atto INPS a società fallita

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    Mi è giunta dall'INPS la richiesta di notifica di un'avviso di addebito emesso nei confronti di una società.
    Non avendo trovato la sede legale all'indirizzo in atti indicato, a seguito di visura camerale sono venuto a conoscenza che la società è stata dichiarata fallita, che il curatore fallimentare non risiede e non ha lo studio nel mio Comune e che il legale rappresentante, che nell'atto non è stato riportato, risiede nel mio Comune.
    Premetto che l'INPS chiede formalmente nell'istanza da me ricevuta, la notifica con la procedura disposta dall'art. 60, comma 1°, lettera e) del D.P.R. 600/73.
    A questo punto, si prospettano, a mio parere, due soluzioni.

    1 dopo aver effettuato la relata negativa facendo riferimento alla sede legale, notifico l'atto al legale rappresentante presso la sua abitazione.

    2 dopo aver effettuato la relata negativa facendo riferimento alla sede legale, rendo l'atto all'INPS senza il provvedimento di notifica, comunicando che la società è stata dichiarata fallita e che nel contempo è stato nominato il curatore fallimentare, specificando la residenza e le generalità di quest'ultimo.

    Cosa mi consigliate?
     
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    Io opterei per la seconda opzione, visto che il curatore fallimentare esiste.(Nell'ipotesi di persona giuridica in liquidazione,che non svolge piu' alcuna attivita' e che quindi non conserva piu' una sua sede effettiva, legittimamente la notifica dell'avviso di accertamento viene eseguita direttamente presso la residenza del liquidatore ai sensi dell' art. 145 cpc terzo comma. Commissione Trib. Centr. sez. VIII, 15 ottobre 1980, n 6888).

    Non vorrei che l'atto fosse in scadenza imminente, forse allora sarebbe meglio fare anche la notifica ai sensi art 60 del dpr 600/1973 lettera e , come da loro richiesto anche se tale procedimento di notifica non è previsto per gli avvisi di addebito inps. Ciao
    (La messa in liquidazione della societa' non comporta la perdita della capacita' processuale della medesima, ma il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore, con la conseguenza che la notifica degli atti processuali va effettuata nella sede di tale societa' e non nella residenza o nel domicilio del rappresentante. Cassazione Civile, sez. lav. 01/dicembre 1989, n. 5283)
     
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    Grazie, non penso che l'atto sia in scadenza, trattasi di contributi non versati per l'anno 2018.
    Comunque, penso che sia necessaria la notifica al curatore fallimentare in quanto è lui che deve provvedere a liquidare i creditori, non penso che il legale rappresentante di una società fallita possa disporre dei beni patrimoniali (immobili, mobili, e in denaro).
     
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2 replies since 30/11/2021, 12:59   104 views
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