Raccomandata informativa

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  1. cursorTV
     
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    Legge 890/1982

    Art. 8.

    1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del
    destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale
    non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per
    mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il
    piego e' depositato ((entro due giorni lavorativi dal giorno del
    tentativo di notifica)) presso il punto di deposito piu' vicino al
    destinatario.
    2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale
    di riferimento deve assicurare la disponibilita' di un adeguato
    numero di punti di giacenza o modalita' alternative di consegna della
    corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
    definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto
    conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilita' ed
    accessibilita' richieste dalla natura del servizio.
    3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e
    responsabilita' dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o
    sulle modalita' alternative di consegna della corrispondenza
    inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attivita'
    funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.
    4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito e' data
    notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante
    avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di
    ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere
    affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
    corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso
    deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la
    notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al
    quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro
    cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo
    del punto di deposito, nonche' l'espresso invito al destinatario a
    provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro
    dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento
    che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
    giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
    periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto
    termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente.
    5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del
    piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al
    comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara
    sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o
    dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro due giorni
    lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
    6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
    raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo
    incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e',
    entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione
    con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della
    data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
    dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni'
    e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
    piego e' stato depositato, il piego stesso e' restituito al mittente
    in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
    dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei
    motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro
    il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data
    delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di ricevimento o sia,
    comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data
    risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.
    7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale puo'
    consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto
    non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il
    rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante
    una firma equipollente a quella autografa.

     
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9 replies since 16/11/2022, 17:25   384 views
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