Richiesta di notifica tramite PEC e destinatario emigrato

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    Capita talvolta che qualche collega messo comunale, che ha ricevuto una richiesta di notifica tramite PEC, dopo aver appurato che il destinatario dell'atto è emigrato, si prenda la briga di richiedere la notifica al comune d'emigrazione inoltrandogli la documentazione trasmessogli, a mio avviso questa prassi non è corretta per le seguenti motivazioni: <_<
    1) la notificazione si esegue su istanza di parte e la parte non è certo il messo del comune che ha appurato l'emigrazione del destinatario dell'atto;
    2) l'ente che ha emesso l'atto, venuto a conoscenza dell'emigrazione, dovrebbe aver facoltà di decidere se emettere un nuovo documento con i dati corretti;
    3) l'ente che ha emesso l'atto, venuto a conoscenza dell'emigrazione, dovrebbe aver facoltà di decidere se effettuare un nuovo tentativo di notifica tramite servizio postale al nuovo indirizzo del destinatario dell'atto;
    4) l'ente che ha emesso l'atto, venuto a conoscenza dell'emigrazione, dovrebbe aver facoltà di decidere se richiedere la notifica al comune d'emigrazione, che quindi ora sì agirebbe su istanza di parte.

    Proprio ieri un caso analogo, un messo comunale mi richiede una notifica con propria nota di trasmissione, nota che invia per conoscenza anche all'ente emittente l'atto, trasmettendomi la documentazione ricevuta tramite PEC, apro il file che contiene anche la nota di trasmissione dell'ente emittente, questa richiede espressamente che nel caso di trasferimento del destinatario di dargliene comunicazione, in quanto poi avvrebbero provveduto alla notifica tramite servizio postale, quindi contatto telefonicamente quel messo facendoglielo presente, mi risponde che per loro è prassi normale agire così in caso d'emigrazione del destinatario, praticamente non ha nemmenno letto quella nota di trasmissione, :sick: conviene comunque che ora agirà come richiesto e di non provvedere alla notificazione. ^_^
    Ovviamente, perchè resti traccia, in riferimento alla telefonata intercorsa, gli ho inviato tramite PEC comunicazione che non avrei provveduto alla notificazione, riportando quanto espressamente richiesto dall'ente emittente l'atto. ;)

    Personalmente in situazione d'emigrazione del destinatario, già con i documenti cartacei, provvedo all'inoltro diretto al comune d'emigrazione SOLO se espressamente richiesto nella nota di trasmissione (citandone gli estremi nella relata negativa), figuriamoci se il documento è telematico! :B):

    In conclusione, posso anche convenire che con il documento cartaceo, con il diretto inoltro al comune d'emigrazione si voglia cercare di velocizzare la pratica evitando possibili andirivieni di documenti e ulteriori spese postali, fermo restando il fatto che però si preclude all'ente emittente la facoltà di decidere come detto sopra, se emettere un nuovo documento con i dati corretti, se effettuare un nuovo tentativo di notifica tramite servizio postale al nuovo indirizzo del destinatario, se richiedere (istanza di parte) la notifica al comune d'emigrazione, ma... con il documento informatico!! :blink:
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 15/10/2020, 10:30) 
    Capita talvolta che qualche collega messo comunale, che ha ricevuto una richiesta di notifica tramite PEC, dopo aver appurato che il destinatario dell'atto è emigrato, si prenda la briga di richiedere la notifica al comune d'emigrazione inoltrandogli la documentazione trasmessogli, a mio avviso questa prassi non è corretta per le seguenti motivazioni: <_<
    1) la notificazione si esegue su istanza di parte e la parte non è certo il messo del comune che ha appurato l'emigrazione del destinatario dell'atto;
    2) l'ente che ha emesso l'atto, venuto a conoscenza dell'emigrazione, dovrebbe aver facoltà di decidere se emettere un nuovo documento con i dati corretti;
    3) l'ente che ha emesso l'atto, venuto a conoscenza dell'emigrazione, dovrebbe aver facoltà di decidere se effettuare un nuovo tentativo di notifica tramite servizio postale al nuovo indirizzo del destinatario dell'atto;
    4) l'ente che ha emesso l'atto, venuto a conoscenza dell'emigrazione, dovrebbe aver facoltà di decidere se richiedere la notifica al comune d'emigrazione, che quindi ora sì agirebbe su istanza di parte.


    Proprio ieri un caso analogo, un messo comunale mi richiede una notifica con propria nota di trasmissione, nota che invia per conoscenza anche all'ente emittente l'atto, trasmettendomi la documentazione ricevuta tramite PEC, apro il file che contiene anche la nota di trasmissione dell'ente emittente, questa richiede espressamente che nel caso di trasferimento del destinatario di dargliene comunicazione, in quanto poi avvrebbero provveduto alla notifica tramite servizio postale, quindi contatto telefonicamente quel messo facendoglielo presente, mi risponde che per loro è prassi normale agire così in caso d'emigrazione del destinatario, praticamente non ha nemmenno letto quella nota di trasmissione, :sick: conviene comunque che ora agirà come richiesto e di non provvedere alla notificazione. ^_^
    Ovviamente, perchè resti traccia, in riferimento alla telefonata intercorsa, gli ho inviato tramite PEC comunicazione che non avrei provveduto alla notificazione, riportando quanto espressamente richiesto dall'ente emittente l'atto. ;)

    Personalmente in situazione d'emigrazione del destinatario, già con i documenti cartacei, provvedo all'inoltro diretto al comune d'emigrazione SOLO se espressamente richiesto nella nota di trasmissione (citandone gli estremi nella relata negativa), figuriamoci se il documento è telematico! :B):

    In conclusione, posso anche convenire che con il documento cartaceo, con il diretto inoltro al comune d'emigrazione si voglia cercare di velocizzare la pratica evitando possibili andirivieni di documenti e ulteriori spese postali, fermo restando il fatto che però si preclude all'ente emittente la facoltà di decidere come detto sopra, se emettere un nuovo documento con i dati corretti, se effettuare un nuovo tentativo di notifica tramite servizio postale al nuovo indirizzo del destinatario, se richiedere (istanza di parte) la notifica al comune d'emigrazione, ma... con il documento informatico!! :blink:

    A mio avviso l'ente che ha emesso l'atto, venuto a conoscenza dell'emigrazione, dovrebbe avere obbligo (e NON facoltà) di effettuare un nuovo tentativo di notifica tramite servizio postale al nuovo indirizzo del destinatario dell'atto, PRIMA di affidarlo ai messi
     
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