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Legge 890/1982
Art. 8.
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del
destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale
non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per
mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il
piego e' depositato ((entro due giorni lavorativi dal giorno del
tentativo di notifica)) presso il punto di deposito piu' vicino al
destinatario.
2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale
di riferimento deve assicurare la disponibilita' di un adeguato
numero di punti di giacenza o modalita' alternative di consegna della
corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto
conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilita' ed
accessibilita' richieste dalla natura del servizio.
3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e
responsabilita' dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o
sulle modalita' alternative di consegna della corrispondenza
inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attivita'
funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito e' data
notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere
affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso
deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la
notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al
quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro
cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo
del punto di deposito, nonche' l'espresso invito al destinatario a
provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro
dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento
che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto
termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del
piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al
comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara
sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o
dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro due giorni
lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo
incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e',
entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione
con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della
data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni'
e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
piego e' stato depositato, il piego stesso e' restituito al mittente
in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei
motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro
il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data
delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di ricevimento o sia,
comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data
risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.
7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale puo'
consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto
non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il
rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante
una firma equipollente a quella autografa.
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