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CITAZIONE (Carlaw @ 25/11/2022, 16:05) conosco il comma 4 ma non dice nulla circa la modalità di notificazione dell'avviso a destinatario assente. Ripeto, la prassi universalmente accettata è di immettere in cassetta l'avviso e di togliere la cartolina di Avviso di Ricevimento che verrà firmata dall'operatore ed inviata al mittente. In cassetta rimane la busta verde che contiene l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale Ma capita di vedere che l'avviso venga lasciato in giacenza presso l'Ufficio Postale lasciando avviso dell'avviso in giacenza. E' tutto l'articolo 8 che prende in considerazione l'ipotesi di destinatario assente ed è precisato nel comma 1:
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato ((entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica)) presso il punto di deposito piu' vicino al destinatario.
L'art. 8 ben spiega tutte le modalità operative e così dovrebbe essere.
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