasano è la Romanazzo Giuliano e Angelini I e M. & C. S.N.C. - Filiale di Fasano)
    L'Unica eccezione è che le Agenzie delle Entrate nella richiesta del rimborso spese di notifiche ci chiedono la spesa effettiva del costo della raccomandata A.R.).
    Ciao.
     
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    CITAZIONE (salvatore Calamo @ 10/1/2014, 06:36) 
    Con franchezza posso dirti che sono 3 anni che abbiamo sottoscritto contratto con Poste Private e notificato centinaia di atti ai sensi dell'art. 140 C.P.C., con invio di Raccomandata A.R. senza che ci sia stata una lamentela.
    Tengo a precisare che nel nostro Comune pervengono annualmente più di 1.000 atti dalle Agenzie delle Entrate.
    Nell'atto notificato è specificato che viene inoltrata Raccomandata A.R. n. xxxxxxxxxx spedita il giorno xxxxxxx dall'Ufficio Postale (viene specificato per intero la società che gestiste la corrispondenza, qui a Fasano è la Romanazzo Giuliano e Angelini I e M. & C. S.N.C. - Filiale di Fasano)
    L'Unica eccezione è che le Agenzie delle Entrate nella richiesta del rimborso spese di notifiche ci chiedono la spesa effettiva del costo della raccomandata A.R.).
    Ciao.

    Ok, non avete mai avuto problemi, non per fare l'uccello del malaugurio :P ma potrebbe essersi trattato solo di fortuna, però di certo la normativa vigente non è stata rispettata.
    Piuttosto mi domando, ma le Agenzie delle Entrate dalle tue parti fanno il tentativo di notifica a mezzo posta prima di scaricare i propri atti ai messi comunali, vabbè che il mio comune ha circa la metà abitanti ed un terzo di estensione del tuo, ma nel 2013 ho notificato per le Agenzie delle Entrate solamente 41 atti che rispetto ai tuoi più di 1000 mi pare ci sia un'evidente sproporzione! :o:
     
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  11. aleefraz
     
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    A questo punto però avete davvero stuzzicato la mia curiosità.
    Ora se le raccomandate ancorché entro il territorio Comunale vengono consegnate sì da un altro servizio Postale i cui postini però sono anche messi notificatori/comunali di quel Comune perché da questo nominati con delibera apposita come disposto dalla Legge 296 del 27/12/96 art 1 commi 158 e 160
    vero che il servizio Postale viene espletato da Gestore diverso da Poste Italiane, ma è anche vero che vengono consegnate dagli stessi messi notificatori per cui dovrebbero essere comunque valide.
    Che ne pensate?
    Saluti
     
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    CITAZIONE (aleefraz @ 10/1/2014, 20:37) 
    A questo punto però avete davvero stuzzicato la mia curiosità.
    Ora se le raccomandate ancorché entro il territorio Comunale vengono consegnate sì da un altro servizio Postale i cui postini però sono anche messi notificatori/comunali di quel Comune perché da questo nominati con delibera apposita come disposto dalla Legge 296 del 27/12/96 art 1 commi 158 e 160
    vero che il servizio Postale viene espletato da Gestore diverso da Poste Italiane, ma è anche vero che vengono consegnate dagli stessi messi notificatori per cui dovrebbero essere comunque valide.
    Che ne pensate?
    Saluti

    Da quel che mi risulta (almeno dalle mie parti è così) i postini hanno la qualifica di messi notificatori a seguito corso ai sensi della Legge 296/96 (finanziaria 2007) disposto da Equitalia (per certo hanno tesserino/attestato di Equitalia) e Poste Italiane agisce in concessione per la notifica delle cartelle esattoriali. Il comune non ha fatto partecipare, né tantomeno nominato alcun messo notificatore tra i postini o altri consegnatari di servizi postali privati.
     
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  13. aleefraz
     
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    In effetti ho posto la domanda in modo poco chiaro e quindi la riespongo.
    Posto che io faccia parte di una ditta che da un lato sta per acquisire il servizio di notificazione atti amministrativi da parte di un Comune; che tale ditta è nel contempo partner di un grande gestore privato che consegna posta e quindi anche raccomandate nel comune in discorso.
    Fermo restando tutti gli adempimenti da espletare, ecco che se il messo notificatore/comunale, nella veste anche di postino, consegna direttamente la raccomandata o ne gestisce la giacenza nei ns. uffici dovrebbe aver bypassato il disposto che impone l'inoltro attraverso Poste Italiane naturalmente per quel che attiene il territorio comunale.
    Scusate la pedanteria, :)
    grazie
    Aleefraz
     
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    CITAZIONE (aleefraz @ 11/1/2014, 11:11) 
    dovrebbe aver bypassato il disposto che impone l'inoltro attraverso Poste Italiane naturalmente per quel che attiene il territorio comunale.

    A mio avviso nò, la consegna della posta e delle normali raccomandate è una cosa, mentre i servizi affidati in esclusiva a Poste Italiane ai sensi dell'art. 4 Dlgs 261/1999 sono tutt'altro (anche se per comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione, pur sempre di raccomandate trattasi) indipendentemente dalla qualifica dell'agente notificatore che vi provvede.
     
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  15. aleefraz
     
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    Ok.
    Se invece ci troviamo dinanzi alla notifica di tributi locali di un Comune La notifica a mezzo posta la può fare l'ufficio che ha emesso il provvedimento, indipendentemente dall'ambito territoriale, anche con semplice raccomandata A.R. - non 'verde'- ( art. 1, comma 161, della legge n° 296 del 27/12/2006 "finanziaria 2007") è giusto?
    E, e se il messo fa parte di una ditta che ha in appalto le notifiche di quel Comune e gestisce il servizio anche come "casa Comunale decentrata" non credete che Egli o meglio la Ditta possa inviare la raccomandata A R per conto dell'Ufficio notificante?
    Grazie
    Aleefraz
     
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24 replies since 8/1/2014, 21:17   2964 views
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