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Nell'ipotesi in cui l'U.G., incaricato di notifica a mani, non trovi il destinatario:
-Deposita presso la Casa Comunale
-immette avviso in cassetta o affisso alla porta;
-spedisce la cd. "raccomandata informativa";
il portalettere, incaricato della consegna di detta raccomandata CAD (busta verde), in ipotesi di assenza del destinatario,deve immettere la busta in cassetta o fare la giacenza presso l'Ufficio Postale, lasciando avviso (striscia bianca...) in cassetta?
Ho sempre e costantemente visto inserire in cassetta l'avviso CAD ex art.140 c.p.c. (busta verde), con cartolina A/R firmata dal portalettere ed inviata al mittente decorsi 10 giorni dall'inserimento in cassetta, ma quale norma lo prevederebbe?
O, viceversa, il portalettere dovrebbe immettere un nuovo avviso di giacenza (striscia bianca...) e lasciare in giacenza presso l'Ufficio Postale il plico inesitato?
Ringrazio anticipatamente chiunque mi risponda.. -
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Spero di aver sufficientemente spiegato la problematica . -
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Potreste darmi un aiuto? grazie . -
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Legge 890/1982
Art. 8.
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del
destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale
non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per
mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il
piego e' depositato ((entro due giorni lavorativi dal giorno del
tentativo di notifica)) presso il punto di deposito piu' vicino al
destinatario.
2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale
di riferimento deve assicurare la disponibilita' di un adeguato
numero di punti di giacenza o modalita' alternative di consegna della
corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto
conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilita' ed
accessibilita' richieste dalla natura del servizio.
3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e
responsabilita' dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o
sulle modalita' alternative di consegna della corrispondenza
inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attivita'
funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito e' data
notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere
affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso
deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la
notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al
quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro
cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo
del punto di deposito, nonche' l'espresso invito al destinatario a
provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro
dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento
che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto
termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del
piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al
comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara
sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o
dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro due giorni
lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo
incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e',
entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione
con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della
data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni'
e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
piego e' stato depositato, il piego stesso e' restituito al mittente
in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei
motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro
il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data
delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di ricevimento o sia,
comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data
risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.
7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale puo'
consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto
non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il
rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante
una firma equipollente a quella autografa.
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conosco il comma 4 ma non dice nulla circa la modalità di notificazione dell'avviso a destinatario assente.
Ripeto, la prassi universalmente accettata è di immettere in cassetta l'avviso e di togliere la cartolina di Avviso di Ricevimento che verrà firmata dall'operatore ed inviata al mittente.
In cassetta rimane la busta verde che contiene l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale
Ma capita di vedere che l'avviso venga lasciato in giacenza presso l'Ufficio Postale lasciando avviso dell'avviso in giacenza.. -
.conosco il comma 4 ma non dice nulla circa la modalità di notificazione dell'avviso a destinatario assente.
Ripeto, la prassi universalmente accettata è di immettere in cassetta l'avviso e di togliere la cartolina di Avviso di Ricevimento che verrà firmata dall'operatore ed inviata al mittente.
In cassetta rimane la busta verde che contiene l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale
Ma capita di vedere che l'avviso venga lasciato in giacenza presso l'Ufficio Postale lasciando avviso dell'avviso in giacenza.
E' tutto l'articolo 8 che prende in considerazione l'ipotesi di destinatario assente ed è precisato nel comma 1:
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato ((entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica)) presso il punto di deposito piu' vicino al destinatario.
L'art. 8 ben spiega tutte le modalità operative e così dovrebbe essere.. -
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Il comma 1 è relativo esclusivamente alla notifica a mezzo posta da parte dell'operatore postale.
il comma 4 parrebbe aderente alla fattispecie da me prospettata, riferendosi alla notifica dell'avviso di deposito presso la casa comunale ( "del tentativo di notifica...ecc."), quindi intendendo riferirmi solo ed esclusivamente al procedimento ex art.140 c mani dell'U.G., ritengo che il comma 4 sia particolarmente rilevante in quanto l'attività dell'U.G. si esaurisce con la spedizione della raccomandata informativa o avviso di deposito ex art.140 c.p.c..
Il problema è:
l'avviso di deposito segue l'iter descritto dal comma 4? quindi: "avviso in busta chiusa, che in caso di assenza deve essere immessa in cassetta o affissa" da parte dell portalettere?
Oppure viene trattato come una notifica ex comma 1?
Ripeto che nella prassi consolidata viene inserita in cassetta la busta verde contenente l'avviso ex art.140 e l'A/R viene firmato dall'operatore postale e spedito al mittente.
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.Il comma 1 è relativo esclusivamente alla notifica a mezzo posta da parte dell'operatore postale.
il comma 4 parrebbe aderente alla fattispecie da me prospettata, riferendosi alla notifica dell'avviso di deposito presso la casa comunale ( "del tentativo di notifica...ecc."), quindi intendendo riferirmi solo ed esclusivamente al procedimento ex art.140 c mani dell'U.G., ritengo che il comma 4 sia particolarmente rilevante in quanto l'attività dell'U.G. si esaurisce con la spedizione della raccomandata informativa o avviso di deposito ex art.140 c.p.c..
Il problema è:
l'avviso di deposito segue l'iter descritto dal comma 4? quindi: "avviso in busta chiusa, che in caso di assenza deve essere immessa in cassetta o affissa" da parte dell portalettere?
Oppure viene trattato come una notifica ex comma 1?
Ripeto che nella prassi consolidata viene inserita in cassetta la busta verde contenente l'avviso ex art.140 e l'A/R viene firmato dall'operatore postale e spedito al mittente.
Scusa, in effetti l'art. 8 L. 890/1982 e quindi anche il comma 1 si riferisce alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, mentre invece ti riferivi alla raccomandata A.R. prevista dall'art. 140 c.p.c., ovvero di comunicazione a mezzo di lettera raccomandata connessa con la notificazione di atti giudiziari, evidentemente con il pensionamento mi sono arruginito in materia!
Da alcuni anni gli Ufficiali Giudiziari per tale comunicazione dovrebbero servirsi della RAG (Raccomandata Giudiziaria) che segue praticamente lo stesso iter di una raccomandata normale con la differenza che se è messa in giacenza e non viene ritirata entro 10 giorni, l'avviso di ricevimento viene restituito al mittente, vedi qui dal sito di Poste Italiane, c'è la descrizione del servizio, in DOCUMENTAZIONE alla prima voce c'è anche la scheda tecnica del prodotto.. -
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Ho visto, grazie, ma si tratta di un mero prodotto commerciale privatistico di Poste che non può derogare alle norme in materia.
E', paradossalmente, come dire che le Poste hanno previsto l'invio di un telegramma anziché della raccomandata ex art.140 c.p.c....
No, ritengo che, anche grazie alla previsione di cui all'art.10 l.890/82, alla attività del portalettere connesse alla notificazione di atti giudiziari da parte dell'U.G. si applichi l'art.8 comma 4.
Quindi anche il portalettere, in assenza del destinatario, dovrà provvedere al deposito di avviso in cassetta: avviso costituito dall'avviso ex art.140 c.p.c. spedito dall'U.G..
Come per legge ( non come per Poste).
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.Ho visto, grazie, ma si tratta di un mero prodotto commerciale privatistico di Poste che non può derogare alle norme in materia.
E', paradossalmente, come dire che le Poste hanno previsto l'invio di un telegramma anziché della raccomandata ex art.140 c.p.c....
No, ritengo che, anche grazie alla previsione di cui all'art.10 l.890/82, alla attività del portalettere connesse alla notificazione di atti giudiziari da parte dell'U.G. si applichi l'art.8 comma 4.
Quindi anche il portalettere, in assenza del destinatario, dovrà provvedere al deposito di avviso in cassetta: avviso costituito dall'avviso ex art.140 c.p.c. spedito dall'U.G..
Come per legge ( non come per Poste).
In effetti l'art. 10 L. 890/1982 con quel "in quanto compatibili", farebbe intendere che per le comunicazioni tramite raccomandata connesse con la notificazione, come l'avviso ex art.140 c.p.c., si debba procedere come disposto dagli articoli precedenti, quindi in pratica una notificazione a mezzo posta anche per tale avviso di deposito. Mi par di ricordare che tale dubbio fosse già emerso e forse anche discusso qui nel forum, tuttavia l'art. 140 c.p.c. parla esclusivamente di procedere con raccomandata con avviso di ricevimento, quindi non necessariamente con modulistica "verde" (come indicato nell'art. 2 L. 890/1982 per l'Ufficiale Giudiziario), né tantomeno di notificare l'avviso di deposito a mezzo posta.
Resta il fatto che gli Ufficiali Giudiziari (almeno quelli della mia zona) da quando Poste Italiane ha introdotto la RAG (Raccomandata Giudiziaria), utilizzano (di certo fin che ero in servizio, ora non sò se ci hanno ripensato) tale modulistica che segue la relativa procedura di consegna..