Notifica amezzo PEC

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    Buon pomeriggio a tutti, dovremmo attivarci al fine di essere nelle condizioni di poter effettuare le notifiche a mezzo PEC, oltre al possesso della firma digitale quali incombenze ha il mio Ente al fine di garantirci tale operatività, grazie.
     
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    Ciao Giuseppe1965,
    Direi che la firma digitale non è la prima cosa da averee non è nenanche indispensabile. Tuttavia ritengo sia meglio ci sia.

    LA COSA PIù IMPORTANTE E' SEGUIRE OPPORTUNA FORMAZIONE PROFESSIONALE E NON FIDARSI DEI SUGGERIMENTI TROVATI SU INTERNET :woot:

    Ti mando le note che avevo mandato ai responsabili procedimento del mio ente...

    1. Formare l’Atto digitale originale da notificare, con indicate chiaramente le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale del destinatario. Per le persone giuridiche/ditte indicare la corretta ragione sociale + cf/Partita Iva.
    2. utilizzare tipologie di files adatti alla conservazione ed indicati dalle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” emesse da AGID. Suggerisco il formato PDF ed i suoi sotto-formati.
    3. Ai sensi del punto 2.1.1 delle “Linee Guida”, le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate da UNA o più delle seguenti operazioni:
    • apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
    • memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza in accordo con quanto riportato al § 3.9;
    • il trasferimento a soggetti terzi attraverso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;
    • versamento ad un sistema di conservazione.

    Quindi non è strettamente necessaria la firma digitale.

    E’ sempre necessaria la presenza del nome del sottoscrittore dell'Atto, con la dicitura “firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993”.
    Nel caso di atti di liquidazione e accertamento, “firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art.1 co.87 L.549/1995
    4. Nel caso di apposizione della firma digitale, PADeS oppure CADeS, fare attenzione che l'eventuale data indicata sul documento coincida con la data di apposizione della firma.

    Una volta formato correttamente l’Atto digitale ORIGINALE...
    1. Cercare su pubblico elenco l’indirizzo PEC del destinatario.
    (Se non si trova indirizzo PEC del destinatario, si suggerisce di tentare la NOTIFICA DIRETTA CON POSTA RACCOMANDATA A/R.
    Se non si trova indirizzo PEC e il destinatario è una persona giuridica, si suggerisce di fare NOTIFICA TRAMITE MESSO per le troppe incertezze che la posta raccomandata comporta.)
    3. Inviare la PEC, inserendo nel testo della email la seguente dicitura “La trasmissione del presente atto tramite Posta Elettronica Certificata, equivale a norma dell’art. 48 del D.Lgs. 82/2005, comma 2, a notificazione a mezzo posta”.
    4. Verificare e conservare la ricevuta di avvenuta consegna completa.
    Se la ricevuta di consegna non dovesse essere disponibile per qualsiasi ragione, si suggerisce fare NOTIFICA TRAMITE MESSO.

    Motivi della procedura suggerita
    Gli artt. 3bis, 5-bis e 6 bis del CAD prevede che le comunicazioni tra P.A. e imprese e le notifiche siano fatte “esclusivamente” per via telematica.
    È quindi obbligatoria la notificazione telematica. Solo se ci sono problemi tecnici si ricorre alla notificazione secondo il procedimento ordinario. Tale valutazione va effettuata prima di ricorrere al Messo Comunale che, se gli è richiesto di procedere con la notificazione, applicherà il procedimento ordinario.
    Nei casi in cui NON è conosciuto l'indirizzo digitale del destinatario, si può ricorrere alla notifica postale ovvero al procedimento ordinario tramite Messo.
    Poiché l'art. 48 del CAD equipara la notificazione telematica alla notificazione postale e l'art. 12 della legge 890/82 dà la competenza all'ufficio che ha formato l'atto, il Responsabile del Procedimento che emette l’atto, secondo il combinato disposto dell’art. 6 della L. 241/90 e dell’art. 10 della L. 265/99., può procedere direttamente alla notificazione tramite PEC come se facesse una raccomandata AR.
    ATTENZIONE: Solo la ricevuta completa di avvenuta consegna della Pec prova che la notifica è andata a buon fine. Se occorre produrre in giudizio l’atto notificato, servono:
    • la stampa dell'atto notificato;
    • il certificato di firma digitale del notificante;
    • il certificato di firma del gestore di Pec;
    • le informazioni richieste per il corpo del messaggio dall'articolo 18 delle regole tecniche sul processo civile telematico (contenute nel Dm 44/2011);
    • le ricevute della Pec;
    • gli ulteriori dati di certificazione.
    Tutte queste informazioni sono disponibili solo sulla ricevuta completa di avvenuta consegna e non nella ricevuta di consegna breve o nella ricevuta di consegna sintetica.
     
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