notifica ordinanze sindacali a mezzo PEC

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    Buongiorno
    vorrei avere un parere circa la possibilità affinchè il messo comunale possa procedere a notificare atti amministrativi dell'Ente (ordinanze ecc.) a soggetti residenti in altri comuni a mezzo PEC (ovviamente se titolati per Legge a possederla e pubblicati negli appositi elenchi pubblici). In caso di avere copia della relata che deve essre sottoscritta unitamente all'atto.
    grazie
     
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    Per quanto ne sappia, qualora nel sito INI-PEC sia disponibile l'indirizzo PEC del destinatario della notifica, la notifica deve avvenire a mezzo PEC anche perché è il Codice dell'Amministrazione Digitale che lo impone.
    La notifica, che può essere equiparata ad una notifica a mezzo del servizio postale, può essere effettuata direttamente dall'ufficio che ha emesso l'atto senza necessità della relata di notifica e comunque il messo comunale non ha competenza al di fuori dello spazio territoriale del Comune dal quale dipende anche se si avvale della pec o del servizio postale.
    Questo è quello che posso dirti, ma non prenderlo come se fosse una certezza, quello che ho scritto è frutto di quanto ricordo in merito a questo argomento e pertanto potrei avere scritto delle cose errate.
     
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    cioè il Messo Comunale non può effettuare una notifica a mezzo PEC ad un soggetto residente in altro comune??
     
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    Secondo me no, la competenza del messo comunale è limitata all'interno del territorio comunale sia se la notifica è effettuata a mano, sia se la notifica è eseguita a mezzo posta o a mezzo pec.
     
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    ma questo vale anche in caso di invio di un atto tramite PEC effettuato da un responsabile di un ufficio (esempio Ordinanza ad un professionista) ad un soggetto non residente nel comune?
     
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    Se non ricordo male l'ufficio che adotta l'atto può notificare a mezzo posta o a mezzo pec anche fuori del territorio comunale, ma ripeto, non dare per scontata questa mia affermazione, è forse è il caso di aspettare il parere di altri utenti del forum o meglio ancora sarebbe opportuno che tu ponga tale quesito in un corso di aggiornamento.
     
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    Se ti può essere di aiuto leggi questo articolo, particolarmente l'ultimo capoverso.
     
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    Anche secondo me anche in caso di notifica a/m pec resta la competenza territoriale del messo comunale. Nel caso la notifica a/m pec venga fatta dal responsabile del servizio-dirigente, la puo' fare sicuramente anche fuori dall' territorio comunale di competenza, in quanto è parificata alla notifica a/m posta, legge 890 del 20/11/92 .
     
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    scusatemi se torno su un'argomento probabilmente già dibattuto ma sono un po in difficoltà essendo nuovo a gestire il servizio notifiche dell'ente affidato al mio settore.
    Si sostiene che il messo sia l'unico titolato a notificare tutti gli atti dell'ente sia direttamente per PEC (anche fuori comune) e a mezzo Servizio Postale affidando il plico per la notifica all'Ufficio postale presente sul territorio del Comune.
    E' corretto ciò?
     
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    La mia risposta si riallaccia, ma non è detto che abbia ragione, a quanto disposto dall'art. 138 c.p.c. che recita testualmente:

    Art. 138. (Notificazione in mani proprie).
    L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e' possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.


    Quindi, se il legislatore ha voluto limitare la competenza territoriale dell'Ufficiale Giudiziario nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto, è corretto affermare che la competenza territoriale del Messo Comunale si ferma ai confini del Comune di appartenenza.
    Quindi, a mio parere, il Messo Comunale non può effettuare la notifica a mezzo posta o a mezzo pec a destinatari che risiedono o che hanno la sede legale in un altro Comune.

    Ripeto che è soltanto un mio parere e non è detto che la mia interpretazione sia corretta.
     
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    ma può il messo comunale notificare presso soggetto residente in altro comune a mezzo posta effettuando egli la consegna all'ufficio postale all'interno del territorio del comune di competenza e redigere relativa relata?
     
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    Per la notifica a mezzo posta, anch'io avevo questo dubbio, ma mi sono confrontata con un messo di altro comune e mi ha risposto di no.
     
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    CITAZIONE (Andreaisi @ 8/3/2022, 15:21) 
    ma può il messo comunale notificare presso soggetto residente in altro comune a mezzo posta effettuando egli la consegna all'ufficio postale all'interno del territorio del comune di competenza e redigere relativa relata?

    Ciao Andreaisi, questa interpretazione direi che non sta in piedi.

    Come detto da 4marzo66 il Messo Comunale ha competenza territoriale limitata al proprio comune. Detto questo bisogna ricordare che il ricorso al Messo Comunale è "residuale".
    Sono obbligatorie forme di notifica diretta che garantiscono risultato certo, se fatte secondo la corretta procedura, senza l'aiuto del Messo.

    Il ricorso al Messo Comunale potrebbe rappresentare una ulteriore garanzia, poiché la relata di notificazione apposta dal Messo è atto pubblico, in forza degli artt. 2699 e 2700 del C.C. e dell’art. 357 c.p., in quanto espressione del potere certificativo che il Messo Comunale esplica in qualità di agente notificatore. Per quanto le ricevute di accettazione e consegna della P.E.C. diano prova dell’avvenuta spedizione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, è solo la presenza della relazione di notifica che determinerebbe la necessità di ricorrere ad una querela di falso per il suo annullamento, mentre la contestazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficio che adotta l’atto notificato, consentirebbe al destinatario di darne prova contraria senza passare attraverso la querela.

    Gli artt. 3bis, 5-bis e 6 bis del CAD prevedono che le comunicazioni tra P.A. e imprese e le notifiche siano fatte “esclusivamente” per via telematica.
    È quindi obbligatoria la notificazione telematica. Solo se ci sono problemi tecnici si ricorre alla notificazione secondo il procedimento ordinario. Tale valutazione va effettuata prima di ricorrere al Messo Comunale che, se gli è richiesto di procedere con la notificazione, applicherà il procedimento ordinario (sempre e solo nell'ambito del proprio territorio di competenza).

    Poiché l'art. 48 del CAD equipara la notificazione telematica alla notificazione postale e l'art. 12 della legge 890/82 dà la competenza all'ufficio che ha formato l'atto, il Responsabile del Procedimento che emette l’atto, secondo il combinato disposto dell’art. 6 della L. 241/90 e dell’art. 10 della L. 265/99., può procedere direttamente alla notificazione tramite PEC come se facesse una raccomandata AR.

    Nei casi in cui NON è conosciuto l'indirizzo digitale del destinatario, si può ricorrere alla notifica postale.
    Il Responsabile del Procedimento che emette l’atto, secondo il combinato disposto dell’art. 6 della L. 241/90 e dell’art. 10 della L. 265/99., può, e deve, procedere direttamente alla notificazione tramite Posta raccomandata AR con cartolina bianca, senza limite territoriale cioè su tutto il territorio italiano. Quindi senza necessità di avventurarsi in chissà quale interpretazione non è assolutamente necessario che il Messo Comunale debba essere investito dell’incombenza della notificazione postale degli atti rivolti al contribuente.

    RAmmento infine che i principi di economicità, efficacia ed efficienza costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost.), che impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi.

    Coinvolgere il Messo per notifiche che possono essere eseguite più semplicemente per posta ordinaria o PEC, costringe quest'ultimo a una procedura molto pesante e poco economica. Essendo la procedura di notifica un procedimento TIPICO, occorre rispettare appunto la procedura. Quindi occorre registrare l’atto in apposito registro.
     
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